Adempimenti e scadenze
Acconto Iva entro mercoledì 27 dicembre (2)
In caso di omesso versamento si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento
Mercoledì 27 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare l’acconto previsto dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In sostanza, il contribuente deve confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare il minore tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l’importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico. Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto Iva: Il metodo storico Di fatto, è sufficiente sommare l’importo versato come acconto Iva per l’anno 2005, entro il 27 dicembre dello scorso anno, e l’importo versato a saldo entro il termine: Nell’ipotesi in cui le liquidazioni periodiche nell’anno precedente siano state effettuate con una cadenza diversa (passaggio da liquidazioni trimestrali a liquidazioni mensili e viceversa), a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d’affari previsto, il parametro di commisurazione dell’acconto è costituito: Il metodo previsionale
Tale adempimento (articolo 6 della legge n. 405 del 1990, e successive modificazioni) è richiesto alla gran parte dei titolari di partita Iva, i quali, sostanzialmente, sono chiamati a effettuare una liquidazione straordinaria e ad anticipare, di fatto, l’imposta dovuta per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2006 (mese di dicembre per i contribuenti mensili, mesi da ottobre a dicembre per i contribuenti trimestrali).
Per determinare l’importo da versare a titolo di acconto sono previsti tre diversi metodi:
Ne consegue, pertanto, che, in base a un principio di carattere generale sempre ribadito dalle varie pronunce in materia di acconto Iva, sono esonerati dall’assolvimento dell’adempimento in esame i contribuenti che non hanno a disposizione uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell’importo da versare e, cioè, una posizione a debito nell’ultima liquidazione effettuata nell’anno d’imposta 2005, ovvero un presunto debito per l’ultima liquidazione relativa all’anno 2006.
Dall’obbligo di versamento, quindi, sono esclusi:
L’importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente. La base di riferimento, pertanto, è commisurata all’Iva a debito risultante:
In base al metodo previsionale, invece, l acconto Iva è determinato sulla stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. In pratica, ferma restando la misura percentuale dell’acconto pari all’88 per cento, l’importo calcolato sulla base del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare nell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2006, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali “speciali”, o in sede di dichiarazione annuale Iva/2007, per i contribuenti trimestrali su opzione.
Il metodo analitico
Un ulteriore metodo di calcolo, alternativo a quelli sopra illustrati, si basa su un dato effettivo e, cioè, tiene conto dell’imposta relativa alle operazioni che il contribuente ha effettuato fino alla data del 20 dicembre (operazioni registrate o soggette a registrazione).
L’importo, infatti, è costituito dal 100 per cento dell’imposta che risulta dalla straordinaria liquidazione periodica effettuata prendendo in considerazione:
Grandi imprese che erogano servizi al pubblico
Dallo scorso anno, il decreto legge n. 35 del 2005, articolo 4, primo comma, lettera c-quinquies), ha introdotto un ulteriore metodo di determinazione dell’acconto Iva, destinato esclusivamente ad alcune categorie di contribuenti. Si tratta, in particolare, dei soggetti individuati dai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000 e, cioè, di coloro che effettuano servizi di telecomunicazione, che provvedono alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, che effettuano servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione e che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro.
Per loro, è prevista una specifica e più elevata misura dell’acconto, pari al 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i precedenti trimestri dell’anno.
Come precisato dalla circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005, i predetti soggetti possono utilizzare, in alternativa al metodo sopra illustrato, unicamente il metodo analitico. Resta loro preclusa, infatti, la possibilità di avvalersi sia del metodo storico che del metodo previsionale.
Soggetti con contabilità presso terzi
Altra tipologia di contribuenti cui viene offerta un’ulteriore metodologia di calcolo dell’acconto Iva è quella dei contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, e che fanno riferimento, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dpr n. 100 del 1998, ai fini delle liquidazioni periodiche, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente. Tali soggetti possono determinare l’ammontare dell’acconto nella misura dei due terzi dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Ciò, in realtà, si rende possibile atteso che la liquidazione del mese di dicembre viene effettuata, da parte di questi soggetti, prendendo a base le operazioni riferite al mese di novembre, operazioni già registrate alla data del 27 dicembre.
Società controllanti e controllate
Per i soggetti che nel corso dell’anno d’imposta 2006 hanno aderito alla particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73 del Dpr n. 633 del 1972, non sono previste specifiche disposizioni per quanto riguarda la determinazione dell’acconto Iva. Resta fermo, comunque, che il versamento dell’acconto, analogamente ai versamenti periodici relativi all’anno d’imposta, deve essere effettuato unicamente dalla capogruppo e con riferimento alla situazione complessiva del gruppo.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dovuto, nel caso in cui la composizione del gruppo non sia mutata rispetto all’anno precedente, l’ente o società controllante potrà calcolare l’acconto sulla base del metodo storico, prendendo a riferimento, quindi, la liquidazione di gruppo del mese di dicembre 2005.
Per confrontare, invece, il dato storico con quello previsionale, sarà necessario che tutte le società controllate comunichino, in tempo utile, le risultanze presunte delle liquidazioni periodiche relative al mese di dicembre dell’anno in corso (sia a debito che a credito) per le società mensili, le risultanze relative ai mesi da ottobre a dicembre per le società trimestrali “speciali”, ovvero l’importo presunto (sia a debito che a credito) relativo alla dichiarazione annuale per le società trimestrali su opzione. Ciò al fine di consentire alla controllante di ottenere un dato previsionale di gruppo, che si ottiene sommando algebricamente le varie posizioni debitorie e creditorie trasferite dalle controllate.
Il versamento dell’acconto
L’acconto non è dovuto quando l’importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro.
Deve essere versato utilizzando il modello F24 e i codici tributo da indicare sono specifici a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell’anno d’imposta 2006:
- codice 6013 per i contribuenti mensili
- codice 6035 per i contribuenti trimestrali (sia per opzione che speciali).
I contribuenti che hanno a disposizione crediti compensabili nel modello F24 possono utilizzarli per compensare l’importo dovuto a titolo di acconto Iva, ma occorre, ovviamente, tenere presente che tale utilizzo concorre alla determinazione del tetto massimo attualmente previsto per le compensazioni (516.456,90 euro).
L’importo dovuto a titolo di acconto non può essere rateizzato, ma deve essere versato in unica soluzione.
Sanzioni per il mancato pagamento
L’omesso versamento dell’acconto è punito, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con la sanzione amministrativa del 30 per cento. E’ comunque possibile regolarizzare il mancato versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è prevista la riduzione della sanzione:
Oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, è necessario pagare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale del 2,5 per cento annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27 dicembre 2005) a quello in cui effettivamente è eseguito. Il codice tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso è quello previsto per l’acconto Iva e sopra evidenziato (6013 per i contribuenti mensili, 6035 per i contribuenti trimestrali).
2 – fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 20