lavoroprevidenza

lunedì 7 febbraio 2005

LA MAGISTRATURA ONORARIA COME INCARICO

del Prof. Sergio Sabetta

LA MAGISTRATURA ONORARIA COME INCARICO


( Prof Sergio Sabetta)







L’istituzione della figura di magistrato onorario presso il Ministero della Giustizia, nella duplice veste di giudice di pace ( L . 21/11/91, n. 374 e successive modiche ) e di giudice o vice procuratore onorario ( D. Lgs. 19/2/98, n. 51 di cui al Capo II ), ha fatto sorgere il problema dell’inquadramento giuridico della stessa.


Non appare senz’altro applicabile a questa figura il recente decreto legislativo 10/9/03, n.276 ( legge Biagi ), il quale espressamente all’art. 1, comma 2 esclude questa ipotesi per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. Non può negarsi, infatti, che trattasi di funzioni pubblica, anche se solo in parte assimilabile all’attività della Pubblica amministrazione, essi non svolgono le funzioni di giudice professionalmente ma ne sono incaricati a termine dal Consiglio superiore della magistratura godendo di una serie di garanzie a tutela della loro indipendenza, come l’attribuzione alla Sezione disciplinare del C.S.M. del compito di giudicare sugli addebiti mossi nei confronti di appartenenti alla categoria.


Consegue che non può applicarsi il titolo VII della legge Biagi relativo alle tipologie contrattuali a progetto e occasionali, infatti l’art. 61, comma 1°, nel definire il campo di applicazione parla espressamente di “…progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committenti…” chiaramente incompatibile con la funzione magistratuale, seppure onoraria, avente il carattere dell’indipendenza e derivante da un incarico del C.S.M. e non da un contratto, come del resto si ricava dal giuramento prestato al momento dell’immissione in possesso a cui è estranea la sottoscrizione di un contratto a termine prevista al contrario per le altre funzioni amministrative.


Quanto detto trova ulteriore supporto da una attenta lettura del D. Lgs. 30/3/01, n. 165, così come integrato dalla successiva L. n. 145/02, in cui all’art. 3, comma 1°, si afferma che “In deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, …”; si esclude, pertanto, l’applicazione delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa alle figure in esame, oltre alle altre elencate nel comma, considerata la delicatezza delle funzioni svolte e la necessità di fornire adeguate garanzie di indipendenza certamente non contrattualizzabili in spregio alla disciplina prevista dal Titolo IV della Costituzione. Vi è per la magistratura onoraria un esplicito richiamo all’art. 106, comma 2°, Cost., circostanza che conferma la necessità di una interpretazione estensiva considerando che le garanzie sono state fornite in rapporto alle delicate funzioni svolte e non come un semplice privilegio di corpo, d’altronde anche la stessa Corte di cassazione ha riconosciuto che nella categoria dei magistrati ordinari fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (Cass. n. 11272/98).


L’appartenenza dei giudici e vice procuratori onorari, seppure con funzioni circoscritte, al corpo magistratuale la si può dedurre chiaramente anche dalle circolari n. P. 10358/2003 e P. 10370/2003 entrambe in data 26/5/2003 del Consiglio superiore della magistratura, recepite con Decreto del Ministero della Giustizia in data 18/7/2003.


A parte la rigida e complessa disciplina relativa alla nomina, già di per sé garanzia di una volontà di tenere estranea la figura onoraria da aspetti contrattuali, l’art. 10 di entrambe le circolari parla di osservanza di tutti i “…doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.” e per i giudici onorari (circolare n. P. 10358/2003) richiama il dovere di svolgere le funzioni “…in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell’imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione…”


La garanzia di indipendenza, tale da assimilare questa figura alla magistratura ordinaria, è data inoltre chiaramente dal successivo art. 13 che in entrambe le circolari disciplina puntigliosamente la procedura per la decadenza e la revoca che avverrà comunque solo a seguito di decisione dello stesso Consiglio superiore della magistratura su proposta motivata del Consiglio giudiziario, né può sfuggire ad una attenta lettura che si parla sempre di nomina (art. 2) e durata dell’incarico (art. 8), oltre ai precisi riferimenti agli artt. 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario (art. 5).

Da quanto finora detto appare chiaramente superata l’ipotesi avanzata da qualche parte di una contrattualizzazione della magistratura onoraria, questo seppure trattasi di incarico a termine la cui remunerazione è comunque determinata mediante disposizioni legislative e non contrattuali a maggior conferma della tesi qui sostenuta.

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