lavoroprevidenza

sabato 23 aprile 2005

INFORTUNIO O MALATTIA PER CAUSA DI LAVORO: DIVIETO DI CUMULO FRA RENDITA VITALIZIA ED EQUO INDENNIZZO

Consiglio di Stato n.1810/04 con nota del dr. Filippo Cappetta





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INFORTUNIO O MALATTIA PER CAUSA DI LAVORO: DIVIETO DI CUMULO FRA RENDITA VITALIZIA ED EQUO INDENNIZZO


A norma dell art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979, nel caso che all infortunio o alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente o parziale, l ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia, atteso che il Legislatore non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Diversamente argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione di prevedere la copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e dell equo indennizzo.


Dott. Filippo Cappetta





N.1810/04REG.DEC. N. 7649 REG.RIC


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello nr. 7649/01 R.G., proposto dalla Signora C., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carmine Pepe ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Raffaello Glinni in Roma, Via L. Boccherini 3;


CONTRO


Il Comune di N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Castaldi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Salvatore Napolitano in Roma, via Zara 16;


per l’annullamento


della sentenza del T.A.R. della Campania - Salerno, n. 496/2000 depositata in data 23 giugno 2000.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;


Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;


Visti gli atti tutti della causa;


Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;


Udito l’avv.to Castaldi;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con la gravata sentenza il TAR della Campania ha respinto il ricorso con il quale l’odierno appellante aveva impugnato il provvedimento di annullamento dell’atto di concessione di rendita vitalizia, emesso a seguito di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’istante, adottato dalla Commissione Straordinaria del Comune di N.


Parte appellante chiede l’annullamento della sentenza, ritenendola errata.


Il Comune di N. si è costituito per resistere all’appello.


Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.


Il ricorso pone il problema, di frequente trattazione giurisprudenziale, concernente l’interpretazione dell art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979 a norma del quale <<nel caso che all infortunio o alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente o parziale, l ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia [...]>>.


Ora, va precisato che tale norma, nel prevedere la l’obbligo di liquidazione in capo all’ente locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalido per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale interpretazione è l’unica compatibile con la riserva di legge di cui all art. 38 della Costituzione che riserva al legislatore ordinario la previsione dei mezzi di tutela previdenziale con la conseguenza che alla fonte subordinata è consentito solo il rinvio al testo unico degli impiegati civili dello Stato basato su considerazioni di coerenza della disciplina del pubblico impiego (cfr: Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581).


Orbene, alla luce di tali considerazioni, va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, possa essere inteso nel senso che, ferma restando l assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l Inail a norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso lo stesso istituto, perchè non addetti a lavori soggetti all assicurazione obbligatoria sia esteso l equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (Cons. Stato, Sez.VI, 17/07/2000, n.3966; Cons. Stato, Sez.V, 01/04/1999, n.354; Cons. Stato, Sez.V, 22/06/1998, n.912; Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581; per una recente applicazione si veda Cons. Stato, Sez.V, 09/10/2003, n.6038).


Diversamente argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione di prevedere la copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e dell equo indennizzo (Cons. Stato, Sez.V, 31/01/2001, n.350).


Non è fondata la censura prospettata dall’appellante in ordine ad una possibile “elusione” dello scrutinio di costituzionalità della norma de qua da parte del giudice di primo grado.


Invero, proprio la Corte Costituzionale impone al (potenziale) giudice a quo di utilizzare il canone ermeneutico dell’interpretazione della norma conforme a Costituzione posto che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare la questione di legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (onde evitare il pericolo che la questione risulti sollevata al fine di ottenere un avallo all interpretazione propugnata, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario) (cfr. ex multis: Corte cost. (Ord.), 22/06/2000, n.233;Corte cost. (Ord.), 04/02/2000, n.27).


Ciò considerato l’appello deve essere rigettato.


Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello.


Compensa le spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2003, con l intervento dei sigg.ri


Alfonso Quaranta presidente,


Paolo Buonvino consigliere,


Goffredo Zaccardi consigliere,


Francesco D’Ottavi consigliere.


Michele Corradino consigliere estensore,



L ESTENSORE IL PRESIDENTE


f.to Michele Corradino f.to Alfonso Quaranta



IL SEGRETARIO


f.to Francesco Cutrupi










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