CONTRIBUZIONE TRASPORTI EQUIPARATA A QUELLA DELL’INDUSTRIA: ISTRUZIONI OPERATIVE DALL’INPS
DI Marco Dibitonto
Dopo la riforma della disciplina delle prestazioni di malattia per i dipendenti addetti ai pubblici servizi di trasporto, ad opera della finanziaria 2005, l’Inps interviene con la circolare n. 102 del 5 settembre 2005 per dettare modalità operative e contabili al riguardo.
In particolare, detti lavoratori hanno diritto all indennità di malattia secondo la normativa stabilita per i lavoratori del settore industria dal 1° gennaio 2005; pertanto, da detta data viene meno per loro il sussidio e gli eventuali trattamenti aggiuntivi previsti dalla precedente normativa.
Inoltre, le imprese non dovranno più versare il contributo (2,22%) per l indennità di malattia del personale con qualifica di impiegato e per la regolarizzazione dei periodi pregressi ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2005.
Le aziende operanti nel settore dei trasporti pubblici dovranno restituire le somme eventualmente conguagliate dall’ 01/2005 per il personale con qualifica di operaio per le maggiori prestazioni rispetto a quelle spettanti per i lavoratori dell’industria, mentre per il personale con qualifica di impiegato dovranno rimettere nelle casse dell’Inps integralmente quanto conguagliato a titolo di prestazioni di malattia.
Sono queste le principali istruzioni operative diffuse dall’Inps per il settore dei pubblici servizi di trasporto con la circolare n. 102 del 5 settembre 2005. Ma vediamo nello specifico le novità pratiche stabilite dall’ente di previdenza ed assistenza sociale.
Le novità della riforma
Niente stipendio nei primi tre giorni di malattia. E’ stata questa la principale novità dettata a partire da marzo c.a. per gli autoferrotramvieri dopo le modifiche apportate all’articolo 1, comma 148 della Finanziaria 2005.
Si legge nel testo legislativo infatti che il legislatore ha equiparato “i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto” a “norme, modalità e limiti previsti per i lavoratori dell’industria”.
Nei primi giorni di malattia, quindi, niente retribuzione dell’Inps, che risparmia 36 milioni di euro l’anno.
Un risparmio che diventerebbe un onere per le aziende di trasporto, dato che lo stesso testo parla di “obbligazioni contrattuali del datore di lavoro” per i trattamenti aggiuntivi esistenti. In pratica, secondo il legislatore, per ora, i tre giorni di malattia andrebbero pagati dalle aziende, perché dovuti ai lavoratori. Fino al rinnovo del contratto, quando la questione, a legislazione cambiata, diverrà trattativa sindacale.
Tale posizione sarebbe incostituzionale, però, secondo le principali associazioni di categoria delle aziende operanti nel settore d’interesse, tra cui l’Asstra,. Le aziende del trasporto pubblico hanno concordato il “recesso dagli obblighi contrattuali riguardanti i trattamenti economici di malattia”, lamentando l’ingerenza del legislatore nel sistema di contrattazione.
Dal primo marzo, quindi, gli autoferrotramvieri perderanno i pagamenti Inps dei primi giorni di malattia, senza l’abituale compensazione da contratto.
Per i sindacati, tale riforma della disciplina delle prestazioni di malattia per i dipendenti addetti ai pubblici servizi di trasporto penalizza coloro che in malattia si mettono quando stanno veramente male: i lavoratori ci penseranno due volte prima di rimanere a casa e perdere soldi. Questo crea un problema sicurezza – sottolineano i sindacati – perché chi si sente poco bene, per non perdere soldi, si metterà alla guida di bus o treni della metropolitana con centinaia di passeggeri a bordo. Tutte le sigle sindacali hanno distribuito i moduli per i ricorsi contro il mancato pagamento della malattia. A partire dal primo marzo verranno presentati per ogni singolo caso.
I trattamenti aggiuntivi
I trattamenti previdenziali di malattia diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria sono pertanto da intendersi non più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005 nonché – limitatamente alle giornate successive al 31.12.2004 – per quelli in corso alla predetta data.
In tale ultimo caso (eventi iniziati nel 2004 e proseguiti ininterrottamente nel 2005), ovviamente, il diritto alla prestazione per il periodo residuo di malattia permane a condizione che alla data del 1° gennaio 2005 l’evento risulti indennizzabile sulla base della normativa applicata ai lavoratori del settore industria e secondo i relativi criteri.
Pertanto, ad esempio, dal 1° gennaio 2005, a carico dell’Istituto potrà essere corrisposto non il “sussidio” (al 100%) ma “l’indennità” (nella misura, a seconda della durata della malattia, del 50% o 66,66% e per le giornate previste per gli operai del settore industria – dal 4° giorno, salvo ricaduta e per le sole giornate feriali-); dovrà cessare ogni erogazione di indennità nei confronti dei lavoratori con qualifica di impiegato; dovrà trovare applicazione l’istituto della protezione assicurativa (indennizzabilità, in misura ridotta, degli eventi morbosi insorti entro 2 mesi (o 60 gg.) dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro); il periodo massimo indennizzabile (180 giorni) andrà correlato all’anno solare, e non più al c.d. anno “mobile”.
In particolare, nel caso di malattia a cavaliere, il venir meno del riferimento, ai fini del computo del massimo assistibile, all’anno “mobile”, comporterà tra l’altro – quando nel 2004 detto limite massimo non è stato raggiunto – che la malattia che prosegue dopo il 31 dicembre 2004 sarà automaticamente indennizzabile, a partire dal 1° gennaio 2005, per un massimo di ulteriori 180 giorni.
Di converso, sempre nell’ipotesi di malattia a cavaliere, - se nel 2004 è stato raggiunto il limite massimo indennizzabile – il ripristino del diritto all’indennità dal 1° gennaio 2005 sarà subordinato alla sussistenza, a tale data, delle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda, circostanza che probabilmente è presente nel particolare settore).
Sul punto si precisa che, poiché al sussidio di malattia e all’aspettativa per motivi di salute si applicavano discipline autonome e diverse, eventuali giorni di aspettativa per motivi di salute fruiti nel corso dell’anno 2004 non vanno inclusi nel periodo massimo assistibile da considerare.
Eventuali diverse o maggiori prestazioni rispetto a quelle spettanti ai lavoratori dell’industria erogate successivamente al 1° gennaio 2005 dovranno essere recuperate.
La regolarizzazione contributiva
Per la regolarizzazione contributiva, in conseguenza del nuovo impianto normativo, le aziende interessate opereranno in tal modo:
a) per il personale con qualifica di operaio dovranno restituire le somme eventualmente conguagliate da 01/2005 per le maggiori prestazioni rispetto a quelle spettanti per i lavoratori dell’industria;
b) per il personale con qualifica di impiegato dovranno restituire integralmente quanto conguagliato a titolo di prestazioni di malattia.
c) per quanto riguarda il contributo per l’indennità di malattia (2,22%), non più dovuto per il personale con qualifica di impiegato, le aziende potranno recuperare il relativo importo;
d) per il versamento delle contribuzioni dovute sugli eventuali trattamenti retributivi aggiuntivi rispetto alle indennità economiche di malattia a carico INPS, erogati ai lavoratori con qualifica di operaio, ovvero per il versamento delle contribuzioni sulle retribuzioni dovute, in assenza di prestazioni mutualistiche, ai lavoratori con qualifica di impiegato, le aziende opereranno come segue:
- calcoleranno le differenze retributive spettanti per i periodi pregressi a partire dal 1° gennaio 2005 e fino alla data di regolarizzazione;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.