lavoroprevidenza

sabato 28 maggio 2005

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I CHIARIMENTI DELL INPS

Circolare INPS 25.05.2005 n° 69



PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I CHIARIMENTI DELL INPS


Circolare INPS 25.05.2005 n° 69




Con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 l Inps fornisce taluni chiarimenti in merito alla prescrizione del diritto dell’ente previdenziale ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 9 della legge 335/1995 ripercorrendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.



INPS


CIRCOLARE N. 69 del 25.05.2005


OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti.


SOMMARIO: La circolare illustra i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione ai sensi dell’art. 3, comma 9 della legge 335/1995.


1) Premessa.

Con circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n.18 del 22 gennaio 1996 l’Istituto ha già fornito indirizzi interpretativi in materia di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95.

In materia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2100 del 12 febbraio 2003, oggetto del messaggio n. 10 emesso dal Coordinamento Generale Legale l’8 maggio 2003, ha costituito l’unica deroga agli indirizzi espressi nelle circolari citate in quanto affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1 gennaio 1996 non possono mai considerarsi prescrivibili nel più breve termine dei cinque anni, ritenendo che la durata del termine di prescrizione si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

Successivamente la Suprema Corte con le sentenze 17.12.2003 n. 19334, 7.01.2004 n. 46 e 6.04.2004 n. 6706 ha nuovamente affermato e consolidato il precedente orientamento.

Si rende, pertanto, indispensabile fornire una interpretazione corretta dei canoni essenziali della prescrizione del diritto dell’ ente previdenziale ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, secondo le regole poste dall art.3, commi 9 e 10 della legge 335/1995, così come interpretate dalla giurisprudenza più recente.


1. Decorrenza della prescrizione ed efficacia degli atti interruttivi.

Si rammenta in primo luogo che, in materia di diversa durata della prescrizione del credito contributivo, la legge n. 335 del 1995 distingue tra atti posti in essere ad iniziativa dell’Ente ed atti posti in essere su denuncia del lavoratore, principio che non contrasta con quello generale stabilito dall art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo il quale l interruzione della prescrizione dei contributi per l’ assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall art. 2943 codice civile, posti in essere dall INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

In base alla disposizione in parola, anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti dell INPS o degli altri Istituti previdenziali a condizione che l’Ente emetta l’atto interruttivo di propria competenza.

Si ricorda in proposito che la legge n. 335/95 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 ed ha posto la data del 1 gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a cinque anni.

Quindi gli atti interruttivi notificati e le procedure intese al recupero, iniziate prima del 17 agosto 1995, hanno efficacia interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o cinque anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui all’art. 2 della legge n. 638/83.

Ne discende che attualmente si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il decorso della prescrizione del credito contributivo, a seconda del momento dell’eventuale esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della prescrizione stessa:

- la prima per il periodo fino al 31.12.1995 trascorso senza compimento di atti interruttivi;

- la seconda per il periodo dal 17 agosto 1995 e fino al 31.12.1995 trascorso col compimento di atti interruttivi;

- l’ultima per periodi dal 01.01.1996.

Di conseguenza, la possibilità di recuperare i contributi relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti concreti in modo diverso anche a seconda della data dell’ultimo atto interruttivo dei termini (se posto in essere):

- se l’atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 46);

- se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.

In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l’Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.

I contributi minori ( DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

È opportuno rammentare che hanno efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al residuo debito, anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni. In considerazione di ciò e per evitare la prescrizione del debito residuo, le Sedi sono invitate a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a diffidare i debitori. Per l’area agricola, le diffide, relativamente ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.

Prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

I criteri di applicazione dell’istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995, sono stati illustrati dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.

Con detta circolare, in riferimento agli artigiani ed ai commercianti, veniva ribadito il principio, già espresso in precedenti disposizioni, secondo il quale per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato comunica all’Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale. E ciò in considerazione dell’insussistenza di norme che impongano al contribuente di comunicare all’Istituto il proprio reddito e della disposizione contenuta nell’art. 2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è stato recentemente censurato da numerose sentenze di merito che hanno evidenziato l’insussistenza, nella fattispecie, di un’impossibilità giuridica di riscuotere, ben potendo l’Istituto chiedere la denuncia dei redditi agli interessati o all’Amministrazione finanziaria.

Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, anche al fine di evitare la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese legali, si è giunti nella determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.

Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Il nuovo indirizzo sarà applicato a tutte le situazioni non definite alla data di emanazione della presente circolare, ivi comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo e prescritti saranno sgravati d’ufficio, mentre i ricorsi amministrativi giacenti riguardanti l’argomento saranno restituiti alle rispettive strutture che, verificata l’assenza di atti interruttivi, adotteranno i conseguenti provvedimenti di annullamento dell’imposizione.

Non appare superfluo evidenziare, a tal riguardo, che le modalità di riscossione dei contributi introdotte dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con la conseguente attribuzione di competenze all’Amministrazione finanziaria dello Stato, sono pienamente compatibili con il criterio di computo dei termini prescrizionali sin qui descritto.

L’attuale ripartizione delle attribuzioni tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate limita, peraltro, l’intervento dell’Istituto in materia alle sole fattispecie non coinvolte dall’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria.





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