INAPPLICABILITÀ DEL TU SULL’IMMIGRAZIONE AI CITTADINI RUMENI
Il Tribunale di Livorno è intervenuto per la prima volta sulla applicazione del TU sull’immigrazione nei confronti dei cittadini stranieri provenienti dai Paesi dell’Est entrati a far parte di recente della UE.
La sentenza riveste particolare importanza perché ha sancito la inapplicabilità del TU sia ai nuovi cittadini UE che ai cittadini rumeni, in vista dell’ingresso della Romania nella Unione Europea e dei negoziati che regolamentano sin da ora la libera circolazione delle persone negli stati membri della UE.
Pertanto,secondo il Tribunale toscano,se la normativa di cui al D. Lvo 286/98 sull immigrazione non si applica ai cittadini di stati già membri dell U.E. (vd. Cass. pen., sez III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l identità di ratio, anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della libera circolazione.
La Redazione
Tribunale di Livorno sentenza 1122 del 15 ottobre 2004:
(...omissis....) "Quanto al capo B, come è emerso dalla deposizione del p.u. Cabras, l unica che risultava sprovvista di qualsiasi documento di identità era Mariana T, di cittadinanza rumena.
Pertanto, Marius T. e Lacramiora F. devono essere assolti per tale capo di imputazione, perchè il fatto non sussiste.
Quanto invece a Mariana T., occorre tener di conto che la Romania, in quanto stato candidato U.E., ha stipulato, in vista del suo ingresso nell Unione, una serie di negoziati che regolamentano, fin d ora, tra l altro, la libera circolazione delle persone.
Pertanto, se la normativa di cui al D. Lvo 286/98 sull immigrazione non si applica ai cittadini di stati già membri dell U.E. (vd. Cass. pen., sez III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l identità di ratio, anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della libera circolazione.
Dall inapplicabilità di detta norma, discende la riqualificazione del fatto di cui al capo B), nell esercizio dei poteri di cui all art. 521 c.p.p., nella fattispecie di cui all art. 651 c.p., di minor gravità rispetto al capo originario di imputazione. (...)"