lavoroprevidenza

giovedì 23 settembre 2004

Tirocini estivi di orientamento di cui all art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Circolare n.32 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali



L art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad «adolescenti e giovani», regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l universita o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l ulteriore disciplina all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame e gia direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarita dell istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.



1. Finalita .

1. I «Tirocini estivi di orientamento» si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.



2. Destinatari e limiti di eta .



1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di «adolescenti e giovani» vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro - che definisce «adolescente» il minore di eta compresa tra i 15 e i 18 anni - nonche dal decreto legislativo n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n. 181/2000 (recante norme per agevolare l incontro tra domanda e offerta di lavoro), in cui all art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di «adolescente» di cui al decreto legislativo n. 345/1999 e si definisce «giovane» il soggetto di eta superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti. Cio premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di eta .





3. Durata e sussidio economico.





1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralita di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell anno accademico e l inizio di quello successivo. Considerato, in proposito, che il termine e la successiva ripresa dell attivita scolastica, in relazione a ciascun anno accademico, per gli istituti secondari superiori risultano diversi in ogni regione, e che formalmente nelle universita l anno accademico ricomprende l arco temporale continuativo dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, si precisa che i tirocini in esame possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dai giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l inizio di quelle del successivo anno. Pertanto, ciascun istituto scolastico fara riferimento al periodo dei mesi estivi in cui la propria attivita scolastica sia effettivamente sospesa.

2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell art. 18, comma 1, lettera g) della legge n. 196/1997 e dell art. 9 del decreto ministeriale n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento di cui all art. 60 in questione e prevista l eventualita - ma non l obbligatorieta - di erogare a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul «soggetto ospitante», salva la possibilita per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.

3. L attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra l azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.

4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

5. Il tirocinio estivo di orientamento, inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non puo precludere la possibilita che il tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato anche part-time, o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia «soggetto ospitante», nel corso o al termine (senza soluzione di continuita) della fruizione del tirocinio stesso, purche ovviamente ricorrano i presupposti necessari all instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento dei diritto-dovere all istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante.





4. Garanzie assicurative

.

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attivita eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.

2. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

3. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante puo assumere a proprio carico l onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.



5. Modalita di attivazione.



1. Come quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del decreto ministeriale n. 142/1998 i tirocini estivi di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l impiego), centri per l impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) universita e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) uffici scolastici regionali;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilita di revoca, della regione.



6. Tutorato e modalita esecutive.



1. I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilita del soggetto promotore, che in ogni caso dovra operare in stretto raccordo con l istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono, come gia precisato, rapporto individuale di lavoro.

3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivita ; questi favorisce l inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita dello studente e l efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

5. Attesa la particolarita della fattispecie, qualora il soggetto promotore non sia l istituzione scolastica e formativa, questa puo designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione col tutor formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

6. L esperienza puo svolgersi in piu settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

8. E ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

9. Alla convenzione, che puo riguardare piu tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalita di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita civile;

h) i rapporti e le responsabilita dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.

10. Il modello di convenzione e allegato alla presente circolare, opportunamente adattato dall allegato n. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia all allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresi , i dati relativi al tutor formativo interno dell istituto scolastico e formativo, se designato).



7. Invio convenzioni e progetti formativi.



1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia di ispezione nonche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.



8. Valore dei corsi.



1. Le attivita svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente ai fini dell erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l incontro tra domanda ed offerta di lavoro.







Roma, 2 agosto 2004



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Roberto Maroni



Allegato 1



CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO



Tra Il/la .... (soggetto promotore) con sede in ...., codice fiscale .... d ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. ....nato a .... il ....; e ....(denominazione dell azienda ospitante) con sede legale in ...., codice fiscale ....d ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig ...., nato a .... il ....; Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono promuovere Tirocini estivi di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni ed integrazioni. Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, .... la (riportare la denominazione dell azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ... soggetti in tirocinio estivo di orientamento su proposta di .... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell art. 5 del decreto attuativo dell art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio estivo di orientamento, ai sensi dell 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l attivita di orientamento e di addestramento pratico e seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, da un tutore designato dall istituzione scolastica e formativa (se incaricato) e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto di orientamento e di addestramento pratico contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello designato dall istituzione scolastica e formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalita di svolgimento dei tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita civile;

h) i rapporti e le responsabilita dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico il tirocinante e tenuto a: svolgere le attivita previste dal progetto di orientamento e di addestramento pratico; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail, nonche per la responsabilita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonche alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico.

........................, (data) ...........................

......................... (firma per il soggetto promotore)

......................... (firma per il soggetto ospitante)







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