lavoroprevidenza

domenica 27 novembre 2005

IL NUOVO TFR

SPECIALE LAVOROPREVIDENZA.COM SULLA RIFORMA DEL TFR - ARTICOLO di Rocchina Staiano (dottore di ricerca- Università di Salerno)


IL NUOVO TFR


di Rocchina Staiano (dottore di ricerca- Università di Salerno)



1. Premessa.


Il 24 novembre 2005, il Governo ha approvato un decreto legislativo in tema di trattamento di fine rapporto (tfr), il quale ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.




2. Destinatari.


I soggetti beneficiari delle forme pensionistiche complementari sono:


a) dipendenti, privati e pubblici, compresi i lavoratori assunti con forme flessibili;


b) soci-lavoratori di cooperative;


c) liberi professionisti;


d) lavoratori autonomi.


I primi due soggetti possono aderire solo alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita.


Il terzo e il quarto, invece, possono aderire sia a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita e sia forme a pensionistiche complementari in regime di prestazione definita.


Qual è la differenza tra regime a contribuzione definita e regime a prestazione definita?


Il regime a contribuzione definita, a mio avviso, piace al datore di lavoro, perché è prestabilito l’ammontare della contribuzione all’atto di nascita del piano pensionistico, quindi i contribuenti pagheranno sempre lo stesso ammontare di contribuzione; ma non prevede la garanzia ad una certa data una determinata prestazione, dal momento che se la capitalizzazione risulterà inferiore rispetto a quella preventivata le prestazioni risulteranno inferiori rispetto a quelle attese.


Mentre, il regime a prestazione definita va a vantaggio del lavoratore, il quale avrà diritto ad una prestazione prestabilita dall’inizio del piano pensionistico.




3. Modalità.


Lo scopo del decreto legislativo appena approvato è quello di destinare il tfr ai fondi pensione con il meccanismo del silenzio-assenso o con modalità esplicite. Cosa significa ciò?


Tutti i lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto (1° giugno 2006) o entro 6 mesi dalla data di prima assunzione successiva al decreto possono liberamente e volontariamente aderire alle forme pensionistiche complementari conferendo il tfr maturato. A riguardo è bene fare una distinzione tra lavoratori che trovano lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e lavoratori che lavorano prima del 23 aprile 1993.


Per i primi, il conferimento del tfr maturato alle forme pensionistiche complementari avviene secondo:


1) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l’intero importo del tfr maturando a una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;


b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di 6 mesi non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:


1) il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica


collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti, tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;


2) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il tfr maturando è trasferito a una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il tfr maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori;


3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps.


Per i secondi, invece, è necessario una precisazione:


1) qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;


2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, a una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica la c.d. “modalità tacita” con le sue conseguenze sopra citate.




4. Investimento.


Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del tfr, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale.




5. Contribuzione.


L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del tfr non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo e anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione.


Il datore può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento.


Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.




5.1. Contribuzione ed età pensionabile.


Infine, la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino a un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.




6. Prestazioni.


Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.


Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita.




7. Cessazione del lavoratore di attività lavorativa.


Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.




8. Morte del titolare del fondo pensionistico.


A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.




9. Imposte.


Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e in rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo.


Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta se determinabili.




10. Anticipazione.


Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:


a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;


b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;


c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;


Le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.


Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i priodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale

















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