L’ASSEMBLEA: QUADRO GENERALE (10/12/2005)
di Rocchina Staiano (dottore di ricerca- Università di Salerno)
1. Normativa.
L’assemblea è disciplinata dall’art. 20 della L. 300/1970.
2. Dove si svolge.
L’assemblea si svolge nell’unità produttiva dove i/le lavoratori/trici svolgono il loro lavoro.
3. Limitazioni.
Il diritto di assemblea è soggetto ad una duplice limitazione:
1) l’assemblea può essere convocata solo dalle RSA singolarmente o congiuntamente, quindi è escluso che possano convocarla sindacati esterni;
2) l’assemblea può porre all’ordine del giorno solo materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. Orario di lavoro.
L’assemblea può svolgersi:
- al di fuori dell’orario di lavoro;
- durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, con il pagamento della normale retribuzione.
5. Modalità.
Le convocazioni dell’assemblea:
- devono essere comunicate al datore di lavoro;
- il datore di lavoro deve essere preavvisato anche oralmente ove alla riunione partecipino dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
L’art.
6. Legittimati alla partecipazione.
All’assemblea possono partecipare:
1) i lavoratori dell’unità produttiva;
2) i lavoratori in cassa integrazione a zero ore (Cass. n. 7859 del 1995);
3) i lavoratori in sciopero (Cass. n. 11352 del 1995).
7. Non legittimati alla partecipazione.
All’assemblea non possono partecipare:
- i datori di lavoro (Cass. n. 1366 del 1976).