giovedì 1 luglio 2004
IL RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI PUBBLICI
del dott. Luca Busico
La questione del recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti è stata in molte occasioni affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare sotto i profili della natura dell’atto di recupero, delle modalità di recupero e della rilevanza della buona fede del percipiente.
L’indirizzo consolidato del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 9 aprile 1998 n. 437; Sez. VI, 18 luglio 1997 n. 1120; Sez. VI, 7 ottobre 1997 n. 1431; Sez. VI, 9 settembre 2002 n. 4571; Sez. V, 8 settembre 2003 n. 5025) sostiene che il recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti è un atto doveroso per le amministrazioni pubbliche, considerato l’interesse pubblico a non gravare l’erario di spese indebite. Tuttavia la P.A, nell’espletamento dell’attività doverosa di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti, deve tener conto dell’interesse del dipendente e della propria famiglia ad un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art.36 della Costituzione Repubblicana. Pertanto il recupero delle somme deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare il soddisfacimento dei normali bisogni di vita del dipendente (ad es. con modeste rate mensili).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 11 del 30 settembre 1993 ha indicato i requisiti del provvedimento di recupero di somme illegittimamente corrisposte al dipendente:
1) congrua motivazione ai sensi dell’art.3 della L. n. 241/1990, affinché vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alla somma che gli è stata corrisposta.
2) comunicazione al dipendente, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990, dell’avvio del procedimento, poiché l’atto di recupero non è completamente vincolato, contenendo margini di discrezionalità sul quomodo e sul quando in ordine alla sua adozione. La partecipazione al procedimento, cui è finalizzata la comunicazione dell’avvio, consente all’interessato di rappresentare in modo efficace la propria situazione economica, gli eventuali disagi derivanti da decurtazioni troppo gravose e di ottenere, per quanto possibile, una congrua rateizzazoione.
3) analitico conteggio di quanto erogato in più, con indicazione puntuale: a) degli atti che hanno costituto concessione di credito da parte della P.A., b) dell’epoca in cui si effettuerà il recupero, c) della eventuale rateizzazione, d) del numero e dell’importo delle rate.
La giurisprudenza ha inoltre precisato (cfr., Cons. St., Sez. VI, 4 maggio 1999, n. 574; Sez. VI, 20 febbraio 2002 n. 1045; Sez. VI, 9 settembre 2002 n. 4571) che la buona fede del dipendente percipiente non costituisce ostacolo al recupero delle somme indebitamente riscosse, poiché è sempre prevalente, attuale e concreto l’interesse pubblico alla reintegrazione dell’erario.
Dr. LUCA BUSICO