|
Nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 195, è stata pubblicata la
MODELLO F24 (ART. 2, COMMA 11-BIS)
Dal 1° febbraio 2006 i soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (vale a dire, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, escluse le persone fisiche con volume d’affari inferiore o uguale a 10.000 euro, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770, i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore) avranno facoltà di effettuare i versamenti unificati a mezzo modello F24 in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
PIGNORAMENTO DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (ART. 3, COMMA 40, LETT. B)
In materia di riscossione delle imposte sui redditi e di espropriazione del quinto dello stipendio, la Legge di conversione stabilisce che l’atto di pignoramento del quinto dello stipendio deve contenere l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario (la nuova società Riscossione SpA), fino a concorrenza del credito per il quale si procede, le seguenti somme:
La società Riscossione SpA, di nuova costituzione, gestirà dal 1° ottobre 2006 il sistema della riscossione spontanea, della liquidazione e dell’accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società collegate.
CONFERIMENTO DEL TFR A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE (ART. 8, COMMI 1-2)
Sono confermate in sede di conversione le disposizioni sulle compensazioni alle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari, in attuazione di quanto previsto dalla
Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi alle imprese per i conferimenti di TFR effettuati nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi.
È previsto, inoltre, un graduale esonero contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2006, nelle misure percentuali riportate nella tabella sottostante, per ogni lavoratore interessato dal trasferimento delle quote di TFR, in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il predetto trasferimento. Tali percentuali andranno applicate nella medesima percentuale di TFR maturando destinato alle forme di previdenza complementare.
Anno | Esonero contributivo |
2006 | 0,12% |
2007 | 0,16% |
2008 | 0,19% |
2009 | 0,21% |
2010 | 0,23% |
2011 | 0,25% |
2012 | 0,26% |
2013 | 0,27% |
Dal 2014 | 0,28% |
L’esonero è relativo alle aliquote contributive destinate alla gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, prioritariamente, nell’ordine, CUAF, maternità e disoccupazione, con esclusione del contributo al Fondo di garanzia del TFR e del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%.
In caso di incapienza sui predetti contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro per il singolo lavoratore, la differenza è decurtata, a titolo di esonero contributivo, dall’ammontare complessivo dei contributi che il datore di lavoro deve pagare all’INPS.
Va rilevato che la riforma della previdenza complementare approvata dal Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2005 ed emanata con
Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge è confermato il termine di decorrenza delle predette misure compensative a partire dal 1° gennaio 2006. Sul punto, è necessario pertanto attendere gli opportuni chiarimenti degli Enti competenti in materia.
PROROGHE PER L’ANNO 2006 DEI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITÀ (ART. 8, COMMA 3-TER)
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che, diversamente dalla prassi sinora adottata di emanazione dei relativi provvedimenti in corso d’anno, anticipa già per il prossimo anno la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. La proroga viene disposta in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
PRESENTAZIONE DEL DURC PER I FINANZIAMENTI E LE SOVVENZIONI COMUNITARI (ART. 10, COMMA 7)
È confermata la disposizione già contenuta nel cit. DL n. 203/2005, secondo la quale per l’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori produttivi, non solo quello edile, devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell’impresa negli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili (per il settore dell’edilizia), in conformità alle specifiche normative di riferimento.
LAVORO ACCESSORIO (ART. 11-QUATERDECIES, COMMA 6)
Tra le attività per le quali possono essere effettuate prestazioni occasionali di lavoro accessorio viene ora prevista anche l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati. Ciò a seguito dell’introduzione di una nuova lettera, la lettera e-ter, nell’elenco di attività contenuto nell’art. 70, comma 1,