lavoroprevidenza

domenica 23 ottobre 2005

PROCEDURA CONCORSUALE: DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

sentenza del Tribunale ordinario - sezione lavoro - di Crotone G.L. dott.ssa Francesca Romana Pucci



Si ringrazia la Dott..ssa Francesca Romana Pucci per l invio della seguente sentenza


N________/_______ Reg. Sent


N________/_______ Reg. Cron


N_______/_______ Ruolo Cont


Oggetto: Controversia di Lav / Prev


Decisa il 28.6.05


Depositata il 28.6.05



TRIBUNALE DI CROTONE


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa promossa da


X


Con il proc. Dom. Avv. Fiorella Palmieri in Crotone, V. Cutro 36


RICORRENTE


Contro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore


Con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro


RESISTENTE


Oggetto: impugnazione graduatorie concorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 8.3.05, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell’amministrazione convenuta dal 18.12.95, con inquadramento nella qualifica VII, di collaboratore socio statistico, corrispondente all’attuale posizione C1; rilevato che con D.D. del 26.9.01, l’amministrazione pubblicava il bando per l’indizione delle procedure di riqualificazione per l’accesso ai profili di Coordinatore amministrativo (per n. 138 posti), Ispettore del lavoro coordinatore (per n. 103 posti) e Ispettore tecnico coordinatore (per n. 40 posti) – posizione economica C3; che con graduatoria pubblicata il 30.9.04, relativa alla qualifica di Coordinatore Amministrativo, il ricorrente non si collocava in posizione utile avendogli l’amministrazione attribuito il punteggio complessivo di 7,81; rilevato altresì che con ordinanza n. 791/05 il Tribunale di Crotone, accoglieva la domanda proposta dall’odierno ricorrente in via d’urgenza sul presupposto dell’erronea valutazione dei titoli da parte della Commissione e per l’effetto, accertato in via provvisoria il diritto del ricorrente all’attribuzione dell’ulteriore punteggio di 4.75 di cui 4 per lo svolgimento di mansioni superiori e 0.75 per l’espletamento di incarichi di responsabilità sub dirigenziale, disponeva l’ammissione con riserva alla partecipazione del corso di riqualificazione per il conseguimento della posizione di Coordinatore Amministrativo – C3, di cui al D.D. 26.9.01; con il presente ricorso, conveniva l’amministrazione datoriale chiedendo la conferma del provvedimento cautelare reso.


All’udienza odierna, si è costituita l’Amministrazione resistente e, rilevato che il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, accogliendo il reclamo proposto avverso l’ordinanza citata, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e che a seguito di tale pronuncia il ricorrente instaurava il giudizio avanti il Tar Calabria, ha ribadito l’eccezione pregiudiziale citata. Invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata pertanto decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Deve esaminarsi l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sollevata con riferimento all’art. 63 comma 4 D.lvo 165/01.


Deve in particolare esaminarsi la questione se la procedura di riqualificazione professionale (cosiddetto “concorso interno”) dedotta in giudizio rientri – o meno – fra le procedure concorsuali di cui alla norma citata e, dunque, se il concorso interno relativo al passaggio dalla posizione C1 – attualmente ricoperta dal ricorrente - a quella C3 di cui alla procedura di riqualificazione per cui è causa - nell’ambito del ccnl comparto ministeri configuri o meno una procedura concorsuale che determina una novazione oggettiva del rapporto – assimilabile, in quanto tale, alla procedura concorsuale di cui all’art. 63 comma 4 D.lvo 165/01 deferita al giudice amministrativo -, ovvero una mera progressione economica deferita alla giurisdizione del giudice ordinario.


Ebbene, questo giudice ben conosce l’orientamento recentemente espresso dalla S.C. con le ordinanze nn. 18886/03, 10183/04 e, specificatamente in relazione al comparto ministeri, con l’ordinanza n. 3948/04, che deferisce al giudice ordinario le sole controversie attinenti a concorsi riservati ai soli interni e che comportino il passaggio da una qualifica all’altra nell’ambito della medesima area, come appunto nel caso di specie, in cui la procedura afferisce al passaggio dalla posizione C1 a quella C3.


Ciò non di meno, ritiene il giudicante che tale formale impostazione non sia condivisibile nelle conclusioni cui perviene, poiché non tiene conto della multiforme realtà della contrattazione collettiva.


Invero, esaminando compiutamente l’orientamento della S.C. inaugurato per effetto della pronuncia della Consulta n. 194/02, si rileva chiaramente come ogni qual volta il passaggio ad un livello superiore determini, in virtù delle disposizioni normative o contrattuali, l’assunzione di nuovi compiti, l’adempimento di mansioni superiori e l’investitura di responsabilità più elevate, viene a realizzarsi un mutamento sostanziale del rapporto di lavoro, che può attuarsi solo in virtù di una procedura concorsuale.


Se tale è il principio logico sottoteso alle decisioni sopra richiamate, appare francamente apodittica la conclusione di riservare alla giurisdizione ordinaria le sole procedure afferenti i passaggi all’interno della medesima area, dovendosi intendere come tali le mere “progressioni economiche”.


La contrattazione collettiva si è mossa infatti in modo molto eterogeneo, a seconda dei comparti, per quanto riguarda il nuovo “ordinamento professionale”, adottando una terminologia variegata e spesso imprecisa, optando, ora per una progressione meramente economica all’interno di ciascuna area, ora per una pluralità di tipologie di progressione, cioè sia soltanto economica che anche giuridica, pur sempre dell’alveo di una stessa area. Non esiste, quindi, una regola generale allo stato della contrattazione collettiva vigente tale per cui può sic et simpliciter affermarsi che all’interno della medesima area funzionale vi sia sempre e solo mera progressione economica.


Alcuni contratti collettivi statuiscono infatti un completo appiattimento all’interno della “area” (es. C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali), per cui può parlarsi di progressioni meramente economiche all’interno della medesima “area”. Diversamente, altri contratti collettivi (es. C.C.N.L. del comparto Ministeri) prevedono, all’interno di una stessa “area”, sia progressioni giuridiche (es. C1, C2 e C3), cui corrispondono attribuzioni di nuove mansioni, funzioni e responsabilità, che progressioni solo economiche (es. C1S e C3S), rispetto alle quali nessuna nuova competenza o funzione viene assegnata al dipendente.


Ciò del resto trova una indiretta conferma nelle previsioni della stessa contrattazione collettiva che stabilisce procedure concorsuali per il passaggio giuridico ed economico (es.: C1 per C2 e C2 per C3) ed una mera valutazione comparativa inerente per lo più alla anzianità di servizio per i passaggi c.d. “Super” (es.: da C1 a C1S).


Ritiene pertanto il giudicante che, conformemente alla dottrina più accorta, una ricostruzione ermeneutica che sia volta ad individuare la soluzione della competenza giurisdizionale con particolare riferimento alla “attribuzione di mansioni superiori e correlate responsabilità” è quella che meglio risulta rispondente al dettato costituzionale.


Aderendo a tale impostazione, esaminata la contrattazione collettiva citata, si osserva che il passaggio dalla categoria C1 a quella C3 determina una vera e propria novazione del rapporto di lavoro in termini di mansioni e responsabilità esigibili dal prestatore. Le specifiche professionali previste infatti dalla contrattazione collettiva con riferimento alla posizione C1, prevedono infatti: adeguate conoscenze ed esperienze acquisite; organizzazione di attività; coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne di gruppi di lavoro o di studio. Di contro le specifiche professionali per il profilo C3 contemplano: elevate conoscenze ed esperienze consolidate; direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati; relazioni esterne.


Orbene, appare innegabile che il profilo C3 sia caratterizzato da quell’assunzione diretta di responsabilità e risultati, assente nella posizione inferiore, che pertanto determina una novazione del rapporto di lavoro in termini, appunto, di mansioni e responsabilità esigibili dal prestatore.


Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che la procedura selettiva oggetto del presente giudizio costituisce una vera e propria procedura concorsuale volta, non già alla mera progressione economica del dipendente, bensì ad una progressione giuridica rimessa, in quanto tale, alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 comma 4 D.lvo 165/01, indipendentemente dalla questione se il giudizio coinvolga un’attività meramente vincolata della p.a. ovvero un’attività discrezionale (compartistica), essendo chiaro il riferimento normativo alla devoluzione della giurisdizione per materia e non già sulla scorta delle posizioni soggettive (diritto soggettivo ovvero interesse legittimo) coinvolte.


La novità della questione trattata tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;


compensa le spese di lite.


Crotone 28.6.05


Il G.L.


Dott.ssa Francesca Romana Pucci









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