venerdì 1 ottobre 2004
ECCO LE TUTELE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO (ANCHE SE OCCUPATO IRREGOLARMENTE)
di Claudio MILOCCO* sul Gazzettino
DIRITTO&LAVORO
ECCO LE TUTELE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO (ANCHE SE OCCUPATO IRREGOLARMENTE)
di Claudio MILOCCO* sul Gazzettino
I DIRITTI DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO.
Il lavoratore extracomunitario, anche se occupato irregolarmente da una ditta, ha diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie ed al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della categoria.
Inoltre gli sono riconosciute, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ed al fine di garantire una parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani, alcune importanti garanzia contro le discriminazioni sul lavoro.
DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. In giurisprudenza si afferma con indirizzo ormai consolidato il diritto del lavoratore straniero, a norma dell art. 36 della Costituzione, alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia.
Vi è, poi, consenso unanime circa l applicabilità del regime dell art. 2126 c.c. alla prestazione di lavoro resa dall immigrato sprovvisto di permesso di soggiorno.
In virtù di tale disposizione civilistica, la nullità o l annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Al lavoratore, dunque, stante la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, è riconosciuto, nonostante le violazioni di legge, il diritto alla prestazione retributiva ed a ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l instaurazione del rapporto per tutto il tempo di concreta effettuazione della prestazione lavorativa (indennità sostitutiva delle ferie non godute, maggiorazione per lavoro domenicale, indennità di mancato riposo settimanale, trattamento di fine rapporto, copertura previdenziale ed assicurativa, ecc.).
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CLANDESTINO.
Il lavoratore extracomunitario clandestino, pur equiparato a quello italiano sotto il profilo delle tutele, non ha però garanzie alla conservazione del posto di lavoro nel caso in cui non abbia ottenuto il permesso di soggiorno.
Infatti, se il permesso di soggiorno manca ed il lavoratore straniero non si è minimamente attivato per ottenerlo, egli è esposto al rischio del licenziamento senza poter aspirare alla riammissione in servizio.
È pacifico, infatti, che la disciplina dei licenziamenti individuali non sia invocabile, sia perché l ambito di protezione dell art. 2126 c.c. non si estende alle normative che postulano la validità del vincolo e tendono alla sua formalizzazione e restaurazione, sia perché la sentenza del Giudice del Lavoro non può sanare i vizi che hanno inficiato ab origine l instaurazione del rapporto.
Conseguentemente l immigrato clandestino potrà essere soggetto ad estromissione senza alcuna tutela della stabilità, nemmeno nell ipotesi di licenziamenti orali.
LE GARANZIE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO.
Ulteriori garanzie sono riconosciute allo straniero che sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno, in particolare è garantita nei suoi confronti la tutela contro le discriminazioni sul lavoro.
Il T.U. n. 286, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, all art. 2 attribuisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato il godimento dei diritti civili previsti in capo al cittadino italiano e garantisce loro parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Ne consegue che siano sanzionati i comportamenti discriminatori dei datori di lavoro, ovvero quei comportamenti che, direttamente od indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l ascendenza o l origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose che abbiano lo scopo o l effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale e di ogni altro settore della vita pubblica (art. 43 T.U. citato).
In concreto, compie atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l accesso alla occupazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua provenienza o, comunque, quel datore di lavoro che tenga dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti degli stranieri, tali da comportare una disparità di trattamento, in maniera diretta o indiretta, rispetto ai colleghi "indigeni".
L art. 44 del T.U. in oggetto ha introdotto un nuovo procedimento speciale, il quale per taluni aspetti si rifà al procedimento sanzionatorio della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, denominato "azione civile conto la discriminazione".
La competenza è attribuita, in materia di discriminazione sui luoghi di lavoro, al Giudice del Lavoro, il quale in accoglimento dell istanza del lavoratore discriminato potrà ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento, oltre ad ogni provvedimento idoneo, a seconda delle circostanze, a rimuovere le conseguenze della discriminazione, compresa la condanna al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
* Consulente del lavoro