VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITUALI DEI PENSIONATI DA PARTE DELL’INPS.
NORME DI RIFERIMENTO E PROPOSTE DI MODIFICA.
Dr. Domenico De Fazio, Funzionario Direzione Generale INPS
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
Sono ormai numerosissime le prestazioni assistenziali erogate dall’INPS di cui beneficiano in tutto o in parte solo coloro che non superano una certa soglia di reddito[1].
Si pone, quindi, il problema della verifica del mancato superamento di tale soglia, che varia a seconda delle diverse prestazioni economiche richieste.
A tale riguardo, l’art.52 legge n.88/1989 (“Prestazioni indebite”) prevedeva che le pensioni - a carico dell AGO, delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l indebita percezione sia dovuta a dolo dell interessato”. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Secondo la circolare INPS n.101/1990, che applicava le regole già elaborate in sede giurisprudenziale, l’operatività di tale norma - definita di “sanatoria” – era subordinata alla presenza di un errore imputabile all Istituto; si precisava specificamente che “in mancanza del presupposto dell’errore, la sanatoria non può essere invocata e deve procedersi al recupero delle somme”.
“Parimenti non opera la sanatoria in tutti i casi in cui si siano determinate situazioni debitorie a seguito di successiva acquisizione di fatti che devono essere dichiarati dagli interessati. Tale, ad esempio, le ipotesi in cui venga meno il diritto alla integrazione al trattamento minimo o alla pensione sociale per superamento dei limiti di reddito”.
Successivamente, è stato introdotto l’art.13 legge n.412/1991[2].
Tale norma, confermando quanto già indicato nella predetta circolare, stabilisce che la sanatoria di cui all’art.52 legge n.88/1989 opera in caso di provvedimento formale viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (comma 1).
Inoltre, in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall’ente competente, è possibile la ripetizione delle somme indebitamente percepite (comma 1).
Il comma 2, infine, prevede che l’INPS “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA REDDITUALE.
Da quanto sopra affermato, deriva che l’INPS:
- entro l’anno successivo a quello in cui è stata versata la prestazione indebita, ha l’obbligo di recuperare quanto versato indebitamente;
- nei normali termini prescrizionali, ha l’obbligo di recuperare quanto versato indebitamente, in caso di dolo dell’interessato;
- non può ripetere quanto indebitamente versato laddove l’indebito consegua alla mancata valutazione da parte dell’Istituto di dati già in suo possesso.
Al fine di dare concreta attuazione a tale impianto normativo, l’INPS procede annualmente a verifiche reddituali mediante la modulistica RED. Per gestire al meglio le operazioni annuali di verifica, sono state stipulate delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), la cui opera permette:
- l’acquisizione delle dichiarazioni per via telematica, evitando così l’invio di milioni di dichiarazioni cartacee di difficile gestione;
- la presenza di un intermediario professionalizzato che, assistendo il pensionato nelle operazioni di ricognizione del reddito e di trasmissione delle dichiarazioni, da una parte, determina un maggiore numero di risposte alle richieste dell’INPS, dall’altra, limita le eventuali inesattezze nella compilazione nonchè l’intasamento degli uffici dell’ente.
Inoltre, l’Istituto ha costituito una banca dati reddituale, relativa al periodo successivo al 1996, che contiene le informazioni utili di 8 milioni di soggetti.
LE ULTIME OPERAZIONI RED (verifica sui redditi degli anni 2002 e 2003).
L’elaborazione dei dati raccolti nel 2002 e 2003 ha dato luogo ai seguenti risultati:
- n.5080 pensioni (69,39% assegni sociali e 30,61% pensioni sociali) da eliminare.
Tali pensioni devono essere sospese da gennaio 2005, previa comunicazione all’interessato;
- n.560.115 conguagli a credito dei pensionati, per un importo complessivo di € 349.678.947, con un importo medio di € 624.
Tali conguagli sono stati liquidati con la rata di pensione di dicembre 2004 nel 90% dei casi;
- n.578.148 conguagli a debito dei pensionati, per un importo complessivo di € 414.963.129, con un importo medio di € 718.
Tali variazioni in diminuzione agiranno dal pagamento di gennaio 2005, con un recupero dilazionato in 24 mensilità[3].
CRITICITA’ NELL’ACCERTAMENTO REDDITUALE E PROPOSTE DI MODIFICA.
Le varie operazioni di verifica reddituale effettuate dall’INPS hanno evidenziato una serie di criticità, legate soprattutto a vincoli normativi, che si evidenziano di seguito:
1) Periodo di riferimento dei redditi.
L’intervallo di tempo che intercorre tra il periodo al quale si riferiscono le prestazioni e quello dell’elaborazione delle dichiarazioni reddituali determina necessariamente prestazioni indebite, che rischiano di non poter essere recuperate dall’INPS, anche quando, come per i redditi 2003, l’operazione RED viene avviata dall’Istituto all’inizio dell’anno successivo.
A tale riguardo va sottolineato che attualmente, tranne che per gli assegni al nucleo familiare, tutte le altre prestazioni assistenziali dipendono dal reddito percepito nell’anno in corso (ad esempio, l’integrazione al trattamento minimo per il 2004 dipende dal mancato superamento di una certa soglia di reddito nello stesso anno).
Per superare gli inconvenienti di cui sopra, occorre l’emanazione di una disposizione normativa che renda possibile prendere a riferimento il reddito dell’anno precedente a quello in cui si eroga la prestazione, in modo da garantire un controllo preventivo ed evitare così l’erogazione di somme che successivamente si rivelano indebitamente percepite.
Occorre, poi, prevedere una decorrenza delle prestazioni posticipata al 1° luglio successivo a quello di riferimento dei redditi conseguiti (ad esempio, 1° luglio 2004, rispetto ai redditi percepiti nel 2003), in modo da garantire un congruo periodo di tempo utile per le verifiche preventive dei redditi.
Si deve precisare che, nei primi sei mesi dell’anno, l’INPS continuerà a versare il trattamento in pagamento l’anno precedente e, dal 1° luglio in poi, dopo le verifiche, si manterrà lo stesso versamento oppure si conguaglierà la somma a credito del pensionato.
2) Complessità del sistema di rilevazione.
· Le rilevazioni riguardano 17 tipi di prestazioni, 24 voci distinte di redditi;
· vi sono 275 combinazioni possibili tra tipologia dei redditi e prestazioni;
· le rilevazioni avvengono non per persona ma per pensione e, quindi, una singola persona può essere chiamata a inoltrare diverse dichiarazioni RED a seconda del numero di pensioni di cui è beneficiario (oltre a quella eventuale in qualità coniuge di soggetto titolare di pensione INPS);
· vi sono soggetti che, nonostante l’invio da parte dell’INPS del modello RED, non rispondono e per essi si presume che non abbiano percepito redditi, con la conseguenza che spesso viene ridotta la pensione solo a chi spontaneamente risponde all’invito dell’INPS, mentre coloro che non comunicano niente non sono pregiudicati.
A tale riguardo, occorrono modifiche, per passare:
a) da una rilevazione per tipologie di reddito ad una fondata sulle categorie di reddito distinte per fonte in: redditi da lavoro, redditi da capitale, redditi da immobili, redditi previdenziali, redditi assistenziali;
b) da un accertamento per prestazione ad uno per soggetto, al fine di evitare che la stessa persona debba inviare diverse dichiarazioni reddituali;
c) alla individuazione di una “soglia di stabilità” delle dichiarazioni inviate, collegata all’età, al fine di esonerare – sulla base di una ragionevole presunzione di invarianza dei redditi dichiarati – alcune categorie di pensionati dall’obbligo di presentare denuncie reddituali.
[1] Si ricordano: l’integrazione al trattamento minimo di pensione, l’assegno di invalidità, la pensione e assegno sociale e i relativi aumenti previsti per legge, la maggiorazione sociale della pensione, gli assegni al nucleo familiare, le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti, l’aumento della pensione a 516,00 euro;
[2] Tale articolo è rubricato “Norme di interpretazione autentica” ma, a seguito della sentenza n.39/1993 della Corte Costituzionale, tale norma deve essere considerata “innovativa” e non, come qualificata dal legislatore, interpretativa.
[3] I dati qui riportati sono indicati in Atti Ufficiali dell’INPS.