Il beneficio introdotto dalla legge di riforma del sistema previdenziale, meglio noto come superbonus, previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, sarà ora applicabile anche agli operai del settore agricolo.
Con la circolare n. 31 del 16 febbraio l’Istituto previdenziale ha anche indicato le aliquote che il datore di lavoro dovrà tener presenti per la determinazione dell’importo effettivo da corrispondere al lavoratore. Come è noto, il “bonus” consiste nella corresponsione, in busta paga, di un importo pari alla contribuzione “IVS”, ossia alla contribuzione che il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a versare all’ente previdenziale.
L’importo del bonus, peraltro, non concorre a determinare la base imponibile ai fini IRE (la nuova imposta sui redditi delle persone fisiche che ha sostituito, a partire da gennaio 2005, l’IRPEF).
Nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di optare per l’incentivo, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento della contribuzione, fatti salvi, naturalmente, gli aumenti perequativi che siano intervenuti nel frattempo.Il lavoratore interessato al posticipo del pensionamento deve dare comunicazione formale al proprio datore di lavoro e alla Sede territoriale dell’Istituto previdenziale che provvederà, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore all’azienda o dall’acquisizione della documentazione integrativa, ad inviare al datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore il certificato di possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’incentivo indicando la decorrenza e la scadenza dell’incentivo stesso.
Il bonus in argomento potrà essere determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote contributive previste dall’Inps per il 2005, aliquote che variano a seconda del tipo di azienda agricola.Le aziende agricole che non applichino processi produttivi di tipo industriale, saranno tenute, per tutto il 2005, a calcolare l’importo del superbonus sulla base di un’aliquota contributiva totale pari al 26,6% (di cui il 18,6% a carico del datore di lavoro e l’8,54% a carico del lavoratore). Volendo fare un esempio, se la base imponibile è pari a 1350 euro, il lavoratore agricolo che posticipa la pensione, percepirà una somma a titolo di “superbonus” pari a 359 euro.
Per le aziende agricole che applicano invece processi produttivi di tipo industriale, incluse le cooperative, il superbonus andrà calcolato sulla base di aliquote diverse. Precisamente fino al 30 giugno 2005 il bonus verrà calcolato su un’aliquota totale del 29,8%, a partire dal 1° luglio, invece, e fino al 31 dicembre, sulla base di un’aliquota pari al 30,4%.