venerdì 24 settembre 2004
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL P.I.: RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
dell Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
1. Progressione economica.
I. Lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente comunale, se effettuata in via di mero fatto o in assenza d un incarico promanante dagli organi competenti ad incidere sul rapporto di lavoro subordinato oppure sulla scorta di misure organizzative particolari o transitorie, non implica alcun effetto favorevole in capo al lavoratore per quanto concerne la sua progressione in carriera nè il suo trattamento retributivo -neppure se l ente datore di lavoro abbia disposto, con regolamento transitorio, lo straordinario reinquadramento degli impiegati svolgenti titolatamente dette mansioni-, all uopo non potendosi invocare la diretta applicazione dell art. 36 cost., la cui norma di principio ha, quali primi destinatari, il legislatore ordinario, la p.a. nell esercizio dei suoi poteri regolamentari ed i soggetti stipulanti i contratti collettivi di lavoro nei vari comparti del pubblico impiego. Nella specie, il ricorrente ha svolto mansioni superiori, alle dipendenze del comune di Roma, in base ad un mero ordine di servizio e per esigenze organizzative temporanee, di talchè egli non può invocare il regolamento comunale che, in sede di recepimento del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, volle sanare le situazioni dei soli soggetti incaricati di tali mansioni sulla scorta di provvedimenti della giunta municipale o degli altri organi competenti (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2000, n. 4399, in Foro Amm., 2000, p. 2663).
II. Il sistema retributivo previsto dall art. 43 comma 23 L. 1 aprile 1981 n. 121, ha inteso sganciare la progressione economica degli appartenenti ad una carriera con struttura piramidale dalla progressione di carriera ancorandola al compimento di un certo numero di anni (25 di servizio effettivo), mentre il sistema di calcolo della retribuzione previsto dall art. 156 r.d. 11 novembre 1923 n. 2395, ancorato alla progressione di carriera, valorizza l intero servizio prestato nell arma (anzianità assoluta). Pertanto, nel calcolo della retribuzione spettante, non è possibile operare una commistione dei due sistemi e cioè, da una parte rivendicare il trattamento economico spettante dopo 25 anni di servizio, e poi calcolare la classe di stipendio così spettante sulla base dell anzianità assoluta (Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4252, in Foro Amm., 2000, p. 2631).
2. Le mansioni.
I. Ante l entrata in vigore dell art. 57 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 e art. 25 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, il principio della normale irrilevanza, sia ai fini economici sia ai fini di progressione in carriera, dello svolgimento in via di mero fatto delle mansioni superiori, salva diversa disposizione di legge, non è applicabile nel caso in cui lo svolgimento di compiti diversi da quelli della propria qualifica è stato effettuato (nella specie, a partire dall 1 ottobre 1977) per l esigenza di ricoprire vacanze dei posti in organico ed in virtù di un formale provvedimento legittimamente adottato, integrando tale ipotesi l espressa previsione normativa che sancisce il diritto dell impiegato allo stipendio “nella misura stabilita dalla legge” secondo l art. 33 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2000, n. 6076, in Foro Amm., 2000, p. 1198).
II. Le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base dei provvedimenti di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici, che di progressione in carriera, salvo che la legge disponga diversamente (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1972, in Foro Amm., 2000, p. 1218).
III. Nell ambito del rapporto di pubblico impiego, e salvo che la legge non disponga diversamente, le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici, sia ai fini della progressione in carriera. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, perchè gli interessi coinvolti hanno natura indisponibile ed anche perchè l attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2000, n. 1079, in Giur. It., 2000, p.1736).
IV. Nell ambito del pubblico impiego, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute, sulla base del provvedimento di nomina o d inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici, che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti, poichè l attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico ha il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o d inquadramento (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 972, in Foro Amm., 2000, p. 404).
V. Le mansioni svolte da un dipendente pubblico superiori a quelle dovute in base al provvedimento di nomina o di inquadramento sono irrilevanti ai fini di progressione di carriera (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 1999, n. 1076, in Giust. civ., 2000, I, p. 579).
VI. Nell ambito del pubblico impiego, salvo che una specifica disposizione non disponga altrimenti, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non contemplate nella qualifica di dipendente è irrilevante sia ai fini della progressione di carriera sia ai fini economici, in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato per i principi costituzionali dominanti nell organizzazione dei pubblici uffici e perchè l attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento (T.A.R. Campania, sez. V, Napoli, 23 novembre 1999,ord. n. 245, in Lav. Giur., 2000, p. 1051).
3. Ammissione ai pubblici impieghi.
I. L equiparazione di titoli di studio aventi diversa natura ai fini dell ammissione all impiego o della progressione in carriera, nell ambito di un rapporto già in atto, è rimessa alla espressa volontà del legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2000, n. 5035, in Foro Amm., 2000, p. 967).
4. Inquadramento in ruolo.
I. La finalità dell art. 38, l. 23 agosto 1988 n. 400 va individuata nell intento di assicurare, in via transitoria, la copertura dei posti disponibili in relazione alla professionalità acquisita e non in una funzione di progressione o avanzamento in carriera; sicchè il colloquio, ivi previsto, è diretto a verificare l idoneità, comunque acquisita, dell avente titolo, per almeno un biennio, nel profilo professionale assegnatogli, senza che rilevi l amministrazione presso la quale le mansioni della qualifica superiore sono state svolte (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2000, n. 2357, in Foro Amm., 2000, p. 1263).
5. Stipendi.
I. Ai sensi dell art. 7 comma 3 d.l. 19 settembre 1992 n. 384 (conv. con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992 n. 438) per l anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste siano effettivamente esercitate: tale norma riguarda anche il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita (R.I.A.) che, in quanto collegata al mero compimento di un certo tempo e cioè di un quinquennio di effettivo servizio, esso integra gli estremi dell automatismo stipendiale, espressamente bloccato per l anno 1993 (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6970, in Foro Amm., 2000, p. 1112).
6. Giurisdizione ordinaria e amministrativa.
I. Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di concorsi c.d. interni diretti, cioè, ad attuare la progressione in carriera di chi sia già dipendente dell amministrazione (Trib. Roma, 2 novembre 1999, in Nuovo dir., 2000, p. 151).
II. Secondo l art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, in tutti i casi in cui la controversia investa una fase del procedimento anteriore alla costituzione del rapporto, avendo la posizione dell aspirante consistenza di interesse legittimo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Qualora invece la pretesa violazione investa l esclusione dalla partecipazione ad un concorso interno diretto alla progressione in carriera o, più in generale, quando abbia come presupposto un rapporto di lavoro già instaurato con la p.a., la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro (Trib. Agrigento, 28 luglio 1999, in Giust. Civ., 2000, I, p. 268).
III. La riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie concernenti procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle p.a., operata dall art. 68, comma 4, d.lg. n. 29 del 1993, riguarda le procedure concorsuali volte all instaurazione del rapporto di lavoro e non quelle c.d. interne, che tendono in via esclusiva a consentire la progressione in carriera di lavoratori già dipendenti dell amministrazione (Trib. Venezia, 15 dicembre 1999, in Giust. Civ., 2000, I, p. 267).