lavoroprevidenza

sabato 10 settembre 2005

ASSICURAZIONE PER GLI SPORTIVI DILETTANTI: UNA STORIA INFINITA?

a cura del Dott. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione “Lavoro sportivo”



In un precedente intervento, pubblicato in questo sito, chi scrive ha già brevemente delineato le regole introdotte – tema di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti – dal decreto interministeriale 17 dicembre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, serie ordinaria n.97.


Come si ricorda, questo decreto, disciplinante le modalita tecniche per l iscrizione all assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l assicurazione degli sportivi dilettanti, nonche i termini, la natura, l entita delle prestazioni e i relativi premi assicurativi, era stato richiamato dal comma 2-bis dell art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Finanziaria 2003), come modificato dall art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004).


In particolare, l’art. 51, comma 1, della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), prevede infatti che “dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva” (NDAA: da segnalare che, nella versione originaria, tale articolo indicava l’Inail come unico organo assicurativo, mentre, successivamente, era stato fatto riferimento alla Sportass. In sede di conversione, invece, si è eliminato ogni riferimento a tali EntiDa segnalare che, nella versione originaria, tale articolo indicava l’Inail come unico organo assicurativo, mentre, successivamente, era stato fatto riferimento alla Sportass. In sede di conversione, invece, si è eliminato ogni riferimento a tali Enti).


Quanto agli eventi oggetto di assicurazione, l’art. 51, secondo comma stabilisce che l’obbligatorietà dell’assicurazione “comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.


Su tale obbligo assicurativo, è successivamente intervenuta anche la L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004), il cui articolo 205 ha aggiunto al predetto art. 51 L. 289/2002 il comma 2 bis, con cui si dispone che “con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del presidente della repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”. Tale decreto doveva essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione (in sostanza cioè entro il 31 dicembre 2004, termine peraltro rispettato).


Peraltro, a differenza di quanto si pensasse all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto, questa storia infinita ha visto due nuovi capitoli.


Il primo è stato scritto il 24 giugno 2005, quando, su pressione di parte del mondo politico e di quello sportivo, il Consiglio dei Ministri ha sospeso fino al 31 dicembre 2006 l’obbligo in esame.


Il secondo è rappresentato dalla conversione in legge del decreto legge 30 giugno 2005, n.115 (decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.151 del 1 luglio 2005).


Questa nuova norma, all’art.6 ha introdotto una serie di disposizioni in materia sportiva, che vanno dalle misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive, alle regole in materia di bilanci delle società sportive professionistiche, all’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti.


In questa sede, ovviamente, interessa solo l’ultimo aspetto.


Per la parte oggetto del presente studio, il citato articolo modifica il comma 2-bis dell articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289(Finanziaria 2003), introdotto, come già ricordato, dalla L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004).


Secondo la nuova previsione normativa, con decreto interministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, dovranno essere stabilite le nuove modalità tecniche per l iscrizione all assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.


Nel rispetto, ovviamente, delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, è data facoltà alle federazioni ed agli enti di promozione sportiva di scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.


A decorrere, quindi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.115/05, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, introdotte dal decreto interministeriale del 17 dicembre 2004.


Si rimane, quindi, in attesa di conoscere le disposizioni di dettaglio che saranno introdotte dall’emanando decreto interministeriale.


In questa sede, chi scrive non può non rilevare che un obbligo, introdotto dalla legge finanziaria 2003 a decorrere dal 1° luglio 2003 a tutela della salute degli sportivi dilettanti, risulta allo stato ancora “in operativo” in quanto mancano ancora le disposizioni tecniche. Per le quali si potrebbe dover aspettare (almeno secondo la lettera dell’ultima norma) il 31 dicembre 2006.





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