MOTIVAZIONE CONTESTUALE della controversia tra ZEMA FRANCESCA ALBA, e MINISTERO DELLA SALUTE
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Proc. n. 238/2003
PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DELL’1/6/2005
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc.
1.La domanda è diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico, nonché l’indennizzo ex art. 1 legge n. 210/92, per avere il dante causa della ricorrente contratto il virus dell’epatite C a seguito di trasfusioni con emoderivati infetti.
2.La domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico per responsabilità aquiliana è soggetta al rito ordinario e non a quello delle controversie di lavoro. Per tale motivo all’udienza del 13/6/2003 è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti consequenziali.
3.In ordine alla domanda volta a conseguire l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92, il Ministero della Salute eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Rileva in particolare che in forza della lett. a) del DPCM del 26/5/2000 sono state attribuite alle Regioni le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25/2/1992 n. 210.
L’eccezione, ad avviso di questo giudice, è infondata.
In primo luogo si rileva che l’art. 1 legge n. 210/92 individua chiaramente come soggetto passivo dell’obbligazione indennitaria in questione lo Stato, là dove parla di “diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.
E’ lo Stato quindi il debitore dell’indennizzo de quo. Dal che consegue la legittimazione passiva, l’attribuzione della legittimazione passiva a soggetto diverso dal debitore potendo evincersi solo da un’espressa diversa disposizione normativa di pari rango, disposizione assente nel quadro normativo applicabile alla fattispecie. La regola è la coincidenza in capo ad un medesimo soggetto della titolarità passiva e della legittimazione passiva. La dissociazione può essere sostenuta solo sulla scorta di precise ed inequivoche indicazione normative.
Non è, l’attribuzione della legittimazione passiva a soggetto diverso dal soggetto debitore (ossia lo Stato), desumibile dal trasferimento alle Regioni delle funzioni e compiti amministrativi.
In proposito giova notare che il DPCM del 2000 integra il d.lgs. n. 112/98. Il quale, all’art. 112, stabilisce che <<Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di “salute umana” e di “sanità veterinaria”>>. L’art. 114 prevede che “Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria”.
Ora l’attribuzione di funzioni e compiti amministrativi non è sufficiente a modificare la titolarità passiva del debito, né a superare la , per così dire, naturale coincidenza tra soggetto passivo del rapporto obbligatorio e legittimato passivo. Piuttosto siffatta attribuzione costituisce il soggetto, cui tali funzioni e compiti sono assegnati (in questa caso la regione), quale ausiliario del soggetto passivo del rapporto obbligatorio (lo Stato).
Non è superfluo a questo riguardo osservare come in materia assistenziale sia tutt’altro che eccezionale la divaricazione tra la titolarità passiva del debito, da un lato, e l’assegnazione di compiti ausiliari e/o la qualità di adiectus solutionis causa, dall’altro.
Di ciò costituisce esempio significativo proprio il d.lgs. n. 112/98 in materia di prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili.
Inoltre, e comunque, la titolarità passiva - e quindi, in mancanza di contrarie disposizioni, anche della legittimazione passiva - del Ministero della Salute, è evincibile dall’art. 123 d.lgs. n. 112/98, il quale dispone che “1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.
L’art.
Ora, salvo diverse chiare indicazioni normative, è in capo al soggetto competente a decidere i ricorsi amministrativi che vanno riconosciute la titolarità passiva del debito e la legittimazione passiva, in quanto ciò - la competenza a decidere i ricorsi amministrativi - è insuperabile indice dell’essere l’organo gerarchicamente superiore dell’ente cui l’ordinamento affida la cura dell’interesse sostanziale di cui si tratta. Indice, questo, senz’altro ben più significativo, al fine di individuare la titolarità passiva del debito, di quello consistente nell’assegnazione di funzioni e compiti amministrativi, vale a dire di natura ausiliaria.
Del resto non può che essere interpretata in questo modo restrittivo la lett. a) del DPCM del 2000, pena altrimenti la violazione di una previsione di rango superiore, quale quella dell’art. 123 d.lgs. n. 112/98.
Se cioè si leggesse la lett. a) DPCM come attributiva di tutte le funzioni, anche di quella decisoria dei ricorsi amministrativi, la previsione sarebbe incompatibile con l’art. 123 d.lgs. n. 112/98, norma di rango superiore.
E’ dunque il Ministro della Salute il soggetto passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto l’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 e, di conseguenza, in mancanza di diverse indicazioni normative, anche il soggetto passivamente legittimato nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo medesimo.
4. Venendo al merito, dalla ctu medico-legale – le cui risultanze , siccome tratte all’esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie – è emerso che la patologia da cui era affetto il sig. Pasquale Romeo, dante causa della odierna ricorrente, epatite HCV correlata, è derivata, con nesso causale univoco e diretto, dalle trasfusioni di sangue subite nel 1990-1991. Tale patologia, risulta sempre dalla ctu, è da ascriversi alla VII categoria, Tab A DPR n. 834/81. E’ inoltre emerso che la patologia anzidetta aveva determinato nel dante causa un danno biologico permanente pari al 7%.
Sulla scorta delle predette risultanze, è stata esperita CTU contabile, dalla quale è risultato che l’indennizzo spettante ai sensi della legge n. 210/92 ammonta alla complessiva somma di euro di 60.869,52. Spettano inoltre gli interessi legali.
Il Ministero della salute deve quindi corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di indennizzo ex legge n. 210/92, la complessiva somma di euro di 60.869,52, oltre agli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
5.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui 2.200,00 per onorario, e 10,00 per spese, oltre IVA e CP come per legge. Vanno altresì poste a carico di parte resistente le spese di ctu, che si liquidano in complessivi euro 240,00, di cui 230,00 per onorario, oltre IVA e CP come per legge, in favore del dott. Rindone Vincenzo, ed in complessivi euro 350,00, di cui 340,00 per onorario, oltre IVA e CP come per legge, in favore del dott. Lacava Giuseppe.
Reggio Calabria, 1/6/2005
Il Giudice
Natalino Sapone