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mercoledì 27 dicembre 2006

ACCONTO IVA ENTRO MERCOLEDI 27 DICEMBRE

In caso di omesso versamento si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento .

Adempimenti e scadenze


Acconto Iva entro mercoledì 27 dicembre (2)


In caso di omesso versamento si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento























Mercoledì 27 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare l’acconto previsto dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale adempimento (articolo 6 della legge n. 405 del 1990, e successive modificazioni) è richiesto alla gran parte dei titolari di partita Iva, i quali, sostanzialmente, sono chiamati a effettuare una liquidazione straordinaria e ad anticipare, di fatto, l’imposta dovuta per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2006 (mese di dicembre per i contribuenti mensili, mesi da ottobre a dicembre per i contribuenti trimestrali).

Per determinare l’importo da versare a titolo di acconto sono previsti tre diversi metodi:



  • il metodo storico, che tiene conto della liquidazione a debito dell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente
  • il metodo previsionale, che tiene conto dell’eventuale liquidazione a debito relativa al mese o al trimestre ancora in corso
  • il metodo analitico, che tiene conto dell’eventuale debito derivante dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In sostanza, il contribuente deve confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare il minore tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l’importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico.
Ne consegue, pertanto, che, in base a un principio di carattere generale sempre ribadito dalle varie pronunce in materia di acconto Iva, sono esonerati dall’assolvimento dell’adempimento in esame i contribuenti che non hanno a disposizione uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell’importo da versare e, cioè, una posizione a debito nell’ultima liquidazione effettuata nell’anno d’imposta 2005, ovvero un presunto debito per l’ultima liquidazione relativa all’anno 2006.

Dall’obbligo di versamento, quindi, sono esclusi:


  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno d’imposta 2006
  • i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2006, entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali
  • i soggetti che per l’anno d’imposta 2005 hanno chiuso a credito la liquidazione di dicembre se mensili, la liquidazione del quarto trimestre se trimestrali cosiddetti speciali (articoli 73, primo comma, lettera e, e 74, quarto comma, del Dpr n. 633 del 1972) ovvero la dichiarazione annuale se trimestrali su opzione (articolo 7, Dpr n. 542 del 1999)
  • gli agricoltori in regime semplificato (volume d’affari annuo fino a 20.658,28 euro), anche nel primo anno di applicazione del regime ordinario Iva
  • i soggetti esercenti attività di intrattenimento che applicano il particolare regime previsto dall’articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633 del 1972, anche nel primo anno di applicazione del regime ordinario Iva
  • i soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni non lucrative in genere)
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali
  • i soggetti che usufruiscono dei regimi agevolati previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime per decorrenza del triennio o per superamento dei limiti previsti per i ricavi e i compensi.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto Iva:


  • i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette, esclusa l’ipotesi in cui siano debitori dell’imposta avendo effettuato acquisti con applicazione del reverse-charge (ad esempio, acquisti di oro industriale o argento puro, acquisti di rottami e di altri materiali di recupero)
  • le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali.

Il metodo storico
L’importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente. La base di riferimento, pertanto, è commisurata all’Iva a debito risultante:


  • dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2005, per i contribuenti mensili
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2005, per i contribuenti trimestrali “speciali” (articoli 73, primo comma, lettera e, e 74, quarto comma, del Dpr n. 633 del 1972)
  • dalla dichiarazione annuale Iva/2006 o dal modello Unico/2006 per i contribuenti trimestrali su opzione (articolo 7 del Dpr n. 542 del 1999).

Di fatto, è sufficiente sommare l’importo versato come acconto Iva per l’anno 2005, entro il 27 dicembre dello scorso anno, e l’importo versato a saldo entro il termine:


  • del 16 gennaio 2006 dai contribuenti mensili
  • del 16 febbraio 2006 dai contribuenti trimestrali “speciali”
  • del 15 marzo 2006, ovvero entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute in base al modello Unico/2006 dai contribuenti trimestrali su opzione. Tale importo deve essere assunto al netto degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale, come precisato con la risoluzione n. 157/E del 2004.

Nell’ipotesi in cui le liquidazioni periodiche nell’anno precedente siano state effettuate con una cadenza diversa (passaggio da liquidazioni trimestrali a liquidazioni mensili e viceversa), a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d’affari previsto, il parametro di commisurazione dell’acconto è costituito:


  • se la cadenza nell’anno 2005 è stata trimestrale, da un terzo dell’imposta versata in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali su opzione, e da un terzo dell’ammontare versato per il quarto trimestre dai trimestrali “speciali”
  • se la cadenza nell’anno 2005 è stata mensile, dall’ammontare dei versamenti degli ultimi tre mese dell’anno.

Il metodo previsionale
In base al metodo previsionale, invece, l acconto Iva è determinato sulla stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. In pratica, ferma restando la misura percentuale dell’acconto pari all’88 per cento, l’importo calcolato sulla base del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare nell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2006, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali “speciali”, o in sede di dichiarazione annuale Iva/2007, per i contribuenti trimestrali su opzione.

Il metodo analitico
Un ulteriore metodo di calcolo, alternativo a quelli sopra illustrati, si basa su un dato effettivo e, cioè, tiene conto dell’imposta relativa alle operazioni che il contribuente ha effettuato fino alla data del 20 dicembre (operazioni registrate o soggette a registrazione).
L’importo, infatti, è costituito dal 100 per cento dell’imposta che risulta dalla straordinaria liquidazione periodica effettuata prendendo in considerazione:


  • l’Iva relativa alle operazioni annotate, o che avrebbero dovuto essere annotate, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2006 per i contribuenti mensili, e dal 1° ottobre al 20 dicembre 2006 per i contribuenti trimestrali
  • più l’Iva relativa alle operazioni che risultano effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972, ma non ancore fatturate o registrate, non essendo ancora decorsi i termini per l’emissione della fattura o per la registrazione
  • meno l’Iva a credito relativa agli acquisti annotati nell’apposito registro dal 1° al 20 dicembre 2006 per i contribuenti mensili, e dal 1° ottobre al 20 dicembre 2006 per i contribuenti trimestrali
  • meno l’eventuale imposta a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione (mese o trimestre).


Grandi imprese che erogano servizi al pubblico
Dallo scorso anno, il decreto legge n. 35 del 2005, articolo 4, primo comma, lettera c-quinquies), ha introdotto un ulteriore metodo di determinazione dell’acconto Iva, destinato esclusivamente ad alcune categorie di contribuenti. Si tratta, in particolare, dei soggetti individuati dai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000 e, cioè, di coloro che effettuano servizi di telecomunicazione, che provvedono alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, che effettuano servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione e che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro.

Per loro, è prevista una specifica e più elevata misura dell’acconto, pari al 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i precedenti trimestri dell’anno.
Come precisato dalla circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005, i predetti soggetti possono utilizzare, in alternativa al metodo sopra illustrato, unicamente il metodo analitico. Resta loro preclusa, infatti, la possibilità di avvalersi sia del metodo storico che del metodo previsionale.

Soggetti con contabilità presso terzi
Altra tipologia di contribuenti cui viene offerta un’ulteriore metodologia di calcolo dell’acconto Iva è quella dei contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, e che fanno riferimento, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dpr n. 100 del 1998, ai fini delle liquidazioni periodiche, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente. Tali soggetti possono determinare l’ammontare dell’acconto nella misura dei due terzi dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Ciò, in realtà, si rende possibile atteso che la liquidazione del mese di dicembre viene effettuata, da parte di questi soggetti, prendendo a base le operazioni riferite al mese di novembre, operazioni già registrate alla data del 27 dicembre.

Società controllanti e controllate
Per i soggetti che nel corso dell’anno d’imposta 2006 hanno aderito alla particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73 del Dpr n. 633 del 1972, non sono previste specifiche disposizioni per quanto riguarda la determinazione dell’acconto Iva. Resta fermo, comunque, che il versamento dell’acconto, analogamente ai versamenti periodici relativi all’anno d’imposta, deve essere effettuato unicamente dalla capogruppo e con riferimento alla situazione complessiva del gruppo.

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dovuto, nel caso in cui la composizione del gruppo non sia mutata rispetto all’anno precedente, l’ente o società controllante potrà calcolare l’acconto sulla base del metodo storico, prendendo a riferimento, quindi, la liquidazione di gruppo del mese di dicembre 2005.

Per confrontare, invece, il dato storico con quello previsionale, sarà necessario che tutte le società controllate comunichino, in tempo utile, le risultanze presunte delle liquidazioni periodiche relative al mese di dicembre dell’anno in corso (sia a debito che a credito) per le società mensili, le risultanze relative ai mesi da ottobre a dicembre per le società trimestrali “speciali”, ovvero l’importo presunto (sia a debito che a credito) relativo alla dichiarazione annuale per le società trimestrali su opzione. Ciò al fine di consentire alla controllante di ottenere un dato previsionale di gruppo, che si ottiene sommando algebricamente le varie posizioni debitorie e creditorie trasferite dalle controllate.

Il versamento dell’acconto
L’acconto non è dovuto quando l’importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro.
Deve essere versato utilizzando il modello F24 e i codici tributo da indicare sono specifici a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell’anno d’imposta 2006:
- codice 6013 per i contribuenti mensili
- codice 6035 per i contribuenti trimestrali (sia per opzione che speciali).

I contribuenti che hanno a disposizione crediti compensabili nel modello F24 possono utilizzarli per compensare l’importo dovuto a titolo di acconto Iva, ma occorre, ovviamente, tenere presente che tale utilizzo concorre alla determinazione del tetto massimo attualmente previsto per le compensazioni (516.456,90 euro).
L’importo dovuto a titolo di acconto non può essere rateizzato, ma deve essere versato in unica soluzione.

Sanzioni per il mancato pagamento
L’omesso versamento dell’acconto è punito, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con la sanzione amministrativa del 30 per cento. E’ comunque possibile regolarizzare il mancato versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è prevista la riduzione della sanzione:



Oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, è necessario pagare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale del 2,5 per cento annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27 dicembre 2005) a quello in cui effettivamente è eseguito. Il codice tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso è quello previsto per l’acconto Iva e sopra evidenziato (6013 per i contribuenti mensili, 6035 per i contribuenti trimestrali).

2 – fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 20



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