LE NOTIFICHE NELLE CONTROVERSIE DI PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO
L’art.415, comma 7 del codice di procedura civile, introdotto dall’art.41, comma 1 del D.lgs. n. 80/98, prevede che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il ricorso deve essere notificato presso l’amministrazione destinataria, mentre, con riferimento alle amministrazioni statali o ad esse equiparate, la notificazione deve essere effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio (1).
L’art.417 bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art.42, comma 1 del D.lgs. n. 80/98 e modificato dall’art.19, comma 17 del D.lgs. n. 387/98, disciplina la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche (2), operando anch’esso una distinzione tra amministrazioni statali e non statali. Il primo comma prevede che, limitatamente al primo grado di giudizio, le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Il secondo comma dispone, con riferimento alle amministrazioni statali o ad esse equiparate, che l’Avvocatura dello Stato, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, può assumere direttamente la trattazione della causa, mentre qualora non ravvisi tale necessità, deve trasmettere immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi all’amministrazione interessata, perché provveda alla propria difesa secondo quanto previsto al primo comma.
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate emerge, per quanto concerne le amministrazioni statali, la necessità di notificazione dell’atto introduttivo all’Avvocatura, che deve valutare se assumere o meno la difesa diretta e, nel secondo caso, alla trasmissione dell’atto medesimo all’amministrazione interessata.
Nell’ipotesi di difesa dell’amministrazione a mezzo dei propri dipendenti, costoro assumono la qualità di destinatari degli atti processuali e pertanto, a differenza degli atti introduttivi, le comunicazioni e le notificazioni debbono essere ad essi indirizzate.
E’ dubbio se la notificazione della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello, debba essere fatta ai dipendenti difensori ex art.417 bis c.p.c., o se, invece, in tale caso riprenda vigore l’art.11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, a norma del quale le sentenze debbono essere notificate presso l’Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza di legittimità in una fattispecie per certi versi analoga all’art.417 bis c.p.c., quella di delega ad un funzionario dell’amministrazione della rappresentanza nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art.23 del R.D. citato, si è orientata nel senso della notificazione presso l’Avvocatura (3).
Al momento si rinvengono poche pronunce, sia favorevoli alla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato (4), sia di segno contrario (5).
In attesa di un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, sembra preferibile la prima soluzione, poiché l’art.417 bis c.p.c. disciplina la difesa nel giudizio di primo grado, ma spetta all’Avvocatura dello Stato valutare se proporre appello o fare acquiescenza alla sentenza.
Dr. LUCA BUSICO
NOTE
1) sulla notificazione alle amministrazioni pubbliche dei ricorsi in materia di lavoro, cfr. MUTARELLI, In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro nei confronti delle amministrazioni dello Stato e regime di notificazione del ricorso, in Giustizia civile 2000,I,206.
2) sulla disciplina dettata dall’art.417 bis c.p.c., cfr.: MUTARELLI, Commento all’art.42 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, in La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Nuove leggi civili commentate 1999,1581; SGARBI, Jus postulandi, uffici per la gestione del contenzioso e notificazioni, in CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, II ed., 2000,1979; TENORE, Gli uffici per il contenzioso e la loro organizzazione, in NOVIELLO-SORDI-APICELLA-TENORE, Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, II ed., 2001,211; APICELLA, La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie di lavoro, in Il lavoro nelle P.A. 2001,569.
3) cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 2 maggio 1996 n. 4000, in Foro italiano 1997,I,115.
4) cfr.: App. L’Aquila, ord. 6 maggio 2004, in Giustizia civile 2005,I,245; App. Milano, 25 febbraio 2005, in Rivista critica di diritto del lavoro 2005,303.
5) cfr. App. Genova, ord. 10 dicembre 2001, in Giurisprudenza di merito 2002,1231 con nota di BELFIORE.