lavoroprevidenza

martedì 14 settembre 2004

Contrasti interpretativi sulle pensioni di inabilità (art.2, comma 12, L. 8/8/95, n. 355)

del Prof. Sergio Sabetta

Il decreto legislativo 30/12/92, n. 503 ha introdotto, a seguito dell’art. 3 della legge n. 421/92, sostanziali modifiche nell’ambito del sistema pensionistico statale introducendo il sistema della media delle retribuzioni contributive percepite nel relativo periodo di riferimento (art. 7) in sostituzione di quello di base pensionabile, ex art. 43 del d.p.r. n. 1092/73, relativo all’ultimo stipendio integrato con gli assegni in attribuzione alla data del pensionamento, ed un diverso sistema di calcolo della pensione (art. 13) il cui importo dalla data del 1/1/93 è determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio ‘93, calcolato secondo la normativa vigente precedentemente alla predetta data, con la quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993, calcolata secondo le norme di cui al D.L.vo n. 503/92.

La successiva L. 335/95 ha introdotto il sistema di calcolo c.d. “misto” con riferimento al personale che alla data del 31/12/95 presenti una anzianità contributiva inferiore ad anni 18, calcolando la quota anteriore alla predetta data con il sistema retributivo e la quota successiva con il sistema contributivo.

Sorge il problema dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 65 del D.P.R. n. 1092/73 in rapporto a queste due riforme.

Sia la Corte dei conti che l’I.N.P.D.A.P. ritengono “cedevole” il meccanismo di calcolo c.d.”contributivo” quando venga ad integrare la fattispecie prevista dall’art. 65, comma 2, d.p.r. 1092/73, in quanto non si ritiene che il beneficio incrementativo possa essere stato eliminato dalla legge n. 335/95 ed il solo sistema di calcolo che attualmente è idoneo ad esplicare gli effetti di cui alla formulazione letterale dell’art. 65 stesso è il sistema retributivo.

Al contrario vi è un contrasto nell’applicazione dell’art. 65 al D.L.vo 503/92 per il quale la Corte dei conti con propria deliberazione n. 11/P del 13/6/2003 ritiene che la liquidazione ex art 65 non possa essere determinata esclusivamente secondo le disposizioni previgenti, ossia sull’ultimo stipendio integrato con gli assegni ex art. 43, senza tenere in nessuna considerazione le innovazioni di cui al D.Lg.vo 503/92, il quale ha al riguardo introdotto un diverso meccanismo di calcolo che la Sezione Stato ritiene doversi applicare sia alle pensioni normali che privilegiate. Questo in linea con la circolare del Ministero del Tesoro n. 57/1998.

L’INPDAP, all’opposto, a seguito della circolare d’Istituto del 17/12/03 n. 33 ha esteso al personale delle amministrazioni statali la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le modalità di cui alla propria circolare n. 57/97 e non con la circolare del Tesoro n. 57/98.

Vengono disapplicate in altre parole le disposizioni di cui all’art. 13 del D. L.Lg.vo n. 503/92 sulle differenti modalità di calcolo per i periodi anteriori o successivi al 31/12/92.

Mentre l’INPDAP nella determinazione dell’importo della pensione privilegiata applica sia le retribuzioni utili ai fini del calcolo per il periodo anteriore al 32/12/92 che le medie per il periodo successivo, indipendentemente dal sistema di calcolo retributivo o misto, la circolare del Tesoro considera come base pensionabile nella determinazione della pensione privilegiata esclusivamente la retribuzione precedente al 31/12/92.

Circa la determinazione del limite temporale dell’importo l’INPDAP ritiene che la media ponderata delle retribuzioni sia determinata per il periodo successivo al 31/12/92 fino alla data di cessazione del servizio, indipendentemente che si tratti del sistema retributivo o misto, mentre la circolare del Tesoro in caso di sistema misto limita tale importo ad un periodo non successivo al 31/12/1995.

Si evidenzia chiaramente il contrasto creatosi tra Amministrazioni dello Stato e la necessità che in futuro, quanto prima, la questione venga superata riportandola ad unitarietà.



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