giovedì 14 ottobre 2004
Contratto di formazione lavoro. In G.U. il decreto correttivo del D.Lgs. n. 276/2003
Normativa
Pubblichiamo di seguito una sintesi delle previsioni legislative sul contratto di formazione contenute nel decreto legislativo recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 276/2003.
E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 276/2003.
Il decreto prevede:
· la possibilità di assumere fino al 31 ottobre 2004 mediante i contratti di formazione e lavoro già approvati entro il 23 ottobre 2003. La concessione delle agevolazioni contributive dovrà essere autorizzata dall Inps entro il tettto massimo di 16.000 lavoratori;
· il termine di efficacia di un anno, dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, può essere prorogato con accordo sindacale aziendale, non oltre il 24 ottobre 2005;
· chiarimenti sul regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento nella formazione dell apprendista e nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto di inserimento lavorativo, nel senso che saranno dovute le differenze contributive, fra quanto versato e quanto sarebbe stato dovuto, con la maggiorazione del 100%;
· l introduzione della responsabilità solidale fra appaltante ed appaltatore , con la sostituzione del comma 2 dell art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che prevede, ora, che salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. E , inoltre aggiunto il comma 3-bis che introduce la possibilità per il lavoratore interessato, quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione delle norme vigenti, di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest ultimo
· nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, che i datori di lavoro siano tenuti a dare la comunicazione di assunzione il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.