Si ringrazia il Dott. Francesco Di Pietro per la segnalazione
I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate
dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’lNPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo".
integrazione a cura del dott. Filippo Cappetta:
CERTIFICATO DI MALATTIA ON-LINE DIRETTAMENTE DAL MEDICO
La Legge Finanziaria 2005 ha introdotto una significativa novità relativa al sistema di invio del certificato di malattia del lavoratore all’I.N.P.S, cui, d’ora in avanti, il medico curante potrà trasmettere on-line il certificato attestante la diagnosi e la presumibile durata della patologia del paziente.
Resta fermo, intanto, l’onere del lavoratore di far recapitare a mezzo di racc. a.r. entro 2 gg. il predetto certificato, attestante la malattia, al proprio datore di lavoro, salvo che questi ne chieda, a sua volta, l’invio telematico all’I.N.P.S..
(Dott. Filippo Cappetta)
Il comma 149 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (L. finanziaria 2005) ha previsto, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di malattia, che il medico curante trasmetta all INPS la diagnosi sull inizio e sulla durata presunta, per via telematica (on-line) secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali che saranno determinate dall INPS.
Il lavoratore sarà tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata a/r, l attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest ultimo richieda all INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dall istituto stesso.
Comma 149 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - L. finanziaria 2005
149. I commi primo e secondo dell articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1o giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all INPS il certificato di diagnosi sull inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest ultimo richieda all INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell economia e delle finanze e per l innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all INPS e di inoltro dell attestazione di malattia dall INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».