domenica 16 gennaio 2005
PUBBLICO IMPIEGO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - COMMISSIONE DI DISCIPLINA - NON PUÒ FARNE PARTE CHI SI SIA GIÀ ESPLICITAMENTE ESPRESSO IN SEDE INQUIRENTE SULLE RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE - RAGIONE
Nel procedimento disciplinare, pur in assenza di una specifica norma in base alla quale nel procedimento stesso le funzioni inquirenti debbano essere separate da quelle decidenti, non può far parte della Commissione di disciplina colui il quale si sia già esplicitamente espresso in sede inquirente sulle responsabilità del dipendente. Il principio generale di separazione di dette funzioni risponde, infatti, ad esigenze di logica e di giustizia e tende a salvaguardare il diritto di difesa dell incolpato (Dec. n. 1230, Sez. VI, dell 11-3-2004)
Revocazione - Contrasto tra giudicati tra la decisione che definisce la lite in sede cognitoria e quella che pronuncia sull esecuzione del giudicato - Non configurabilità come vizio di revocazione - Ragione
Non è configurabile come vizio di revocazione il contrasto di giudicati tra la decisione che definisce la lite in sede cognitoria e quella che pronuncia sull esecuzione del giudicato, essendo quel contrasto configurabile solo tra pronunce aventi lo stesso oggetto e non tra la decisione di ottemperanza e la decisione della cui ottemperanza si tratta (Dec. n. 1244, Sez. VI, dell 11-3-2004)