TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone,
letto il ricorso proposto nell interesse di IARIA LUCIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Marino Maurizio Punturieri, depositato in Cancelleria in data 17/3/2005, nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,CENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’AREA DI REGGIO CALABRIA”, letti gli atti del procedimento n. 27/2005 R. G. P. S.;
OSSERVA
1.La ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, espone di essere inserita nelle graduatorie permanenti per i ruoli provinciali del personale ATA quale assistente amministrativo I fascia. Espone che in data 10/2/2005 è stato risolto il contratto a tempo determinato , stipulato nell’agosto 2004, con sede di lavoro in Melito , per essere venuta meno la disponibilità del posto, a seguito della riassegnazione alla sede stessa del precedente titolare, in conseguenza di una pronuncia giudiziale, che aveva accertato l’illegittimità del conferimento, al precedente titolare, dell’incarico di DSGA.
Assume la ricorrente che il Ministero avrebbe dovuto ricreare le condizioni di scelta che ci sarebbero state se fossero stati, applicando i criteri fissati dall’ordinanza del giudice del lavoro, correttamente determinati i posti disponibili. Applicando tali criteri, al momento della scelta, nell’agosto 2004, non sarebbe stata prospettata la disponibilità del posto in Melito; cosicché, a dire della ricorrente, essa avrebbe scelto o, comunque avrebbe potuto scegliere Gerace, con contratto della durata fino al 30/8/2005. Laddove il contratto , che la ricorrente è stata indotta a stipulare dopo la risoluzione del contratto con sede in Melito , è di durata fino al 30/6/2005.
Chiede quindi la ricorrente di essere rimessa nella medesima possibilità di scelta che avrebbe avuto, in caso di corretta determinazione dei posti disponibili, nell’agosto 2004, ordinando la stipula del contratto a tempo determinato presso l’ITC di Gerace.
Il MIUR eccepisce in linea preliminare doversi integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Nel merito contesta la fondatezza della domanda , sul piano sia del fumus sia del periculum in mora, chiedendone il rigetto.
La nozione di controinteressato non coincide infatti con quella di litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 cpc.
Perché una fattispecie rientri nel raggio dell’art. 102 cpc non è sufficiente l’idoneità della pronuncia di accoglimento ad incidere in senso negativo sull’interesse di altro soggetto. Occorrendo -salvo che vi sia un’espressa previsione normativa che imponga il litisconsorzio processuale - che le situazioni giuridiche coinvolte partecipino di un rapporto giuridico plurisoggettivo.
Non è sufficiente che vi sia una generica comunanza di causa (rilevante per l’ammissibilità dell’intervento), occorrendo un collegamento genetico tra le posizioni soggettive stretto a tal punto che una pronuncia emessa senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati sia inutiliter data, ossia inidonea a produrre un qualsivoglia accertamento spendibile nell’ordinamento.
Il che non è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa , in relazione ai soggetti individuati dal MIUR quali litisconsorti necessari.
Non è infatti ravvisabile alcun rapporto giuridico plurisoggettivo di cui partecipino, insieme alla odierna ricorrente, i controinteressati. Non vi è poi alcuna comparazione da effettuare tra la posizione della ricorrente e quella dei controinteressati. Non sussiste pertanto alcun collegamento genetico tra le situazioni giuridiche della ricorrente e quelle dei controinteressati, tale da rendere la pronuncia inutiliter data.
3.Nel merito, la ricorrente assume che - ove l’amministrazione avesse determinato in modo corretto, al momento della scelta, ossia nell’agosto 2004, i posti disponibili - avrebbe avuto la possibilità di scegliere (ed avrebbe scelto) la sede di Gerace, con contratto di durata superiore a quella del contratto che ha stipulato una volta risolto il contratto con sede in Melito. Contratto, questo, risolto in data 10/2/2005, per effetto della riassegnazione alla sede medesima di un assistente amministrativo di ruolo, conseguente alla pronuncia del giudice del lavoro, che aveva accertato l’illegittimità dell’assegnazione a quest’ultima dell’incarico di DSGA; assegnazione che aveva quindi reso disponibile il posto di Melito all’agosto 2004.
In sostanza, riassumendo, sostiene la ricorrente che se al momento della scelta della sede, nell’agosto del 2004, non le fosse stato , erroneamente, offerto il posto di Melito, avrebbe scelto la sede di Gerace, con contratto di durata superiore rispetto al contratto che si è trovata costretta a stipulare nel febbraio 2005, con sede in Reggio Calabria. Chiede quindi di essere rimessa nella possibilità di rieffettuare la scelta alle stesse condizioni – ossia tenendo conto dei posti disponibili – che l’amministrazione avrebbe dovuto offrire nell’agosto del 2004.
L’assunto della ricorrente non è condivisibile.
In primo luogo, va subito rilevato che l’odierna ricorrente non risulta avere effettuato la scelta della sede di Gerace ; non risulta quindi avere scelto la sede di Melito solo in seconda battuta, ossia a seguito del rigetto della sua richiesta della sede di Melito. L’unica scelta operata dall’odierna ricorrente risulta essere stata quella di Melito. E’ evidente, pertanto, come la ricorrente non possa essere rimessa in termini al fine di potere modificare la scelta effettuata nel termine previsto.
In questa prospettiva dunque manca il fumus boni iuris.
4.Resta da verificare il fumus sotto altra prospettiva. Precisamente, le allegazioni della ricorrente - che in punto di fatto non sono contestate - possono essere sussunte nella disciplina dell’errore del contratto.
La ricorrente infatti si duole di essere stata indotta a scegliere la sede di Melito a causa dell’erroneo presupposto della disponibilità del posto medesimo. Senza tale falsa rappresentazione della realtà avrebbe scelto la sede di Gerace.
Ora, anche a voler considerare superabile l’ostacolo processuale - derivante dal non essere stata preannunciata, in sede cautelare, la domanda di annullamento per errore del contratto stipulato nell’agosto 2004 -, neanche tale prospettiva appare sorretta dal fumus boni iuris.
In primo luogo, non è dato ravvisare il requisito della riconoscibilità dell’errore. Requisito, questo, che in un contesto come quello delle graduatorie scolastiche - in cui assumono spiccato rilievo le esigenze di certezza e celerità - , va inteso in modo rigoroso.
Ora, non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che l’amministrazione scolastica poteva rendersi conto che la ricorrente , in mancanza dell’errore nella rappresentazione dei posti disponibili, avrebbe scelto Gerace piuttosto che Melito.
Comunque, osta all’accoglimento della domanda il disposto dell’art. 1445 c. c., a norma del quale “l’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento”.
Dunque, non essendovi elementi che inducano a ritenere l’assenza di buona fede dei terzi controinteressati, l’annullamento del contratto stipulato dall’odierna ricorrente nel febbraio 2004 non potrebbe restituirle la facoltà di scegliere la sede scelta da terzi, pregiudicando i diritti dei terzi stessi.
4. La qualità delle parti integra giusto motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA la domanda.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 15/4/2005
Il Giudice