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venerdì 8 luglio 2005

TRASFERIMENTO DI AUTORITA’ E GUARDIA DI FINANZA

T.AR. Abruzzo, L’Aquila, 15 dicembre 2004, n. 1363, con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno



TRASFERIMENTO DI AUTORITA’


E GUARDIA DI FINANZA (02/07/2005)



T.AR. Abruzzo, L’Aquila, 15 dicembre 2004, n. 1363




Deve configurarsi trasferimento "d autorità" quello nel quale sussista una oggettiva prevalenza dell interesse pubblico rispetto a quello collegato a situazioni soggettive e personali dell interessato. Va, anzi, precisato che la natura autoritativa del trasferimento in parola certamente non viene meno per il fatto che tale trasferimento possa essere stato accompagnato da una richiesta di assenso o di gradimento”.



 
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
 
 
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
              IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L ABRUZZO              
                              L AQUILA                               
ha pronunciato la seguente                                           
                              SENTENZA                               
Sul ricorso proposto dal Sig.  A. B.  rappresentato  e
difeso  dall Avv.  Francesco  Calcagni,  come  da  mandato  in  calce
all atto di ricorso, con domicilio eletto in L Aquila,  Via  Angioina
n.30, presso lo studio dell Avv. Stefano Lopardi                     
                               contro                                
il Ministero delle  Finanze  -  Comando  Generale  della  Guardia  di
Finanza in persona dei legali rappresentanti rappresentati  e  difesi
dall Avvocatura distrettuale dello Stato di L Aquila presso la  quale
ex lege si domiciliano                                               
                         per l annullamento                          
1) del provvedimento n.  7331  dell 11.03.2002  del  Reparto  Tecnico
logistico Amministrativo Abruzzo della Guardia di Finanza;           
2) per l accertamento della decorrenza decennale della  indennità  di
missione ex L. 10.3.1987 n. 100  con  condanna  del  Ministero  della
Guardia di Finanza alla corresponsione  in  favore  dell istante  del
connesso beneficio economico;                                        
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero  dell Economia
e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;         
Viste le memorie prodotte dalle  part  a  sostegno  delle  rispettive
difese;                                                              
Visti gli atti tutti della causa ;                                   
Relatore alla pubblica udienza del 29 Gennaio 2004 il Consigliere  R.
Speca;                                                               
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;  
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:             


Con ricorso notificato in data 18.09.2002 l istante, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, precisa che il gravame ha per oggetto quanto in epigrafe specificato e deduce, quali motivi di impugnazione, l eccesso di potere e la violazione di legge.
Richiamato e precisato che nel caso di specie si è trattato di un trasferimento d autorità, per motivi di servizio e dunque collegato all interesse pubblico, ha chiesto la corresponsione della indennità di missione in relazione alla quale riafferma la spettanza.
Sostiene, infatti, che la indennità di missione attiene ai trasferimenti d ufficio e che tale caratteristica non viene meno per il semplice fatto che l interessato sia stato invitato ad esprimere preferenze o gradimento.
Chiede quindi l istante, con riferimento alla L. 29.3.2001 n.86, che venga accertato e dichiarato che il cambiamento di sede operato nei suoi confronti ha la connotazione del trasferimento d autorità; con consequenziale condanna del Ministero delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento della indennità di missione in favore dell istante medesimo nella misura come prevista dalla richiamata legge n. 86/2001, con interessi sino al saldo (tenendo presente che la prescrizione decennale applicabile nella specie opera, come anno di inizio, dall agosto 1994 e come anno di richiesta dal luglio 2002, di deposito del presente ricorso).
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L Avvocatura dello Stato ha depositato in data 6.12.2003 relazione del Ministero dell Economia e delle Finanze, in base alla quale si ritiene valida la applicazione, da parte della Amministrazione, della prescrizione quinquennale atteso che la legge 100/87 comporta mere operazioni di tipo automatico, con esclusione di valutazioni discrezionali.
Chiede quindi la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 29 Gennaio 2004 la causa è passata in decisione.



1-La pretesa azionata dal Sig. A. B., appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è diretta all annullamento della nota n. 7331 del Reparto Tecnico Logistico Abruzzo della Guardia di Finanza, nonché all accertamento ed alla declaratoria del carattere decennale della prescrizione della indennità di missione di cui alla L. n. 100 del 10.03.1987, con condanna del Ministero delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento, in suo, della indennità di missione nella misura di cui alla L. n. 86 del 29.03.2001, con interessi legali e con vittoria di spese diritti ed onorari.
2- Per quanto concerne la impugnativa della già menzionata nota n. 7331 dell 11.03.2002 - concernente i benefici economici connessi alla L. 18.12.1973 n. 836 del personale trasferito al termine dei corsi di formazione - va detto che la impugnativa stessa è inammissibile.
Con il provvedimento in questione l Amministrazione interessata ha comunicato che "provvederà con la massima tempestività a diramare le eventuali disposizioni che dovessero pervenire" e che, inoltre, si provvederà all inoltro delle istanze "per prosieguo di competenza".
Tutto ciò sta ad indicare che il provvedimento stesso non ha carattere autoritativo attuale, ma è piuttosto da considerare come atto di natura interlocutoria in quanto rimette ad ulteriori e definitivi provvedimenti ogni definitiva determinazione in materia.
Dal che consegue la inammissibilità del gravame avverso il provvedimento anzidetto.
3 - Nel merito il ricorso è fondato.
Ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie trattasi di un trasferimento di autorità operato dalla Amministrazione nei confronti dell istante il quale è stato assegnato, come egli stesso assume, ad una nuova e diversa sede di servizio in piena accordanza con il pubblico interesse.
Non risulta infatti che l istante medesimo sia stato assegnato in relazione ad un suo interesse o per venire incontro a sue esigenze di carattere squisitamente personale.
Va anzi precisato che la natura autoritativa del trasferimento in parola certamente non viene meno per il fatto che tale trasferimento possa essere stato accompagnato da una richiesta di "assenso" o di "gradimento".
Questo Tribunale, peraltro, ha già avuto modo di precisare, in situazioni del tutto analoghe, che deve configurarsi come trasferimento "d autorità" quello nel quale sussista una oggettiva prevalenza dell interesse pubblico rispetto a quello collegato a situazioni soggettive e personali dell interessato.
Senza dire, poi, che in ordine al trasferimento in parola, ritenuto "d autorità", da parte della resistente Amministrazione non risulta siano state avanzate eccezioni di rilievo.
4 - Le argomentazioni che precedono inducono quindi a ritenere che al ricorrente spetti la corresponsione della indennità di missione che dallo stesso viene rivendicata sia ai sensi della L. 10.3.1987 n. 100, come pure ai sensi della L. 29.03.2001 n. 86.
Né potrebbe ritenersi intervenuta una prescrizione del diritto alla liquidazione di tale emolumento avendo questo Tribunale avuto già modo di precisare i termini di operatività della prescrizione la quale, in ogni caso, non può ritenersi intervenuta nella situazione in esame.
In conclusione il ricorso va dunque in parte dichiarato inammissibile ed accolto per il resto dichiarandosi che all istante competa la corresponsione della indennità di missione nella misura come prevista dalla L. n. 86 del 29.03.2001.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti concorrendo giuste ragioni.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo, L Aquila, in parte dichiara inammissibile e per il resto accoglie l epigrafato ricorso nei termini come specificati in motivazione. 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in L Aquila, addì 29 Gennaio 2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo, con la partecipazione dei Magistrati:

Santo BALBA Presidente

Rolando SPECA Consigliere,Relatore,est.

Luciano RASOLA Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2004.






















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