martedì 27 luglio 2004
Breve nota sulla nuova disciplina delle ferie
dell Avv. Rocchina Staiano (dottore di ricerca-Università di Salerno)
Il D.lg. 8 aprile 2003 n. 66 “attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, nonostante abbia riformato in toto l’intera materia, da un lato, ha confermato la disciplina delle ferie, contenuta nell’art. 36, 3° co., Cost. e nell’art. 2109, 2° e 3° co., c.c. e, dall’altro, ha introdotto il divieto alla c.d. monetizzazione delle ferie.
Prima del d.lg. 66/2003, la dottrina e la giurisprudenza ammettevano che le ferie, attesa la principale funzione di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro, dovevano essere godute entro l’anno lavorativo di competenza; esaurito tale intervallo di tempo iniziava a maturare un nuovo periodo feriale avente le stesse finalità mentre il diritto alle ferie precedenti non godute si trasformava in indennità sostitutiva.
Ora con l’art. 10 del d.lg. 66/2003, il quale stabilisce che il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si fa chiarezza -finalmente- sul principio dell’effettivo godimento delle ferie. Tale chiarezza, però, lascia perplessità ed incertezza sulle conseguenze sanzionatorie, civili e/o di qualsiasi altro genere, in caso di violazione della norma.
La soluzione è molto semplice nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie è da imputare al lavoratore; poiché quest’ultimo non ha diritto all’indennità sostitutiva.
Problemi sorgono, quando il datore di lavoro preferisce monetizzare le ferie e non farne fruire al lavoratore. Al tal proposito, l’art. 10 citato non dice nulla, però, il Consiglio dei Ministri, il 19.03.2004 ha approvato uno schema di decreto legislativo correttivo al d.lg. 66/2003, che non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e, quindi, ancora non è in vigore, il quale prevede che, in violazione dell’art. 10 d.lg. 66/2003, il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa che varia da euro 130,00 ad euro 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo.
Si coglie l occasione e lo spazio web a disposizione di questa rivista giuridico-telematica per ringraziare l Avv. Rocchina Staiano per l invio di interessantissime sentenze in materia giuslavoristica e per i suoi lucidi e chiarissimi interventi dottrinali.
Onorati della sua presenza nel comitato scientifico della rivista porgo il ringraziamento dell intero comitato scientifico di LavoroPrevidenza.com