lavoroprevidenza

domenica 9 gennaio 2005

COMMENTO ALLA CIRCOLARE N.5/2004 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA- ( Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ).

del Prof.re Sergio Sabetta





Recentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica con propria circolare n.5 del 2004 ha disciplinato la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1- quater del D. L. 28/5/2004, n. 136, così come modificato dalla legge di conversione n. 186/2004.

L’attenzione si è concentrata sui criteri che le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 dovranno seguire per procedere al trattenimento in servizio. E’ evidente la preoccupazione di imporre rigidi criteri per evitare possibili abusi a danno delle singole amministrazioni in costi e organizzazione; d altronde la norma come è strutturata risulta economicamente non molto interessante rispetto ai “bonus” concessi ai lavoratori privati, appare evidente a circostanza che tale norma risponde a precise richieste del settore pubblico di permanenza nel posto di lavoro per fini di gestione di un più o meno esteso potere e di soddisfare necessità psicologiche esistenziali private che il singolo riversa nell’ambito lavorativo, tipologia di leggi in espansione che vanno a soddisfare esigenze di realizzazione anziché di carattere primario.

Si è pertanto sentita la necessità di dare una interpretazione ristretta alle disposizioni normative.

Innanzi tutto si è ribadita la non esistenza di un diritto a permanere in servizio e la necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, in funzione delle particolari esperienze professionali possedute dal richiedente, sulla soddisfazione di particolari esigenze organizzative che potranno emergere solo a seguito delle dovute assunzioni di determinazioni organizzative.

Emerge chiaramente la necessità del rispetto della programmazione triennale delle assunzioni ai sensi dell’art. 39, comma 2°, della L. n. 449/97 e delle riduzioni percentuali previste dalle varie finanziarie tra cui l’ultima del 2005 in cui si afferma espressamente al comma 101 dell’art.1 l’estensione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 109 al caso in esame.

Si ottiene di fatto la necessità di valutare l’opportunità del trattenimento in servizio, quale assunzione a tempo determinato, a fronte della possibilità di un ulteriore decremento dell’organico del personale per effetto della perdita di posti non più coperti al termine del triennio 2005/2007 a seguito della dovuta revisione delle dotazioni organiche e nella perdita della possibilità di assunzione di giovani forniti di maggiori interessi, conoscenze tecnologiche e adattamento, tutte circostanze da valutarsi con attenzione considerando tra l’altro la sforbiciata prevista sulla spesa del personale pari al 5% ( comma 95 ) nel tentativo di dare concreta attuazione alla riduzione dell’organico, indipendentemente dal precedente criterio delle piante organiche previste da ciascuna Amministrazione ad una determinata data.

La circolare ribadisce che l’accoglimento della domanda comporta l’eliminazione del posto corrispondente da mettersi a concorso e ricorda che per gli enti locali il mancato rispetto del patto di stabilità interno, che la finanziaria 2005 ha esteso a tutti i comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, nonché alle comunità montane, comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, impedisce l’accoglimento della domanda.

Deve precisarsi che il comma 100, adeguandosi alla sentenza n. 390/2004 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali i limiti numerari all’assunzione di personale negli enti locali operati dalle precedenti finanziarie in quanto lesivi dell’autonomia prevista dal titolo V della Costituzione, ha stabilito criteri generali di carattere finanziario con obiettivi di economia di spesa. Tuttavia le assunzioni programmate per il 2005 non potranno avvenire prima dell’emanazione del D.P.C.M. attuativo relativo ai criteri di calcolo delle economie di spesa, in attuazione del divieto assoluto di assunzione di cui al comma 97, restando estranee le assunzioni programmate per il 2004. Per accrescere l’incisività delle disposizioni si richiama la responsabilità dirigenziale per l’eventuale violazione delle norme sulla programmazione.

Nel tentativo di limitare un possibile abuso dell’istituto delineato da parte delle singole Amministrazioni al paragrafo 2 vengono in vario modo precisati i requisiti da considerare nella valutazione delle domande, il cui iter dovrà essere concluso prima del raggiungimento dei limiti di età considerando che trattasi di una prosecuzione del rapporto di lavoro e non una riammissione in servizio.

I due criteri sono dati dalla “particolare” esperienza professionale acquisita in “determinati o specifici ambiti” e dalla “mancanza” di “fungibili” professionalità interne, deve trattarsi, pertanto, di una competenza diversa da quella “normalmente” acquisita dai dipendenti in settori precisi e analoghi. A tal fine viene disposto un preciso percorso istruttorio a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi:



· Analisi del curriculum;

· Comparazione dello stesso rispetto alle altre domande pervenute;

· Professionalità fungibili esistenti all’interno dell’Amministrazione.



Al fine di un migliore utilizzo lavorativo del dipendente trattenuto in servizio viene sottolineata la possibilità di impiegarlo in ambiti diversi ma nella medesima posizione in base ad un preciso jus variandi, ribadendo nel contempo che il trattenimento deve avvenire per esigenze funzionali dell’Amministrazione e non comporta la corresponsione di alcun bonus o altro incentivo economico sempre nell’ottica di impedire possibili abusi.

Interessante al riguardo la disposizione di chiusura di cui al paragrafo 6 relativa ai dirigenti, in cui si sottolinea che il mancato accoglimento della domanda preclude la possibilità di un successivo conferimento allo stesso dirigente di un incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

In previsione di un ampio contenzioso, visti gli interessi che tale norma va ad incidere, considerando tra l’altro il possibile blocco a ulteriori sviluppi di carriera per il restante personale, la circolare si preoccupa di individuare il giudice competente che viene indicato nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ( ex art.63 del D. Lgs. N.165/01 ), non rilevandosi l’esistenza di atti preparatori di “macro-organizzazione” secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 6229/03, n. 3508/03 e n.1128/03.















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