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sabato 17 dicembre 2005

SPECIALE ESAME D AVVOCATO 2005: ATTO GIUDIZIARIO PENALE

DA ALTALEX.COM

Atto giudiziario di diritto penale

Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune di Alfa, veniva avvistato dai Carabinieri in servizio, alla guida dell auto del comune con a bordo due minori di età, il giorno 22 settembre 2001 alle ore 18,30 circa.

I Carabinieri, che conoscevano Tizio, non fermavano l autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.

Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all esito dell istruttoria dibattimentale nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d uso.

II candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.



CORTE D’APPELLO DI …….


PER IL TRAMITE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ALFA



ATTO D’APPELLO



L’Avv. …….., del foro di ……, con studio in ……, via ….., difensore di fiducia, giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, del sig. Tizio, nato a …., il …., residente in ….., via ….., domiciliato, ai fini del presente procedimento, a ………, in via …..,



DICHIARA DI PROPORRE APPELLO



Avverso la sentenza n. ……… del Tribunale di Alfa, pronunciata in data ……. e depositata in data ………, con la quale il sig. Tizio veniva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 314, comma 2, c.p. e per l’effetto condannato alla pena di anni ……. e mesi ….. di reclusione



PER I SEGUENTI MOTIVI



1. INSUSSISTENZA DEL REATO PER DIFETTO DELL’ELEMENTO OGGETTIVO



Il Tribunale di prime cure non ha applicato correttamente il disposto di cui all’art. 314, comma 2, c.p.


Il peculato d’uso, punito da tale norma, pur costituendo un’ipotesi minore rispetto alla fattispecie prevista dal comma 1, richiede pur sempre, sotto il profilo oggettivo, un’appropriazione del bene pubblico da parte dell’agente, pur se tale appropriazione deve concretizzarsi in un uso momentaneo della cosa.


Il significato attribuito dal Legislatore al termine “momentaneo” deve essere valutato in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma e, cioè, il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.


In ossequio al principio di offensività, che presiede il sistema penale, il fatto deve compromettere tale interesse.


Tale pregiudizio, anche se minimo, deve comunque essere apprezzabile.


In difetto, la fattispecie, priva della lesività minima necessaria, non può assumere rilevanza penale e giustificare l’applicazione della relativa sanzione.


Le prove assunte nel corso del dibattimento, in alcun modo permettono di ritenere integrato il requisito dell’appropriazione, neanche momentanea.


Potrebbero, nella denegata ipotesi in cui venissero considerate sufficienti a dimostrare l’uso contrario al titolo, indicare semplicemente, un uso istantaneo da parte di Tizio dell’auto appartenente al Comune.


Ebbene, l’uso istantaneo non è idoneo a cagionare tale pregiudizio, né ad integrare un danno patrimoniale apprezzabile (Cass.sent.n.9216/2005 e n.37018/2002).


La transitorietà dell’appropriazione, descritta dalla norma, non può, infatti, essere intesa come istantaneità: lo stesso concetto di appropriazione impedisce una tale interpretazione.


Tale elemento, infatti, sussiste solo nel caso in cui l’agente abbia agito rispetto alla res in modo incompatibile con il titolo per il quale possiede, atteggiandosi, anche sotto il profilo soggettivo, come se fosse il proprietario del bene e sottraendo la stessa alla sua destinazione istituzionale (Cass.sent.n.9205/2003 e n.381/2001).


Esula, invece, dalla figura del peculato, sussistendo, eventualmente, quella di abuso d ufficio (art. 323 c.p.), l’ipotesi di una distrazione a profitto proprio, che si concretizzi in un indebito uso del bene ma che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell avente diritto.


Un corretto apprezzamento del fatto non potrà che condurre Codesto Collegio ad una pronuncia di assoluzione, ex art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non sussiste.



2. INSUFFICIENZA DELLA PROVA



Pur nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenga di non poter condividere il primo motivo d’appello, non potrà esimersi dal considerare come Tribunale di primo grado abbia erroneamente valutato le, pure scarne, risultanze probatorie assunte nel corso del dibattimento.


La condanna inflitta al sig. Caio, infatti, si basa esclusivamente su di un presunto avvistamento di Tizio alla guida della vettura di proprietà del Comune.


Nulla è stata accertato rispetto al lasso temporale in cui Tizio avrebbe utilizzato l’auto suddetta e nessun accertamento ha consentito di appurare con certezza l’identità del conducente del veicolo.


Dalle deposizioni dei testi è emerso, al contrario, che gli stessi non hanno provveduto a fermare Tizio e ad identificarlo. Lo avrebbero semplicemente “visto passare”.


Ebbene, considerato lo spazio temporale di tale percezione, in alcun modo la stessa può essere ritenuta attendibile in relazione all’identità della persona che quel giorno e a quell’ora si trovava alla guida.



3. MANCATA CONCESSIONE DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 62 N. 4 C.P.



Pacifica è l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al reato per cui si è proceduto nei confronti del sig. Tizio (Cass.sent.n.3969/1982).


In effetti, il delitto di peculato si configura come lesivo non soltanto del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, ma, altresì, del patrimonio della stessa (Cass.sent.n.9216/2005).


Nel caso di specie, ove il Collegio lo ritenesse accertato e dotato di offensività, il fatto attribuito all’imputato sarebbe, comunque, in quanto unico e assolutamente transitorio, contraddistinto da una particolare lievità. Ciò che consentirebbe l’applicazione dell’invocata attenuante.



Per tutti questi motivi



CHIEDE



Che questa l’Ill.ma Corte d’Appello Voglia, in riforma dell’impugnata sentenza, in via principale, ex art. 530, comma 1, c.p.p., assolvere il sig. Tizio perché il fatto non sussiste. In subordine, Voglia assolvere Tizio, ex art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto. In estremo subordine, Voglia concedere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; concedere, altresì, le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e, così rideterminata e ridotta la pena, concedere i conseguenti benefici di legge.



….., li



Avv. ……



NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE



49



Il sottoscritto Tizio, nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., domiciliato ai fini del presente procedimento in ….., via ……, imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. del Tribunale di …….., per i reati previsti e puniti dagli art. 314, comma 2, c.p.


nomina



difensore di fiducia l ’avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza e nominare sostituti processuali.



Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.



…….., li…….



(Tizio)



per accettazione dell’incarico e autentica della firma



(Avv………)




BREVI RIFLESSIONI SULLA TRACCIA



La traccia assegnata è tratta fedelmente dalla vicenda recentemente risolta dalla Cassazione Penale con la sentenza del 9 marzo 2005 n. 9216. Su casi simili, tuttavia, la Suprema Corte si era già espressa con soluzioni uniformi (cfr. Cass.Pen.sent.n.381/2001, n. 37018/2002 e n. 9205/2003).


Una soluzione corretta presupponeva l’analisi dell’elemento oggettivo del reato e, in particolare del concetto di momentaneità dell’appropriazione, in relazione al bene giuridico tutelato.


Il testo consentiva di escludere, in virtù del principio di offensività, la stessa rilevanza penale del fatto; di richiedere l’assoluzione con formula piena per difetto dell’elemento dell’appropriazione; di formulare, in subordine, una richiesta di assoluzione “per insufficienza della prova”; di domandare, in estremo subordine, l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.


Per cenni generali sulla redazione dell’atto di appello sia consentito rinviare a “Lo studio e la redazione del parere di diritto penale”, Colasanti – Di Punzio, pagg. 443 e ss., Maggioli, 2005.



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