venerdì 27 agosto 2004
BREVE COMMENTO ALLA CIRCOLARE INAIL N. 44 DEL 23 LUGLIO 2004
del dott. Franco Elio Castellucci
Con la circolare n. 44 del 23 luglio 2004, l’INAIL detta le nuove regole in tema di concessione della rateazione del pagamento dei premi assicurativi, conformandosi alle disposizioni dettate dall’art. 3 comma 3 bis del D.L. 138/2002, convertito con Legge 8.8.2002, n. 178.
Tale norma consente, infatti, in deroga a quanto previsto dalla legge 7.12.1989, n. 389, che il pagamento dei contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possa avvenire nel limite massimo di 60 mesi con provvedimento motivato degli impositori stessi.
La suddetta circolare, inoltre, introduce alcune modifiche sia sotto il profilo delle competenze in merito alla decisione delle istanze, sia con riguardo ai requisiti di ammissibilità.
Così, anche l’INAIL, dopo l’ENPALS e l’INPS, emana le disposizioni di dettaglio per l’applicazione di quanto previsto dalla suddetta legge.
Con tale legge e con le conseguenti circolari attuative, si sono in sostanza voluti fronteggiare e soddisfare, in un modo più concreto e moderno, due opposte esigenze egualmente apprezzabili: la tutela del credito degli enti previdenziali ovvero della collettività e la possibilità di soddisfarlo sostenendo gli imprenditori (e quindi il mercato), non riducendo le sanzioni, come veniva operato con i condoni, ma offrendo loro di dilazionare il debito in ben 5 anni e solo per situazioni ben delimitate, senza costi aggiuntivi per la collettività: le rate dilazionate, infatti, sono accompagnate dagli interessi di dilazione che si aggiungono ai contributi non pagati e alle sanzioni civili.