lavoroprevidenza

domenica 4 dicembre 2005

L’ISTITUTO DELL’ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO :BREVE SINTESI

dell Avv. Maurizio Danza - Arbitro per il Pubblico Impiego- Lazio- Responsabile Sezione Arbitrato di LavoroPrevidenza.com


L’ISTITUTO DELL’ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO :BREVE SINTESI.


A cura dell’Avv. Maurizio Danza Arbitro per il Pubblico Impiego- Lazio.



Con la stipula del CCNQ del 23/1/2001 l’ Aran ed i rappresentanti delle Confederazioni Sindacali, hanno introdotto in Italia l’Istituto dell’arbitrato nel pubblico impiego che prevede un iter alternativo e facoltativo rispetto a quello adottato dal codice di procedura civile, per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di rapporti di pubblico impiego .


Fonte normativa del suddetto CCNQ è infatti l’art.412 ter c.p.c che stabilisce che i CCNL possano prevedere la facoltà per le parti di deferire ad arbitri la decisione su una controversia di lavoro, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro.


Il legislatore con tale strumento ha voluto perseguire da un lato la finalità di garantire alle parti in lite la definizione delle loro questioni in tempi più solleciti rispetto ai tempi di un processo del lavoro, dall’altro quella di introdurre un istituto deflattivo rispetto al già consistente carico giudiziario dei tribunali italiani.


Novità rilevante nel CCNQ la previsione dell’arbitro unico rispetto ad altre figure adottate in altri contesti che hanno preferito invece l’adozione del modello arbitrale collegiale. L’accordo stabilisce inoltre che preventivamente all’arbitrato venga svolto, obbligatoriamente e dall’arbitro stesso, un tentativo di conciliazione che si rende superfluo solo nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo presso altre sedi. Se la conciliazione non ha esito positivo l’arbitro dà avvio alla procedura arbitrale.


Degno di nota il sistema di nomina dell’arbitro ,affidato in via preliminare ad una scelta concorde tra le parti, ed in mancanza di tale accordo definito attraverso una procedura di sorteggio. La Conciliazione ed arbitrato si possono svolgere presso la Pubblica amm.ne interessata o presso le Camere Arbitrali con sede presso gli Uffici Regionali del Lavoro sulla base ad un accordo con il Ministero del Lavoro.


Presso ogni Camera Arbitrale Regionale esiste una prima lista di arbitri, attualmente composta da professori universitari, avvocati con competenza specifica nel settore, magistrati in pensione, selezionata sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dall’art.5 c.3 e 4 del C.C.N.Q.


La procedura arbitrale può essere attivata da tutti i lavoratori pubblici e da tutte le Amministrazioni Pubbliche. L’art.7 dell’accordo prevede tuttavia che i contratti di comparto e di area possano individuare particolari tipologie di controversie non deferibili agli arbitri.


Inoltre è stata prevista presso l’ARAN l’istituzione, ai sensi dell’art.1 del CCNQ, della Cabina di Regia composta da una rappresentanza dell’ARAN e da rappresentanti delle Confederazioni Sindacali rappresentative con compiti di organizzazione, monitoraggio e di impulso della procedura arbitrale.


In sintesi la norma quadro prevede la presentazione di una prima richiesta di “compromettere in arbitri”, con finalità evidentemente tese ad instaurare il meccanismo procedurale e con lo scopo di realizzare l’incontro tra proposta del lavoratore ed accettazione della medesima da parte della Amministrazione. Tranne che nei casi di sanzione disciplinare non risolutiva (cfr.art.6 c.2 del CCNQ) e c.d. conservativa, l’amministrazione pubblica non può rifiutare la richiesta in arbitri del lavoratore.


Detta richiesta di compromettere la controversia, deve essere comunicata con raccomandata A/R. rispettivamente alla controparte e alla Camera Arbitrale. Essa deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.


Ricevuta la istanza del dipendente poi l’arbitro è tenuto ad espletare il tentativo di conciliazione che ha gli stessi effetti di quello obbligatorio di cui all’art.66 c.1 del D.L.vo n°165/01.


Se la conciliazione riesce si redige processo verbale con gli effetti di cui all’ art.411 c.1 c.p.c..


Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore, formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui all’ art.66 del D.L.vo n°165/01.La disposizione prevede pure che la conciliazione della lite in adesione alla proposta formulata dal collegio di Conciliazione e da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non possa dar luogo a responsabilità amministrativa.


Il CCNQ 23/1/01 ha previsto dunque una procedura rapida per la definizione delle controversie: la prima udienza deve infatti svolgersi entro 30 gg dalla data in cui l’arbitro ha accettato l’incarico ; nei successivi 60 gg (prorogabili non oltre 30 previo consenso tra le parti) l’arbitro deve depositare il lodo.


L’arbitro dunque svolge una vera e propria trattazione della vertenza nelle poche udienze riservate all’esame delle prove testimoniali e documentali prodotte dalle parti .L’accordo poi fissa i parametri cui deve attenersi l’arbitro nel giudicare: egli è tenuto all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo .


Per quanto concerne le spese si prevede l’obbligo delle stesse a carico della parte soccombente che è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all arbitro. Elemento di novità la introduzione del principio della responsabilità dell’arbitro per inosservanza dei termini di trattazione del contenzioso.






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