lavoroprevidenza

sabato 10 settembre 2005

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: LE TUTELE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, DELLA MATERNITÀ/PATERNITÀ E MALATTIA

del dr. Marco Dibitonto (Studio legale Ass.to Avv.ti Dibitonto) Direttore e Fondatore di Lavoroprevidenza.com



ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: LE TUTELE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, DELLA MATERNITÀ/PATERNITÀ E MALATTIA



Di Marco Dibitonto


Con circolare n. 99 del 10 agosto 2005, la Direzione Generale dell INPS ha fornito precisazioni in merito al contributo dovuto per gli associati in partecipazione relativamente agli anni 2004 e 2005 ed ai criteri ed alle modalità applicabili ai fini della erogazione, a favore di tali soggetti, dell assegno per il nucleo familiare, della indennità di maternità e/o paternità e della indennità di malattia per degenza ospedaliera.
In estrema sintesi, l’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50 per l’erogazione delle prestazioni in parola, è per l’anno 2004 del 17,80 % entro il limite di reddito di € 37.883,00 e del 18,80 % oltre tale limite, e per l’anno 2005 del 18 % entro il limite di reddito di €. 38.641,00 e del 19 % oltre tale limite. Quanto alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, a quella dell’indennità di maternità e/o paternità e a quella dell’indennità di malattia, la circolare precisa che agli associati in partecipazione, in quanto iscritti nella Gestione separata dei lavoratori autonomi ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995, si applicheranno le stesse discipline che vengono applicate a quest’ultimi.


La circolare Inps n. 99 del 10 agosto 2005, che fa seguito alle circolari Inps 13 luglio 2005, n. 90 e 16 febbraio 2005, n. 30, già emanate in merito alle modalità di versamento e denuncia dei contributi per gli associati in partecipazione infatti, suggerisce dunque indicazioni utili per la categoria degli associati in partecipazione sotto il profilo contributivo-assicurativo, della tutela dell’assegno per il nucleo familiare, della tutela della maternità ed anche della tutela della malattia.


Saranno i singoli aspetti appena citati ad essere esaminati nel presente articolo.



Ma vediamo in particolare i singoli aspetti cui si sofferma l’Inps nella circolare in esame a riguardo degli associati in partecipazione.



PROFILO CONTRIBUTIVO



In primo luogo, l’ente di previdenza ed assistenza sociale precisa che i soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni di lavoro hanno l’obbligo di assicurarsi: obbligo assicurativo, si sottolinea nella circolare de quo, previsto ex lege ed, in particolare, dall’art. 43 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.


Precisamente, gli appartenenti a questa categoria atipica di lavoratori hanno l’obbligo di iscriversi alla c.d. Gestione separata Inps dei lavoratori autonomi ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995. è quanto ha sancito per tali soggetti la legge Finanziaria del 2004 (art. 1, comma 157, della legge n. 311 del 30.12.2004).


Nella circolare in esame viene richiamata la circolare n. 30 del 16 febbraio, con la quale l’Inps supera le ultime riserve e comunica l’entità della contribuzione dovuta per l’anno 2005 da parte degli associati in partecipazione, il cui obbligo assicurativo alla gestione separata decorre dal 1° gennaio 2004. L’Inps, sentito anche il Minlav., stabilisce nel 17,50% o nel 18,50% l’aliquota contributiva da applicare ai redditi percepiti dagli associati in partecipazione nel 2005; inoltre, per gli associati non pensionati o non iscritti ad altra gestione obbligatoria, scatta anche il contributo dello 0,50% per maternità, ricovero ospedaliero, assegno familiare. La circolare chiarisce le modalità di versamento dei contributi per l’anno 2005, mentre dovrà uscire una nuova circolare per il pagamento dei contributi anno 2004.


Il comma 2 dell’articolo 43 della legge n. 326/2003, non abrogato, fa esplicito riferimento, in ordine al contributo dovuto alla gestione separata per gli associati in partecipazione, al contributo pensionistico corrisposto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, disponendone la ripartizione nella misura del 55% a carico dell’associante e nella misura del 45% a carico dell’associato.


Consegue da detta disposizione che la contribuzione Ivs è dovuta per i lavoratori in argomento sempre nella misura massima prevista per gli iscritti alla gestione separata, ancorché si tratti di soggetti pensionati od iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.


Pur in mancanza di un richiamo formale al contributo dello 0,50%, istituito dall’articolo 59 della legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, deve ritenersi che, nel nuovo contesto normativo, anche gli associati in partecipazione abbiano diritto al trattamento contributivo ed assicurativo spettante, in presenza dei presupposti di legge, agli altri iscritti alla gestione, ai fini delle predette prestazioni non pensionistiche.


A tale determinazione, che modifica parzialmente quanto anticipato con circolare n. 8 del 27 gennaio 2005, si è pervenuti, sentiti i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e finanze, sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni.


In considerazione di quanto precede, il contributo per l’assicurazione Ivs è dovuto, per l’anno 2004, nella misura del 17,30%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (euro 37.883), e del 18,30% oltre tale limite.


Per l’anno 2005, per effetto dell’incremento annuale dello 0,20 di cui all’art. 45 della legge n. 326/2003, le predette misure sono pari, rispettivamente, al 17,50%, entro il limite di reddito di euro 38.641, ed al 18,50%, oltre tale limite. Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari, per l’anno 2004, a euro 82.401 e, per il 2005, a euro 84.049.


Per gli associati che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni è dovuto, altresì, il contributo dello 0,50% di cui all’art. 59 della citata legge n. 449/1997.


Si rammenta che il comma 2 dell’art. 43 in argomento individua la base imponibile nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.


A tal riguardo, il successivo comma 6 precisa che il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.


Si fa presente, inoltre, che restano confermate le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell’articolo in esame, concernenti l’accredito dei contributi, da effettuare con gli stessi criteri previsti per tutti gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e che, in considerazione della natura di redditi di lavoro autonomo riconosciuta ai compensi in argomento [art. 53, comma 2, lettera c), del Tuir], non è applicabile il cd. “criterio di cassa allargato” (cfr. circolare 8 gennaio 2002, n. 10).


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE


Per l’assegno per il nucleo familiare gli associati in partecipazione interessati dovranno presentare, a partire dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, alla sede INPS di residenza del lavoratore la domanda compilata sul modello ANF/GEST.SEP. (che sarà disponibile in versione aggiornata sul sito internet dell’INPS nella sezione “moduli”).
La prestazione verrà erogata con pagamento diretto da parte dell’INPS. I criteri per l’individuazione dei componenti del nucleo familiare sono i medesimi previsti per i lavoratori dipendenti e l’assegno spetta anche per i nuclei con due genitori ed un figlio minore nonché i nuclei senza figli minori (v. Circolari INPS 1° marzo 1999, n. 47, circ. 29 luglio 2002, n. 138, circ. 16 dicembre 2003, n. 193).
L’anf spetta, inoltre, in misura diversa in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed al livello di reddito familiare, secondo le tabelle aggiornate ogni anno dall’INPS per i lavoratori dipendenti. Condizione necessaria per il riconoscimento dell’assegno è che la somma dei redditi derivanti dall’associazione in partecipazione sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.


TUTELA DELLA MATERNITA’


L’indennità di maternità/paternità viene corrisposta dalla competente Gestione separata, a seguito di apposita domanda di maternità/paternità inoltrata dall’associato/a, utilizzando il modello MAT./GEST.SEP. (che sarà disponibile in versione aggiornata sul sito internet dell’INPS nella sezione “moduli”).
Secondo quanto previsto dal dm. 4 aprile 2002, l’indennità di maternità/paternità spetta per il periodo di tempo compreso tra i 2 mesi anteriori alla data del parto e i 3 mesi successivi, a condizione che nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile siano state versate per la lavoratrice almeno 3 mensilità di contribuzione. L’indennità è pari all’80% di 1/365 dei redditi derivanti dall’associazione in partecipazione, utili ai fini contributivi, percepiti nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, per ogni giornata del periodo tutelato, comprese le festività (v. Circolari INPS n. 47/1999, n. 138/2002, n. 93/2003).


TUTELA DELLA MALATTIA


Il trattamento economico di malattia con ricovero ospedaliero spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti la data di inizio della degenza siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione. Inoltre, il reddito individuale percepito nell’anno solare precedente a quello in cui ha avuto inizio la degenza non deve essere superiore al 70% del relativo massimale contributivo annuo (v. circolare 23 luglio 2001, n. 147).
L’indennità di malattia è calcolata dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno in cui è iniziata la malattia e applicando su tale ammontare percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione versata nei 12 mesi precedenti la degenza ospedaliera.
L’indennità giornaliera di malattia spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese le festività e il giorno di dimissione) presso strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ed anche per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Ssn, presso strutture ospedaliere estere.
La domanda redatta utilizzando il modello MAL/GEST.SEP. (che sarà disponibile in versione aggiornata sul sito internet dell’INPS nella sezione “moduli”) deve essere presentata dall’interessato entro 180 giorni successivi alla data di dimissione ospedaliera, alla sede INPS di competenza, in base alla residenza del lavoratore, che provvederà direttamente al pagamento dell’indennità.












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