QUANDO IL LAVORO NOTTURNO DIVENTA UNA COSTANTE DEL RAPPORTO
La Corte di Appello di Bari ha affermato il principio secondo cui nel calcolo del trattamento di malattia e della retribuzione nel corso del periodo delle ferie va considerata “l’intera retribuzione” percepita dal lavoratore.
Difatti, il giudice delle prime cure ha rilevato la circostanza, pacifica, del lavoro secondo turni cadenzati, il che impone di ritenere che vi sia stata prestazione dell’attività lavorativa anche durante tutte o parte delle giornate festive.
Tutte le volte in cui il compenso per il lavoro notturno non si pone in una dimensione di eventualità, ma ricorra sistematicamente, l’esclusione dal computo della retribuzione globale non deve avere luogo.
Ed è proprio quanto accade nel caso dei “lavoratori turnisti” come il ricorrente, per i quali il lavoro notturno non è una eventualità, ma è la regola, e costituisce, di fatto, una costante della prestazione lavorativa.
(dott. Filippo Cappetta)
Autoritá giudiziaria:Corte App. Bari
Data pubblicazione: 5.2.2004
N° Sentenza : 176
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D’APPELLO DI BARI, SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Michele Cristino, presidente
Dott. Franco Lucafò, consigliere
Dott. Pietro Curzio, consigliere relatore
All’udienza collegiale del 5 febbraio 2004, sulle conclusioni delle parti, precisate in narrativa, ascoltata la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia individuale di lavoro, iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n. 859-2003,
tra
[...] MASSIMO, rappresentato e difeso dall’ avv.to Marcello De Vivo, presso il cui studio in Bari, via Manzoni n. 51 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE-APPELLATO
e
AUTOSTRADE Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
AUTOSTRADE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Maurizio Marazza, Raffaele Trodella a Mario Malcangi ed elettivamente domiciliate in Bari corso Vittorio Emanuele n. 10, presso lo studio di quest’ultimo (c/o avv.to Michele De Pascale).
APPELLANTI-APPELLATE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 aprile 2003 il lavoratore indicato in epigrafe e la Autostrade, Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. proponevano autonomi appelli contro la sentenza del 15 novembre 2001, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale della domanda proposta dal lavoratore, aveva dichiarato il diritto dello stesso alla inclusione della indennità per il lavoro notturno nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le festività e aveva condannato la società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, respingendo invece gli altri capi della domanda e compensando per metà le spese del giudizio, che poneva a carico della Autostrade per la restante metà.
Il lavoratore appellante chiedeva la riforma della sentenza e l’accoglimento anche dei capi della sua domanda respinti, con vittoria di spese. A sua volta la società appellante chiedeva che la sentenza venisse modificata nel senso dell’integrale rigetto della domanda e della condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio di appello si costituivano la Autostrade per l’Italia s.p.a. e la Autostrade s.p.a. facendo presente che la società appellante (Autostrade, concessioni e costruzioni Autostrade s.p.a.) “ha ceduto il compendio aziendale afferente le attività svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie ove è addetto il lavoratore” e che “l’Autostrade per l’Italia s.p.a., atteso che comunque i rapporti giuridici scaturenti dalle rivendicazioni dell’appellato accolte dal giudice di primo grado non possono che prodursi nei propri confronti, intende proseguire in proprio il giudizio di appello promosso avverso la sentenza in epigrafe.
All’udienza odierna la controversia veniva discussa e decisa.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente-appellante è un dipendente della società convenuta-appellante e rientra tra il personale c.d. turnista, che espleta il suo lavoro in turni avvicendati (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00) di otto ore giornaliere, riposando per due giorni dopo tre di lavoro e per un giorno dopo altri tre giorni di lavoro. Per i turni in orario notturno (22.00-6.00), costantemente espletati secondo la sequenza su indicata, il ricorrente ha percepito una maggiorazione del 35% della retribuzione oraria, in modo costante, continuativo e predeterminabile. Su tutto ciò non vi è contrasto (il giudice di primo grado ne ha dato anche atto in sentenza, richiamando a tal fine il verbale di udienza del 23 febbraio 2001 e le buste paga acquisite al processo).
Il punto controverso è la computabilità di tale maggiorazione ai fini di una serie di istituti retributivi c.d. indiretti e cioè: 1) la retribuzione delle ferie annuali; 2) il trattamento retributivo delle festività soppresse; 3) il compenso per le festività; 4) i permessi retribuiti compreso il congedo matrimoniale e 5) le indennità per malattia ed infortunio. Un discorso a parte concerne il TFR.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda solo con riferimento al compenso per il lavoro prestato durante le festività nazionali, nonché nei giorni di festività soppresse, rigettando gli altri capi relativi agli altri istituti retributivi.
2. Le Autostrade propongono appello contro l’accoglimento di questi capi della domanda, basandolo su due motivi.
Con un primo motivo si sostiene che il ricorrente non avrebbe provato di aver lavorato nelle ricorrenze festive indicate dall’art. 5 della legge 260 del 1949. Il motivo è infondato perché il giudice di primo grado ha rilevato che la circostanza, pacifica, del lavoro secondo i turni cadenzati nel modo su richiamato e la verifica dei dati emergenti dal calendario degli anni considerati dal ricorso impone di ritenere che vi sia stata prestazione dell’attività lavorativa anche durante tutte o parte di tali giornate festive.
D’altro canto, a fronte della affermazione di aver lavorato in tali giornate formulata dal ricorrente, la società convenuta, che pure ha organizzato il lavoro e quindi dispone dei turni, ha operato una contestazione generica e non specifica, come avrebbe potuto e dovuto fare.
Il secondo motivo è così formulato. “non esiste una nozione legale di retribuzione omnicomprensiva per i compensi aggiuntivi spettanti ai lavoratori retribuiti in misura fissa in occasione delle festività soppresse”. La tesi è priva di fondamento perché il concetto di retribuzione formulato dall’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 è quello di normale retribuzione globale di fatto e tale concetto rileva anche ai fini della individuazione della retribuzione che le Autostrade definiscono “parametro” e cioè base di calcolo per la maggiorazione. Dalla lettura complessiva della norma si desume agilmente che una volta definito il concetto di retribuzione rilevante in quella sede, sarebbe stato assolutamente ultroneo ripetere tale definizione immediatamente dopo all’interno del medesimo articolo di legge e persino nel medesimo comma.
I motivi di appello contro la sentenza di primo grado proposti dalle autostrade si fermano qui.
In particolare, non viene contestata la decisione in ordine al rigetto della eccezione di prescrizione (pag. 6 e 7 della motivazione della sentenza) e non viene contestata la parte della sentenza concernente l’accoglimento del ricorso relativamente alle festività soppresse basata sull’interpretazione dell’accordo interconfederale del 26 gennaio 1977.
I due motivi di appello, come si è visto, sono entrambi infondati.
La sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso non deve pertanto essere modificata.
3. Lo stesso non può ritenersi per i capi della domanda che sono stati rigettati.
Un motivo di appello del ricorrente-appellante concerne la retribuzione per il periodo di ferie.
Il relativo capo della domanda è stato rigettato sostenendo che l’art. 25, p. 7, del c.c.n.l. applicabile al rapporto escluderebbe espressamente i compensi per il lavoro straordinario, notturno e festivo.
La tesi non è condivisibile.
La norma si esprime in questi termini: “Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all’art. 18, escluse dal computo le lettere b) e c) del punto 2, come se avesse lavorato”.
In particolare per la controversia in esame rileva la lettera b), che concerne il “compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo”.
Il giudice, accogliendo la tesi delle Autostrade, esclude dal computo del compenso per le ferie il compenso per il lavoro notturno.
Ma la tesi non può essere condivisa perché la disposizione non parla indistintamente di compenso per il lavoro notturno, ma inserisce l’aggettivo “eventuale”.
Il che significa che tutte le volte in cui tale compenso non si ponga in una dimensione di eventualità, ma ricorra sistematicamente, l’esclusione dal computo non deve avere luogo.
Ed è proprio quanto accade nel caso dei “lavoratori turnisti” come il ricorrente, per i quali il lavoro notturno non è una eventualità, ma è la regola, costituisce cioè una costante della prestazione lavorativa.
Una conferma della validità di questa lettura si ha dal fatto che il settimo comma dell’art. 25 si conclude con l’inciso “come se avesse lavorato”.
È incontrovertibile che, se avesse lavorato nei giorni di ferie, il ricorrente, per il tipo di organizzazione del suo lavoro, avrebbe svolto ciclicamente lavoro notturno. Inserire nella previsione contrattuale un inciso di tale contenuto non può avere altro senso che quello di recuperare all’area di retribuzione da considerare gli elementi esclusi qualora rivestano carattere di eventualità.
Le parti del testo contrattuale collimano tra di loro in un significato unitario solo se si sceglie questa lettura. Al contrario, seguendo la tesi del giudice di primo grado, si pongono in conflitto e contraddizione tra loro.
Pertanto la comune intenzioni delle parti stipulanti il contratto, che, in base all’art. 1362 cod. civ., l’interprete deve ricercare, emerge non solo dal tenore letterale delle disposizioni, ma dalla loro lettura integrata imposta all’interprete dall’art. 1363 cod. civ..
Il motivo di appello che si basa su questa lettura della norma contrattuale deve essere di conseguenza accolto e la sentenza sul punto deve essere riformata, accogliendo la domanda del lavoratore.
4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al capo concernente il trattamento retributivo per i periodi di malattia. Il giudice e la società Autostrade in proposito concordano nel ritenere che non sarebbe stata dedotta, né provata la circostanza di fatto della malattia in uno o più occasioni durante il periodo di tempo oggetto della domanda.
La allegazione in realtà è insita nel ricorso, sol che non se ne voglia effettuare una lettura formalistica assolutamente non conforme ai principi che regolano il processo del lavoro in cui è imprescindibile la lettura complessiva dell’atto. Ma in atti non vi è solo l’allegazione, bensì addirittura la prova dei periodi di malattia e del trattamento retributivo inadeguato percepito: infatti, tra i documenti prodotti già in primo grado vi sono i prospetti paga dai quali si evince facilmente che il lavoratore è stato più volte assente per malattia ed in tali occasioni ha percepito un compenso che non teneva conto del lavoro notturno. Al contrario, in base alla normativa contrattuale applicabile al rapporto, nel calcolo del trattamento di malattia va considerata “l’intera retribuzione”. Concetto nel quale non può non farsi rientrare anche il compenso per il lavoro notturno prestato sistematicamente dai turnisti.
L’analoga posizione espressa nella decisione di primo grado con riferimento ai permessi, all’indennità da infortunio e al congedo matrimoniale è invece pienamente condivisibile e non è stata oggetto di puntuali motivi di gravame.
5. Quanto infine al capo della domanda concernente il TFR esso era stato così formulato in ricorso: “dichiari il diritto del ricorrente a che vengano computate nel TFR le maggiorazioni di cui ai capi precedenti”. Pertanto il problema posto non era quello di considerare il compenso per il lavoro notturno nel TFR, ciò che l’azienda ha correttamente fatto, ma di considerare ai fini del TFR le voci retributive indirette maggiorate in accoglimento dei precedenti punti della domanda. Sulla ammissibilità di tale domanda e sulla sua fondatezza nei limiti in cui gli altri capi sono stati accolti non può sorgere alcun tipo di dubbio e pertanto la sentenza deve essere modificata anche sotto questo profilo.
6. Con riferimento, da ultimo alla costituzione della Autostrade per l’Italia s.p.a. e della Australe s.p.a., deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie….in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e l’alienante o il successore universale può esserne estromesso “se le altre parti vi consentono” (in questo caso non vi è stata né una istanza in tal senso né il consenso della controparte).
7. In conclusione, va respinto per intero l’appello della società, mentre invece deve essere accolto quasi integralmente l’appello del lavoratore.
Questo esito impone la condanna della società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze dei due gradi del giudizio, che vengono liquidate negli importi indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, sugli appelli contro la medesima sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari il 15 novembre 2001 nella controversia tra [...] MASSIMO e la AUTOSTRADE, CONCESSIONI e COSTRUZIONI AUTOSTRADE s.p.a., proposti dal ricorrente con ricorso del 28 aprile 2003 e dalla società resistente con ricorso del 28 aprile 2003 (nonché da AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a. unitamente ad AUTOSTRADE s.p.a., come da atto del 22 gennaio 2004) e riuniti all’udienza odierna, così provvede:
rigetta l’appello proposto dalle Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a..
Accoglie in parte l’appello proposto dall’[...] e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiara il diritto del ricorrente appellante alla percezione di compensi per le ferie e per i periodi di malattia che considerino nella base di calcolo le maggiorazioni del 35% per il lavoro nei turni notturni.
Condanna la società appellata al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, conseguenti a tali inclusioni, a far data del 26 maggio 1994, oltre al pagamento di rivalutazione ed interessi su ciascun rateo di capitale rivalutato.
Dichiara che il calcolo del TFR dovrà considerare le maggiorazioni degli istituti indiretti riconosciute nella presente controversia.
Condanna la società appellata al pagamento integrale delle spese di primo e secondo grado, che liquida, per ciascun grado, in 2.000 euro di cui 1.400 euro per onorari.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Michele Cristino Dr. Pietro Curzio