IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE EX ARTT. 409 e ss. C.P.C.
Controversie di lavoro |
Informazioni sui contratti collettivi di lavoro e sugli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, mobilità ecc.) |
Conciliazione delle vertenze collettive di lavoro |
Qual è il quadro normativo
Artt. 409,410,411 c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione settore privato)
Art. 69 bis del D.Lgs 29/1995 (tentativo obbligatorio di conciliazione settore pubblico)
Art. 7 L. 300/1970 (collegi conciliazione e arbitrato settore privato)
Art. 59 bis D.Lgs 29/1993 (collegi conciliazione e arbitrato settore pubblico)
Qual è la procedura
La richiesta di tentativo di conciliazione va presentata in carta libera precisando gli indirizzi delle parti interessate e l’oggetto della controversia.
Per il settore pubblico tale richiesta deve contenere tutte le informazioni previste dalla legge (art. 69 bis comma 3 punti a,b,c,d D.Lgs 29/93); è inoltre obbligatorio inviare copia della richiesta alla controparte e nominare un proprio rappresentante nel costituendo collegio.
Per il settore privato l interessato deve indicare l oggetto della controversia nell istanza ed è consigliabile che la stessa venga trasmessa alla controparte per favorire la definizione della controversia in tempi rapidi.
Quali sono i tempi del procedimento
Per il tentativo di conciliazione, la convocazione avviene entro i termini di legge: 60 giorni per il settore privato e 90 giorni per il settore pubblico.