lunedì 19 luglio 2004
LAVORO INTERMITTENTE: COMMENTO ALLA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
del dott. Iunio Valerio Romano
Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro
Con nota del 12.07.2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Tutela delle Condizioni del Lavoro, prendendo spunto da un quesito posto dalla FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha fornito utili indicazioni in ordine alla possibilità di ritenere immediatamente applicabili le fattispecie contrattuali di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere cioè dalla contrattazione collettiva ovvero dall emanazione dell’eventuale decreto ministeriale.
Com’è noto, il contratto di lavoro intermittente, introdotto dalla cd. Riforma Biagi, impegna il lavoratore a svolgere le proprie prestazioni lavorative a seguito di espressa “chiamata” del datore di lavoro e, pertanto, pur comportando l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è caratterizzato dalla discontinuità o intermittenza della prestazione lavorativa.
Per espressa previsione legislativa, in via provvisoria e sperimentale, per un periodo pari a diciotto mesi, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, a far data dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, con giovani lavoratori fino a 25 anni di età e con soggetti ultra quarantacinquenni espulsi dai processi produttivi ed iscritti nelle liste di mobilità o negli elenchi anagrafici di chi cerca lavoro. Per gli altri casi, dovranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva le esigenze giustificative del ricorso al contratto di lavoro in questione. Nell’ipotesi di mancata previsione, sarà lo stesso Ministero del Lavoro a provvedere con proprio decreto (art.34, comma1, ed art.40 D.Lgs.276/2004).
Il Superiore Ministero, con la nota citata, ha ritenuto che tra i casi d’immediata applicabilità dell’istituto de quo debbano essere ricompresi anche i c.d. “contratti week-end” ovvero quelli stipulati nel fine settimana o in concomitanza con le ferie estive e i periodi natalizi e pasquali, salvo ulteriori periodi previsti dalla contrattazione collettiva. Tale interpretazione appare rispettosa delle finalità perseguite dal legislatore, evidentemente “volte a sostenere l occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi”.
Del resto, chiosa lo stesso Ministero, tale orientamento è conforme alla previsione di cui all’art.40 del D.Lgs. 276/2004, nella parte in cui chiarisce che l’individuazione, a mezzo di contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguarda solo le ipotesi di cui all art. 34, comma 1 e all art. 37, comma 2.
Per concludere ricordiamo che, in linea di principio, è possibile la stipula di contratti di lavoro intermittente con più datori di lavori, fermo restando che le prestazioni non debbono accavallarsi da un punto di vista temporale e che il ricorso a tale fattispecie contrattuale è vietato in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero, di licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori con le stesse mansioni o allorquando vi sia una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro, con indennità a carico dell’INPS (CIG, CIGS, contratti di solidarietà, ecc.) che interessi lavoratori con mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente e nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex D. L.vo n. 626/1994.
. Il termine per il preavviso di chiamata, infine, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.