Il Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982, l organismo competente per il pagamento dei crediti di lavoro ed il trattamento di fine rapporto, interverrà a tutela dei lavoratori anche nel caso di imprese insolventi che svolgono la loro attività in più stati membri dell Unione Europea, quando il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
E quanto previsto dal decreto legislativo n. 186 che dà attuazione alla direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
(Altalex, 26 settembre 2005)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.186
Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
(GU n. 220 del 21-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunita europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
1. All articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e inserito il seguente:
«2-bis. L intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un impresa, avente attivita sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
2. All articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e soppressa.
Art. 2.
Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. All articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e inserito il seguente:
«4-bis. L intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un impresa, avente attivita sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita in Italia.».
Art. 3.
Notifiche e termini di applicazione
1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli