lavoroprevidenza

sabato 17 dicembre 2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, nonché dell art. 412-ter del codice di procedura civile
(in GU 13 febbraio 2001, n. 36)



A seguito del parere favorevole espresso dall organismo di coordinamento intersettoriale sul testo di accordo relativo al contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993 nonché dell art. 412-ter del codice di procedura civile, nonché della certificazione della Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:


l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente facente funzione, avv. Guido Fantoni


ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFSAL - CIDA - CONFEDIR - COSMED.


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato nel testo allegato.


Art. 1.
Princìpi e norme di organizzazione


Il presente accordo è attuativo dei principi di delega previsti dall art. 11, comma 4, lettera g) della legge n. 59/1997 e di quanto previsto dagli articoli 412-ter e quater del codice di procedura civile, come modificati dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni, il presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse.


Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l utilizzo dell arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentalità dell accordo, privilegiare tale strumento.


Allo scopo di assecondare e sviluppare l attitudine dell esperienza innovativa avviata dal presente accordo a consolidare l intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l Aran un gruppo di lavoro permanente in funzione di cabina di regia e così convengono di denominarlo.


La cabina di regia dovrà sostenere l avvio degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo.


Per la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri. In via provvisoria, in attesa dell attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l utilizzo immediato delle procedure di cui al presente accordo.


In ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei casi previsti nell art. 5, comma 4, in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell arbitro.


Lo statuto della cabina di regia costituisce parte integrante del presente accordo.


Art. 2.
Facoltatività dell arbitrato


1. Restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di cui all art. 5, comma 4. Per l impugnazione del lodo arbitrale si applica l art. 412-quater del codice di procedura civile, e il comma 12 dell art. 4 del presente accordo.


Art. 3.
Designazione dell arbitro


1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a.r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro dieci giorni, con raccomandata con a.r. Entro i successivi dieci giorni l arbitro sarà designato dalle parti.


2. Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell ambito della lista dei designabili nell ambito della regione di cui all art. 5, comma 2, a cura dell ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.


3. Ciascuna delle parti può rifiutare l arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.


4. L atto di accettazione dell incarico da parte dell arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.


5. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l amministrazione a cui appartiene il dipendente.


Art. 4.
Procedure di conciliazione e arbitrato


1. Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall art. 69-bis del decreto l.vo n. 29/1993, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del citato articolo.


2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all arbitrato ai sensi dell art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell incarico da parte dell arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l arbitro ha accettato la designazione.


3. Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l arbitro ha accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dalla data di comparizione.


4. L arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.


5. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell articolo 411, commi 1 e 3, codice di procedura civile. L atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui all art. 4, comma 14.


6. Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993.


7. Se la proposta non viene accettata, l arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell atto transattivo.


8. L arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.


9. Qualora l arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l efficacia, la validità o l interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l intenzione di rimettere la questione all arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell arbitro.


10. Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L arbitro può sentire testi e disporre l esibizione di documenti.


11. Il lodo deve essere sottoscritto dall arbitro entro sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a trenta giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell arbitro.


12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all osservanza delle nonne inderogabili di legge e di contratto collettivo.


13. La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all arbitro. La cabina di regia di cui all art. 1 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9.


14. Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale stabile o dell amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.


15. Nulla è dovuto all arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente accordo.


Art. 5.
Camere arbitrali stabili


1. Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della direzione stessa o ad un suo delegato.


2. Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.


3. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regia di cui all art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l assoluta imparzialità ed indipendenza.


4. Nella lista possono essere inclusi:


a) docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;


b) liberi professionisti con un esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;


c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia di cui all art. 1;


d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.


Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui all art. 4 dello statuto della cabina di regia.


5. Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscano in sedi diverse.


Art. 6.
Sanzioni disciplinari.


1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell art. 2 e seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all art. 59, commi 8 e 9, decreto l.vo n. 29/1993. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all arbitro unico del presente accordo.


2. In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la richiesta di ricorso all arbitro unico è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che l impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell arbitro, ha facoltà di rinunciare all espletamento della procedura.


3. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.


Art. 7.
Norma transitoria


1. In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.


Art. 8.
Durata dell accordo


1. Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regia di cui all art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici all applicazione della normativa.








Allegato 1


Statuto della cabina di regia per l orientamento dell esperienza arbitrale e la formazione del relativo ceto professionale


1. Compiti.


In considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia è composta dall Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni dell esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia:



2. Composizione.


Fanno parte della cabina di regia una rappresentanza dell Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L incarico di coordinatore è affidato all Aran.


3. Funzionamento.


L interazione tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno all avvio dell esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite con apposito regolamento.


4. Selezione degli arbitri


Per ciascuna regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e dell andamento della vertenzialità locale risultante dalle più recenti indagini statistiche disponibili.


Gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) del comma 3 dell art. 5 del presente accordo interessati all inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta dell interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza.


Dichiarazione congiunta


Le parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza, presso il Governo, l esigenza che nella finanziaria 2000, anche in considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.


Dichiarazione a verbale


La Confedir, in coerenza alle proposte formulate nel corso delle trattative, esprime riserve in ordine alla differente professionalità richiesta agli arbitri di cui al punto a) e d), rispetto a quelli di cui al punto c), del quarto comma dell art. 5, nonché alla indeterminatezza del termine "liberi professionisti" di cui al punto c) del medesimo quarto comma, ai fini dell inserimento nelle liste regionali.


Ulteriore riserva si formula in merito alla lacunosità della normativa concernente l’attività e il funzionamento della c.d. "cabina di regia" un indefinibile "contesto cooperativo".





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