lavoroprevidenza

domenica 23 ottobre 2005

SANZIONI DISCIPLINARI

Lodo arbitrale dell Avv. Maurizio Danza



CAMERA ARBITRALE REGIONALE DEL LAZIO


LODO ARBITRALE


(art.412 ter c.p.c - Accordo Quadro Pubblico Impiego 23/1/2001)


NELLA CONTROVERSIA R.G.N.R. N°20/2003. PROMOSSA DA


………..


- Istante


CONTRO


Istituto comprensivo scolastico statale”Marco Polo”,


rapp.to dal Dirigente Scolastico ….


- Resistente


SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA


Con provvedimento notificato in data 23.10.2003 l’Istituto Marco Polo di Roma irrogava al collaboratore scolastico *******, in servizio presso l’istituto medesimo con nota del Dirigente scolastico del 10/3/2004, notificata in data 15/3/2004 la sanzione disciplinare del rimprovero ai sensi dell’art.91 del CCNL Scuola 2002-2005. La suddetta sanzione, scaturiva dal procedimento disciplinare, instaurato con lettera di contestazione prot. n°19/riservato del 24/02/04, nella quale alla Sig. ra *** si contestava che:” il giorno lunedì 16/2/04 alle ore 9.30 c.a. era invitata ad ottemperare all’ordine di servizio Prot n°654/FP del 30/1/04 essendo in una postazione diversa da quella assegnataLe.Ad un suo primo rifiuto il sottoscritto La informava che era suo preciso dovere ottemperare all’ordine di servizio scritto a meno che non costituisse illecito amministrativo o penale.Al reiterarsi del rifiuto senza valide giustificazioni,lo scrivente alla presenza di vari testimoni operatori della scuola,La invitava formalmente e per la terza volta a prendere posizione nella postazione assegnatale.Poiché ella continuava a rifiutarsi il sottoscritto ne prendeva atto,facendolo constatare ai testimoni” il Dirigente scolastico nella contestazione, rilevando che quanto sopra costituisse mancanza dell’osservanza dei propri doveri in particolare consistenti( cfr.n°3 contestazione) nell’eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni impartite dai superiori”, informandoLa altresì che sarebbe stata convocata per la difesa ex.art.90 del CCNL 2002-2005. Come risulta dalla nota di irrogazione del 10 /3/04 la **** veniva sentita con l’assistenza della RSU ***** e la medesima provvedeva ad ottemperare all’ordine di servizio solo a partire dal 5/3/04. Successivamente in data 23/03/04 la Sig.ra ***, impugnava la sanzione disciplinare del rimprovero senza precisare i motivi alla base della impugnativa ; l’Arbitro in data 1/7/04 alla presenza della ricorrente assistita dalla Sig.ra ****,e del Dirigente sindacale, provvedeva ad espletare il tentativo di conciliazione previsto dalla norma,rilevando la disponibilità della scuola,pur confermando la sanzione del rimprovero a non dare seguito agli effetti della sanzione disciplinare in relazione agli effetti giuridici ed economici della progressione professionale di carriera;la ricorrente pur avvalendosi del termine di 10 gg previsto dall’art.4 c.3 per manifestare la eventuale accettazione in ordine alla proposta conciliativa,non faceva pervenire atto di accettazione della medesima. In data 1/9/04 in sede di trattazione contenziosa della controversia,le parti provvedono allo scambio delle memorie di replica autorizzate;nelc orso dell’istruttoria e tenuto conto della documentazione esibita dalle parti ed in atti,l’arbitro ritenuti indispensabili ai sensi dell’art.4 c.10 acquisisce i seguenti atti presso l’Istituto Marco Polo di Roma, consistenti nell’ordine di servizio del 30/2/04 rivolto alla ***;copia della contrattazione d’istituto inerente le posizioni del personale collaboratore scolastico nelle vari sedi dell’Istituto; in via di precisazione delle richieste istruttorie l’Arbitro sente il Dirigente scolastico che chiarisce come l’Istituto Marco polo sia comprensivo e che la Sig.****,antecedentemente all’ordine di servizio del 30/1/2004 espletava servizio di sorveglianza presso il plesso *****;sulle doglianze della **** si riporta alle memorie del 21/6/04 facendo rilevare che l’ordine di servizio del 30/1/04 è sottoscritto altresì dal DSGA ***** e confermando che la sanzione irrogata è un rimprovero scritto;circa la ripartizione di carichi di lavoro antecedente all’ordine di servizio n°30/04,l’Arbitro acquisisce documentazione riconosciuta espressamente dalla ricorrente.Viene ascoltata poi la sig.***** che in relazione all’ordine di servizio conferma di non averlo eseguito immediatamente perché non ritenuto giusto,attesa la presenza di personale con meno anni di servizio rispetto alla medesima; e che tale fatto avvenne in data 16/2/04;inoltre conferma come risulta dalla contestazione di addebito che a tale rifiuto assisterono i testi *******.Ciò fatto l’Arbitro ritenuto non necessario ascoltare i testi attesa la dichiarazione di conferma della ricorrente in ordine al rifiuto cui assisterono i testi,assegna termine per memorie conclusive entro il 15/9/04 e e 22/9/04 e per eventuali repliche. Concludeva dunque il ricorrente per l’annullamento della sanzione del rimprovero mentre l’istituto resistente per la conferma della medesima nonché per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed oneri del giudizio;




MOTIVI DELLA DECISIONE


Dopo attento esame delle memorie delle parti e della documentazione prodotta e a seguito dell’esame dei testi nonché della esibizione documentale disposta ai sensi dell’art.9 c.4 del CCNQ 23/1/2001, rileva l’Arbitro procedente l’opportunità in via pregiudiziale e pur in assenza di eccezioni specifiche sul punto, di una verifica in merito al rispetto del procedimento disciplinare come previsto dagli artt.90 e 91 del CCNL Scuola 2002-2005.Ed invero appaiono essere osservati in primo luogo le norme sulla competenza del Dirigente scolastico di cui all’art.90 , i termini per la contestazione di addebito e quelli relativi alla convocazione del dipendente previsti dai successivi c.2 e 3 dell’art.90 ; nel merito va rilevato però come la nota di irrogazione sanzionatoria dall’Istituto del 10/3/2004, emanata sulla base della inosservanza ad un ordine di servizio,ipotesi prevista dall’art.89 c.3 lett.l del CCNL Scuola 2002-2005 che fa obbligo al dipendente di “eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori”; appaia priva di qualsivoglia motivazione atteso che nel corpo dell’atto si fa sì riferimento all’audizione del 4/3/04 ex.c.3 art.90 CCNL Scuola,senza però un minimo di riferimento alle ragioni della ricorrente da ritenersi infondate e dunque non meritevoli di accoglimento,ma anzi si afferma che la stessa ha poi eseguito l’ordine di servizio a partire dal 5/3/04; la stessa nota sanzionatoria appare carente peraltro anche in ordine alla sanzione irrogata definita genericamente rimprovero pur essendo previste dall’ art.91 del CCNL le fattispecie del rimprovero verbale e del rimprovero scritto; peraltro la scuola non ha fornito prova dell’affissione e pubblicizzazione del codice disciplinare presupposto indefettibile per la validità dell’intera procedura e che normalmente consiste nella affissione e pubblicazione degli articoli del CCNL scuola in palese violazione dell’art. 92 c.10 del CCNL Scuola 2002-2005 previsto a pena di nullità dell’intera procedura disciplinare. a parte queste considerazioni pregiudiziali afferenti il rispetto della procedura sanzionatoria e che porterebbero alla nullità dell’intero procedimento disciplinare , va nel merito argomentato che è la stessa ***ad affermare di aver disatteso all’ordine di servizio del 30/1/2004 prot n°654/FP,con dichiarazione del 1/9/04 contenuta nel verbale del processo arbitrale ma ritenendo che la inosservanza nasceva dall’ingiusto spostamento della sua sede primigenia di servizio( plesso ****) per violazione dei criteri come risultanti dalle norme della contrattazione integrative dell’istituto in relazione all’assegnazione di incarichi .Orbene va accertata nel caso di specie la legittimità dell’ordine disponendo una verifica sui presupposti emanativi e cioè se la norma del contratto di istituto e valido per l’a.s.2003-2004 consentisse al DSGA la modifica dell’assegnazione della postazione di lavoro, precedentemente attribuita alla **** nel plesso ***. Ed invero dalle disposizioni relative alla contrattazione d’istituto prodotta dal Dirigente scolastico medesimo in data 1/9/04 , ed in particolare al Capo II art.23 “Assegnazione ai plessi,succursali del personale CC.SS”, risulta che” l’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico e dura di norma per tutto l’anno”.( cfr.c1) , previa fissazione del numero del personale occorrente per ogni sede da parte del Dirigente scolastico,sentito il DSGA( cfr.c.2),e su scelta della sede di servizio da parte del personale in ordine di priorità dettata dalla graduatoria interna di istituto ( c.3); ciò detto nel successivo c.5 dell’art.23 è evincibile il caso della modifica di assegnazione del personale, successiva all’inizio dell’anno scolastico e cioè la fattispecie lamentata della ricorrente che espressamente prevede” preliminarmente e successivamente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico,sentito il DSGA,e informata la RSU e le OOSS, può disporre una diversa assegnazione rispetto alla scelta del personale per quanto concerne la sede di servizio e il relativo settore di sorveglianza”.Orbene va rilevato come l’ordine di servizio del 30/1/04 non contenga la specifica motivazione richiesta dalla norma in riferimento alle esigenze di servizio genericamente indicate; peraltro neanche nel corso dell’istruttoria dibattimentale l’istituto ha prodotto prova documentale della prevista informativa preventiva alle RSU alle O.O.S.S. circa la necessità di una diversa assegnazione poi disposta nei confronti della ricorrente; ne varrebbe tra l’altro ad integrare le ragioni dell’emanato ordine quanto sostenuto dall’Istituto Marco Polo nella “ memoria di replica del 30/7/04( prot n°27/RIS), in riferimento alle “competenze particolari della ****”,sia in ragione della mancata previsione di siffatti criteri nella contrattazione integrativa che della tardività delle precisazioni inidonee a sanare l’ordine di servizio .



Ciò premesso


l’arbitro, esaminati tutti gli atti prodotti dalle parti e la documentazione esibita, ritenuta nel merito la insussistenza delle ragioni a base dell’ordine di servizio privo di specifiche motivazioni in merito alla diversa assegnazione della ricorrente intervenuta peraltro ad anno scolastico già avanzato ed in palese violazione del contratto integrativo d’istituto vigente, rilevata la mancanza di prova in ordine alla affissione del codice disciplinare e la assenza di motivazione della sanzione irrogata,neanche precisata accoglie il ricorso ed annulla la sanzione irrogata alla dipendente *****, con effetto immediato e tutti gli effetti conseguenti alla sanzione medesima, fissando a carico del soccombente Istituto Scolastico “Marco Polo” le spese forfettarie per l’intera fase arbitrale, come previsto dalle tariffe medesime, in euro 413,17.


L’Arbitro per il Pubblico Impiego del Lazio


Avv. Maurizio Danza Roma 25 ottobre 2004


Depositato presso la Camera Arbitrale del Lazio-Roma in data 25ottobre 2004









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