INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.
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Il Giudice di Pace di Taranto interviene autorevolmente nel dibattito in corso in relazione al nuovo DL 241/2004 varato dal Governo a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.222 e 223/2004 esprimendo numerose perplessità sul controverso provvedimento.
In particolare ritiene il valente Magistrato che il provvedimento di convalida della espulsione abbia natura di provvedimento amministrativo
Nondimeno il Giudice di Pace tarantino ritiene che,in presenza di richiesta di asilo politico,il Giudice,chiamato a convalidare l’espulsione ,debba rigettare la richiesta di convalida trasmet tendo gli atti alla Questura per l’istruzione del procedimento.
Altro problema applicativo della Legge è quello connesso alla espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione inferiore ai due anni di reclusione e la compatibilità della norma del TU sull’immigrazione con la legge istitutiva del Giudice di Pace penale e con le sanzioni ivi contemplate, che,in effetti, non prevedono l’adozione di tale misura.
Peraltro,in base al nuovo testo di legge,il nuovo Giudice di Pace penale è chiamato a concedere o meno il nulla osta per la espulsione in pendenza di procedimento penale.
Si tratterebbe, quindi, della implicita attribuzione al GdP di una nuova competenza in materia penale del tutto incompatibile con le attribuzioni stabilite dal D Lvo 274/2000.
In definitiva, il nuovo DL,oggetto di conversione in Parlamento, a parere del Magistrato,finisce con l’ingenerare nuovi conflitti di attribuzione difficilmente risolvibili in base al testo varato dal Governo che ha già suscitato numerose critiche anche da parte della Magistratura ordinaria.
La redazione
Il Decreto legge del 14 settembre 2004, n. 241("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione"), in ossequio alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 222 e n. 223 del 15.7.2004, ha affidato al Giudice di Pace( a fronte delle resistenze del Consiglio Superiore della Magistratura) il potere di convalidare o meno,nel rispetto del contraddittorio e alla presenza di un difensore, l espulsione dello straniero dal territorio italiano prima dell esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del Questore.
Alla luce di tali disposizioni, si tratta di stabilire la natura del provvedimento di convalida dell espulsione da parte del Giudice di Pace.
A mio avviso, avendo la Corte Costituzionale statuito con sentenza n. 226 del 15 luglio 2004 che "l espulsione, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo", e non come sanzione penale, nei casi previsti di cui al comma 1 e 5 dell art. 16 del decreto legislativo 286/1998(espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione inferiore a due anni), anche il provvedimento del Giudice di pace, di cui all art. 13 del citato decreto legislativo 286/1998( così modificato dal decreto legge 241/2004), in materia di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato( praticamente nel caso di straniero clandestino), deve considerarsi un vero e proprio provvedimento amministrativo.
La questione, a mio avviso, è rilevante, in quanto, se lo straniero clandestino( ovvero in stato di soggiorno irregolare) comparso dinanzi al Giudice di Pace, per la convalida o meno della sua espulsione dal territorio italiano, presenta istanza di asilo, il Giudice di pace, a fronte del procedimento amministrativo in atto, deve disporre la trasmissione dell istanza di asilo al Questore e, conseguentemente, rigettare l istanza di convalida.
Per altro verso, bisogna dire che l art. 16 del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge del 30 luglio 2002, n.189, al comma 1 e 5, permette al giudice del dibattimento e al giudice di sorveglianza di disporre l espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa, per i reati inferiori a due anni di detenzione.
Anche in questione caso la questione appare rilevante se entriamo nel campo delle pene applicate dal Giudice di Pace.
Ebbene, gli artt. 53 e 54 del decreto legislativo 274/2000 permettono al Giudice di Pace di condannare qualsiasi cittadino( cittadino italiano o straniero clandestino) rispettivamente alla pena di permanenza domiciliare(nella misura massima di 45 giorni) o al lavoro di pubblica utilità non retributivo(nella misura massima di 6 mesi, presso lo Stato, Regione, Provincia, Comune o associazioni di assistenza sociale o di volontariato).
In questi casi, il condannato non è considerato in stato di detenzione o soggetto a misura sostitutiva o cautelare, proprio per le diverse caratteristiche del processo posto dinanzi al giudice di pace.
E si tenga presente che, ai sensi del comma 3 dell art. 13 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dall art. 12 delle legge 189/2002, anche il Giudice di Pace, in pendenza di giudizio penale per i reati di sua competenza, può negare il nulla osta richiesto dal Questore prima di eseguire l espulsione dello straniero clandestino, e ciò per inderogabili esigenze processuali o nell interesse della parte offesa.
E allora, a questo punto la domanda: " cosa succederà quando il Giudice di pace emetterà, se del caso, sentenza di condanna dello straniero clandestino alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità? E come si concilierà l esecuzione obbligatoria di queste pene con il pendente provvedimento amministrativo di espulsione , a cui il Questore dovrà dare esecuzione, tenendo presente che questi dovrà garantire per legge( e per motivi umanitari) allo straniero clandestino il domicilio presso un centro di permanenza temporanea?
A mio avviso, il Questore dovrà attendere inevitabilmente l espiazione della pena e poi procedere all espulsione.
Giudice di Pace Avv. Nicola Russo
Referente provinciale A.N.G.P.- Taranto