lavoroprevidenza

lunedì 28 giugno 2004

BREVE COMMENTO ALLA CIRCOLARE N. 24/2004 DEL 24 GIUGNO 2004 DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del Dr. Franco Elio Castellucci

del dott. Franco Elio Castellucci



Con la circolare n. 24/2004 del 24 giugno 2004 avente ad oggetto: il D.lgs. n. 125 del 23 aprile 2004, che introduce nell ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista dall art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all organizzazione complessiva e al coordinamento dell attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione del citato D.lgs esamindolo dall’art. 5 all’art. 17.



E’ indubbio che al di là degli aspetti specifici che vengono esaminati nella circolare, quello che si coglie è la volontà, perseguita dalla legge stessa, di garantire una più integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicità di interventi, anche mantenendo costanti rapporti con gli Enti impegnati nell attività di vigilanza e con particolare riferimento all’INPS e all’INAIL, infatti secondo quanto previsto dalla circolare:



- alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, individuando linee operative e priorità di azione sulla base delle direttive emanate: a) dalla Direzione Generale (anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento) b) dalla Commissione centrale di coordinamento;



- alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell ambito territoriale di competenza, l attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.



Vengono infine esaminati gli importanti aspetti riguardanti la conciliazione e le modalità di trattamento, i termini di presentazione e conclusione dei ricorsi amministrativi che, qualora non vengano decisi entro il termine di 60 giorni, si intendono respinti (silenzio-rigetto).

Successivamente, a seguito della decisione espressa ovvero dopo l inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore ha facoltà di proporre entro 30 giorni, dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni, il ricorso in opposizione.



Dr. Franco Elio Castellucci



  • Hermes
  • Abercrombie
  • Chanel
  • Burberry
  • Moncler
  • Christian Louboutin
  • Ugg Sandali 2014
  • Ugg
  • Ugg Store Online
  • Ugg Australia Shop Online
  • Ugg Australia Prezzi
  • Saldi Ugg Australia
  • Ebay Ugg
  • Shop Ugg
  • Ugg Italia Prezzi
  • Ugg Mini Button
  • Woolrich Store Bologna
  • Woolrich Lungo
  • Outlet Woolrich Bologna Online
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Outlet Firenze
  • Woolrich Giubbotti Invernali
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Calvary Parka
  • Woolrich Giacca Prezzi
  • Woolrich Bambino Milano
  • Scarpa Gucci
  • Gucci Profumi Donna
  • Orologio Gucci Prezzi
  • Orologi Gucci Femminili
  • Gucci Guilty Spot
  • Borse Gucci
  • Stivali Gomma Gucci
  • Gucci Uomo Borse
  • Flora By Gucci
  • Calzature Gucci
  • Hogan Inverno 2014
  • Diego Della Valle Hogan
  • Scarpe Hogan Sito Ufficiale
  • Hogan Outlet 2014
  • Hogan Vendita On Line Sito Ufficiale
  • Nuova Collezione Hogan Primavera Estate 2014
  • Negozi Hogan Online
  • Spaccio Aziendale Hogan
  • Outlet Milano Hogan
  • Hogan Rebel