lavoroprevidenza

martedì 29 giugno 2004

INCIDENZA DEI COMPENSI PER LO STRAORDINARIO DI TURNO SULLE FERIE E SULLA TREDICESIMA MENSILITA’

Sezione Lavoro

"Il datore di lavoro che programma e ripartisce in turni il lavoro straordinario dei propri dipendenti (c.d. lavoro straordinario di turno), con il consenso di questi, conferisce allo straordinario natura strutturale nel senso che lo rende elemento coerente nella concreta organizzazione dell’attività’ e, al tempo stesso, circostanza che esclude il carattere di occasionalita’ della prestazione. In tal caso i compensi di siffatto straordinario “strutturale” e “continuativo” di turno rientrano nel concetto di retribuzione globale e pertanto devono essere computati a tutti gli effetti nel compenso delle ferie e della tredicesima mensilità (Cassazione civile sezione lavoro, sentenza n. 4341 del 03/03/2004), ma vanno inclusi anche nel computo del TFR, ex art. 2121 c.c., come novellato dalla L. 297/82 (Cassazione civile sezione lavoro, sentenza n. 8102 del 25 luglio 1995)"

nota a cura del direttore dott. Marco Dibitonto



segue testo integrale della sentenza



La Corte Suprema di CassazioneSezione LavoroComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. Guglielmo SCIARELLI - PresidenteDott. Fernando LUPI - rel. ConsigliereDott. Donato FIGURELLI - ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA - ConsigliereDott. Filippo CURCURUTO - Consigliereha pronunciato la seguente:Sentenzasul ricorso proposto da:F. A. s.p.a., in persona del procuratore speciale Dott. M. M., elettivamente domiciliata in Roma alla via L. G. Faravelli n. 34 presso l avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, che, unitamente all avv. Italico Per lini la rappresenta e difende giusta procura a margine;- ricorrente-controC. F., D. L. F., D. P. A. elettivamente domiciliati in Roma alla via Cola di Rienzo 212, presso l avv. Giulio Mastroianni, rappresentati e difesi giusta procura in calce dell avv. Antonio De Girolamo;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 241 del 30 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Lupi Fernando;Uditi gli avv. Perlini e De Girolamo;Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo



Con sentenza del 30 marzo 2001 il Tribunale di Cassino, decidendo sull appello proposto dalla F. s.p.a nei confronti dei dipendenti in epigrafie, avverso sentenza del Pretore della medesima citta’, rigettava l appello confermando la computabilita’ nel compenso delle ferie e della tredicesima mensilita’ del compenso del lavoro straordinario prestato con continuita’.Osservava in motivazione che, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un principio di omnicomprensivita’, per determinati istituti retributivi occorre far riferimento a specifiche disposizioni di legge o clausole contrattuali. Rilevava, quindi, che gli artt. 14 e 15 del c.c.n.l. dei metalmeccanici individuano nella retribuzione globale di fatto la base di calcolo per ferie e tredicesima e che l art. 4 del c.c.n.l. esclude solo i compensi con carattere di accidentalita’. Conseguiva che i compensi per lavoro straordinario, prestato con carattere di normalita’ in relazione ad una specifica programmatone del datore di lavoro e connaturato alla organizzazione del lavoro, rientravano nel concetto di retribuzione globale di fatto e quindi nella base di calcolo dei due istituti.Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la F. ed illustrato poi con memoria, resistono con controricorso i lavoratori.



Motivi della decisione



Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perche’ connessi, denunziando la violazione e frisa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. ed il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) la F. A. propone piu’ censure. Evidenzia in primo luogo la contraddizione tra la negata esistenza di un principio di omnicomprensivita’ e l applicazione alla fattispecie di detto principio, la mancata indagine sulla volonta’ delle parti attesa l estrema genericita’ del concetto di retribuzione globale di fatto. La mancanza di pattuizioni che precisino il concetto di retribuzione normale di fatto. La necessita’ di volontaria adesione del lavoratore alla programmazione dello straordinario che conserva pertanto la sua natura accidentale. Rilevava, infine, la non strutturalita’ dello straordinario inteso come esigenza produttiva.Le censure sono infondate.La negazione dell esistenza di un principio generale di omnicomprensivita’ non e’ in contraddizione con il rilievo che alcune norme di legge, quali ad es. l art. 5 della legge n. 260 del 1949 sulla retribuzione delle festivita’, l art. 18 della legge n. 300 del 1970 e l art. 8 della legge n. 604 del 1966, come modificati dalla legge n. 108 del 1990, sulla commisurazione del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, e clausole di accordi collettivi, oltre a quelle in esame, si ricorda l art. 9 dell accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 tuttora vigente, sulla tredicesima mensilita’, prevedano un principio di omnicomprensivita’ fissato con l espressione retribuzione globale di fatto.Non appare poi fondata l affermazione che l espressione usata sia generica, in quanto il riferimento al fatto esclude implicitamente definizioni contrattuali o legali di retribuzione e l aggettivo globale comprende quanto complessivamente ricevuto; completa la definizione contrattuale l art. 14 del c.c.n.l. escludendo le prestazioni con carattere accidentale. L interpretazione delle clausole fatta dal Tribunale, in conformita’ del dato letterale, che e’ il primario criterio ermeneutico anche per i contratti, cfr. tra le tante da ultimo Cass. nn. 11609, 12268, 13969 del 2002, non e’ censurabile sul piano logico per avere ritenuto inclusi nella retribuzione globale di fatto i compensi dello straordinario di turno in quanto facente parte normalmente della retribuzione, non avendo natura occasionale.La censura che la interpretazione, oltre al dato letterale, abbisogni di ulteriori indagini sulla volonta’ delle parti e’ generica in quanto non indica in base a quali elementi si possa ricostruire una diversa comune volonta’ delle parti. L interpretazione del Tribunale appare infatti immune da vizi logici e giuridici nello stabilire che i compensi dello straordinario di turno, espressione sintetica per indicare lo straordinario svolto in conformita’ di programmazione da parte de datore di lavoro, rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto, da porsi secondo la previsione contrattuale a base del computo degli istituti retributivi la cui base di calcolo per contratto si rapporti ad essa.Il rilievo che la prestazione dello straordinario implichi l adesione del lavoratore non esclude che, una volta che essa sia prestata, il datore di lavoro programmi lo straordinario, come in fatto accertato dal Tribunale, e quindi esso acquisti natura strutturale, nel senso di coerente alla concreta organizzazione del lavoro, circostanza che esclude il carattere di occasionalita’ della prestazione.Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in E. 10,30, oltre E. 2000,00 di onorario di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 luglio 2003.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004

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