lavoroprevidenza

sabato 14 maggio 2005

OPUSCOLO INFORMATIVO PER IL RICHIEDENTE LO STATUS DI RIFUGIATO



MINISTERO DELL’INTERNO



OPUSCOLO INFORMATIVO PER IL RICHIEDENTE LO STATUS DI


RIFUGIATO



1. IN QUALI CASI POSSO CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI


RIFUGIATO?


L’Italia, con la legge 30 luglio 2002 n. 189, si è data una nuova normativa in materia di


immigrazione ed asilo.


In particolare, per quanto riguarda l’asilo, l’art. 32 di questa legge, ed il relativo regolamento di attuazione


(D.P.R. 16/9/2004 n. 303), hanno stabilito una nuova procedura per l’esame delle domande presentate da stranieri che chiedano il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra.


E’ bene che tu sappia, innanzitutto, che, secondo la Convenzione di Ginevra, puoi chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato soltanto se nel tuo Paese hai subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le tue opinioni politiche, ovvero anche se hai un ragionevole e fondato timore di subire tali persecuzioni nel caso tu vi faccia ritorno.


Infatti, l’art. 1 della Convenzione di Ginevra espressamente stabilisce che il titolo di rifugiato si applicherà a chi “ temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra


Se ritieni di essere in questa condizione, qui di seguito troverai le risposte alle domande più dirette e naturali che ti sarai posto su come fare per ottenere asilo in Italia. Leggile con attenzione e segui le indicazioni che troverai, esse ti aiuteranno a risparmiare tempo e a non incorrere in errori o contrattempi che potrebbero compromettere il buon esito della tua richiesta di asilo.


Tuttavia, prima di deciderti a presentare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è bene che tu tenga presente anche che non puoi presentare domanda in Italia, se:


- sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;


- provieni da uno Stato, diverso da quello tuo di appartenenza, che abbia aderito alla


Convenzione di Ginevra, e nel quale tu, per raggiungere l’Italia, abbia soggiornato per un


periodo di tempo, indipendentemente dalla circostanza se tu, in quello Stato, abbia o meno


richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato. Ovviamente, nel computo di questo


tempo, non si tiene conto del semplice transito;


- hai già subito in Italia condanne per avere commesso un delitto contro la personalità o la


sicurezza dello Stato, ovvero un delitto contro l’incolumità pubblica, ovvero il delitto di


riduzione in schiavitù, o quello di furto, rapina, o il delitto di devastazione e saccheggio,


ovvero un delitto connesso alla fabbricazione, introduzione, messa in vendita e traffico


illegale di armi, di esplosivi o di sostanze stupefacenti, ovvero alla loro detenzione. Così


come non potrai chiedere asilo se sei stato condannato per il delitto di associazione mafiosa ovvero di appartenenza ad organizzazioni terroristiche, ovvero se hai commesso altri delitti per finalità di terrorismo


La questura, infatti, una volta accertato che tu ti trovi in una di queste condizioni di impedimento, dichiarerà irricevibile la tua domanda.


2. DOVE E A CHI DEVO PRESENTARE LA DOMANDA ?


La richiesta di riconoscimento dello status va presentata subito, appena giunti in Italia, presso il posto di polizia di frontiera del luogo dove si sbarca o si giunge. Se nel luogo dove hai fatto ingresso in Italia non è presente un posto di polizia di frontiera, ti dovrai rivolgere alla Questura competente per territorio. In ogni caso, appena giunto in Italia, rivolgiti al più vicino posto di polizia, lì ti sapranno dare tutte le informazioni necessarie.


Nel redigere la richiesta su appositi moduli che ti verranno forniti dalla polizia, dovrai dichiarare i motivi per cui chiedi lo status di rifugiato, producendo, eventualmente, tutta la documentazione che ritieni utile a suffragare la tua richiesta. Non ti preoccupare se ancora non conosci bene, o non conosci affatto, l’italiano, perché nel compiere le operazioni necessarie alla formalizzazione della domanda, avrai l’assistenza di un interprete, e la dichiarazione in cui esporrai i motivi per cui hai dovuto lasciare il tuo Paese potrai redigerla nella tua lingua.


La Questura ti rilascerà copia della richiesta e della documentazione che eventualmente hai prodotto.


3. COSA SUCCEDE DOPO CHE HO PRESENTATO LA DOMANDA?


Se sei giunto in Italia avendo eluso – o tentando di eludere – i controlli di frontiera o, comunque, se ti trovi in Italia in condizioni di soggiorno irregolare, ovvero se in precedenza sei già stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, verrai trattenuto in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza.


Se, invece, sei giunto in Italia senza documenti di identità o altri documenti o atti in grado di dimostrare la tua nazionalità e le tue generalità, ovvero se la tua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato si basa su elementi che non sei in grado di rendere immediatamente disponibili alle autorità italiane e che necessitano di verifica, l’autorità di polizia alla quale avrai presentato la richiesta, potrà disporre affinché tu venga ospitato in un centro di identificazione.


Il provvedimento con il quale ti verrà comunicato che sarai ospitato nel centro di identificazione, ti indicherà anche il periodo massimo di permanenza nel centro che, in ogni caso, non potrà essere superiore a venti giorni.


Qualora entro tale termine la tua richiesta non sia stata ancora decisa dalla CommissioneTerritoriale competente, verrai rilasciato dal centro dove sei ospitato e ti verrà consegnato un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura.


Durante la tua permanenza al centro di identificazione, avrai un orario in cui potrai ricevere visite da parte di familiari o anche da parte del tuo avvocato, ovvero da parte dell’ACNUR o di altri organismi od enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell’Interno.


Poiché il centro di identificazione non è una struttura costrittiva, durante il periodo di soggiorno avrai la possibilità, dandone preventiva comunicazione alla direzione del centro per consentire una ordinata gestione dello stesso, di uscire in uno spazio orario compreso fra le otto e le venti.


Qualora


- per motivi personali, di salute o di famiglia ovvero attinenti all’esame della domanda e,comunque, compatibilmente con i tempi della procedura - necessiti di un periodo più lungo di allontanamento dal centro, dovrai chiedere l’autorizzazione al funzionario preposto al centro.


Ricordati, però, che se sei stato ospitato al centro per verificare o determinare la tua nazionalità o la tua esatta identità, ovvero se sei stato fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o, comunque, perché sei stato trovato in condizioni di soggiorno irregolare, allora ogni tua uscita dal centro dovrà essere autorizzata dal funzionario preposto al centro.


E’ bene, comunque, che tu tenga presente che, per una ben precisa disposizione di legge, l’allontanamento non autorizzato dal centro dove sei stato ospitato, equivale ad una rinuncia da parte tua alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.


Ricordati, che in qualunque momento della procedura per l’esame della tua richiesta di riconoscimento, hai la possibilità di contattare l’A.C.N.U.R., presso la loro sede di Roma, Via Caroncini 19, tel. 06 802121


Durante la tua permanenza al centro ti verranno garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.


Qualora, invece, tu sia giunto in Italia munito di documenti che l’autorità di polizia reputa validi ai fini della tua identificazione e non siano necessari ulteriori accertamenti, l’autorità di polizia ti rilascerà un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento.


E’ importante che tu abbia cura di provvedere sempre al rinnovo del permesso di soggiorno, perché questo consentirà di convocarti per l’audizione presso la Commissione Territoriale, altrimenti la tua domanda potrà essere decisa dalla Commissione anche senza la tua audizione.


Ti informiamo che se non sei inviato in un centro e non hai la possibilità di mantenerti o di avere ospitalità nel nostro Paese, puoi chiedere tramite l’Ufficio di Polizia alla Prefettura di ricevere un aiuto in denaro pari ad euro 790,20.


Questo contributo sarà a breve sostituito dalla possibilità di essere ospitato presso strutture di accoglienza che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.


4. A CHI POSSO RIVOLGERMI PER AIUTO O ASSISTENZA PER LA MIA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO?


In Italia esistono numerose organizzazioni ed enti, sia di ispirazione religiosa che laiche, le quali si occupano della tutela e dell’assistenza dei rifugiati.


In fondo a questo opuscolo troverai i recapiti delle principali di tali organizzazioni a livello nazionale.


Sappi, comunque, che puoi trovare rappresentanti di queste associazioni od enti già all’interno del centro in cui sarai ospitato, infatti, è ad essi consentito l’ingresso nei predetti centri.


Sappi, inoltre, che la legge prevede anche la possibilità che all’interno del centro tu possa trovare rappresentanti dello speciale servizio centrale di informazione che il Ministero dell’Interno, in collaborazione con l’ACNUR e gli enti locali, ha istituito per la protezione del rifugiato, del richiedente asilo e dello straniero con permesso umanitario.


Ad essi potrai rivolgerti per poter usufruire di corsi di insegnamento della lingua italiana, nonché per assistenza legale e per ogni altra utile informazione, comprese quelle che riguardano programmi di rimpatrio volontario.


In ogni caso il numero telefonico del Servizio Centrale è 06 – 69768201.


5. CHI DECIDERA’ SULLA MIA DOMANDA?


L’organo che deciderà sulla tua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, competente per territorio, alla quale la Questura dove hai presentato domanda avrà provveduto a trasmettere, insieme alla domanda, tutta la documentazione da te eventualmente prodotta.


In Italia, infatti, vi sono sette Commissioni territoriali (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa,Crotone, Trapani) che sono competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato presentate nella circoscrizione territoriale che la legge attribuisce a ciascuna di esse.


La comunicazione con la data della convocazione presso la Commissione, ti sarà effettuata dalla Questura all’indirizzo che tu avrai comunicato all’atto della domanda. Per questo è importante che tu abbia sempre cura di comunicare alla Questura ogni tuo cambio di domicilio.


Ovviamente, se sei ospitato presso un centro di identificazione, la convocazione ti verrà comunicata al centro


Puoi chiedere un rinvio dell’audizione per motivi di salute adeguatamente certificati, ovvero per altri gravi e fondati motivi.


Ricordati che se non ti presenti alla convocazione, ed il tuo permesso di soggiorno è scaduto e non hai avuto cura di rinnovarlo, la Commissione potrà decidere sulla tua domanda anche senza la tua personale audizione, limitandosi all’esame della documentazione disponibile.


In ogni caso, ti consigliamo di recarti all’audizione, è un momento fondamentale della procedura e, soprattutto, è una opportunità, per te, di esporre personalmente e con la necessaria calma la tua storia ed i tuoi timori di persecuzione. Le dichiarazioni che farai ed i dati che fornirai nel corso dell’audizione saranno coperte da assoluta riservatezza.


Ti ricordiamo, inoltre, che hai la facoltà di farti assistere da un avvocato.


La Commissione adotterà la decisione sulla tua domanda entro tre giorni dall’audizione.


6. COSA POSSO FARE SE LA MIA DOMANDA E’ STATA RESPINTA?


Se la tua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato è stata respinta, e se non hai un permesso di soggiorno che ti autorizzi a restare in Italia per altro motivo (ad es. per lavoro o studio), la polizia ti accompagnerà alla frontiera e dovrai lasciare il territorio nazionale.


Tuttavia, avverso la decisione negativa adottata dalla Commissione Territoriale, puoi presentare, entro 15 giorni, ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio. Potrai presentare tale ricorso anche dall’estero, tramite rappresentanza diplomatica.


Se, all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento, sei stato ospitato presso un centro di identificazione, qualora la tua richiesta sia stata respinta, hai un ulteriore opportunità.


Puoi, infatti, presentare, entro cinque giorni dalla decisione negativa, richiesta di riesame della tua istanza al Presidente della Territoriale.


Anche in questo caso, però, è bene che tu sappia che tale richiesta di riesame potrà essere fondata soltanto o su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione, ovvero anche su fatti preesistenti ma che non siano stati adeguatamente valutati dalla Commissione.


A seguito della tua richiesta di riesame, la Commissione Territoriale, per garantirti una più approfondita valutazione del tuo caso, verrà integrata da un componente della Commissione Nazionale, il quale potrà anche decidere di riascoltarti.


La tua istanza di riesame sarà decisa entro pochi giorni e, naturalmente, qualora dovesse confermare la prima decisione negativa della Commissione Territoriale, avverso di essa potrai sempre esperire, come già detto più sopra, ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio entro 15 giorni.


In tal caso, potrai anche richiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso, però, dovrai accettare di essere trattenuto presso un Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza.


E’ bene che tu sappia, però, che tale richiesta, adeguatamente motivata, deve essere fondata o su fatti sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione Territoriale e tali da comportare gravi e comprovati rischi per la tua incolumità personale in caso di rientro nel tuo Paese, ovvero su motivi personali o di salute, che avrai cura di specificare e certificare, e che richiedono la tua permanenza in Italia.


La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro cinque giorni dall’istanza e, in caso di


accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.


La Commissione, pur non ravvisando i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra per


accogliere la tua domanda, può, nel rigettarla, valutare le conseguenze di un tuo rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia è firmataria e, in particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e, in forza di tale valutazione, chiedere al questore l’applicazione nei tuoi confronti di una protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5 T.U. n. 286/1988.


7. SONO STATO RICONOSCIUTO!...E ADESSO?


La Commissione Territoriale che ha esaminato la tua domanda, se riterrà che nei tuoi confronti sussistano le condizioni richieste dalla Convenzione di Ginevra, ti riconoscerà lo status di rifugiato.


In tal caso, la stessa Commissione ti rilascerà un tesserino che attesterà il tuo Riconoscimento.


È bene che tu sappia, però, che il tesserino che ti rilascerà la Commissione Territoriale, non ha il valore di un documento di identità, esso, infatti, ha il valore di un semplice certificato attestante l’avvenuto riconoscimento dello status di rifugiato.


Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune del luogo dove avrai stabilito la tua residenza.


Se hai ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato italiano ti accorderà un trattamento ed uno status giuridico (ossia un insieme di diritti e doveri) uguale a quello di cui godono gli stranieri che hanno il trattamento più favorevole.


Ciò significa che avrai, in sostanza, gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, con esclusione, soltanto, dall’accesso a quei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana (come ad esempio, la partecipazione a concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi).


L’avvenuto riconoscimento ti darà diritto ad un permesso di soggiorno di durata biennale.


Dopo almeno sei anni che avrai ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e che sarai stabilmente residente in Italia, potrai richiedere la ‘carta di soggiorno’ che avrà durata indefinita.


La Convenzione di Ginevra prevede anche che, qualora tu debba esercitare in Italia un diritto che richiederebbe il concorso di autorità straniere alle quali non puoi fare ricorso (ad es., quelle del tuo Paese), per ottenere determinati documenti o certificati, le autorità italiane faranno in modo che tale concorso ti sia fornito e provvederanno, altresì, a fare in modo tali documenti o certificati ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti.


Le autorità italiane, quindi, ti concederanno, o ti faranno concedere sotto il loro controllo, quei documenti o certificati che normalmente ti sarebbero concessi dalle tue autorità nazionali, ovvero tramite queste.


I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno a tutti gli effetti gli atti ufficiali del tuo Paese e faranno fede fino a prova contraria.


Insieme al tesserino, la Questura ti consegnerà anche un documento di viaggio che ti consentirà di recarti all’estero e fare poi rientro in Italia.


Questo documento di viaggio, avrà una validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno e dovrai, quindi, periodicamente provvedere al suo rinnovo insieme al rinnovo del permesso di soggiorno.


Con tale documento di viaggio potrai entrare, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e senza necessità di visto, nei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativo ai rifugiati residenti nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d’Europa.


A questo proposito, però, è molto importante che tu sappia che per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto verrebbe interpretata come una manifestazione di volontà, da parte tua, di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d’origine.


Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato con conseguente cessazione dello status di rifugiato, una tua eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.


Il documento di viaggio che ti consegnerà la questura ti autorizzerà, dunque a recarti all’estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il ‘trasferimento di responsabilità’, così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.


Anche se appare superfluo, è bene ricordarti, infine, che sarai soggetto all’osservanza di tutte le norme civili, penali ed amministrative vigenti in Italia e, in caso di inosservanza, sarai soggetto alle relative sanzioni.



Roma,Aprile 2005



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