lunedì 6 novembre 2006
LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Approfondimento di LavoroPrevidenza.com a cura del direttore dr. Marco Dibitonto
Disoccupazione agricola
Le prestazioni di disoccupazione in agricoltura sono diversificate sulla base della qualifica del lavoratore e del numero di giornate prestate
Qualifiche lavoratori
• Operai a tempo indeterminato, OTI - salariati fissi –
• Operai a tempo determinato, OTD
• Impiegati e dirigenti (si applicano le norme previste per lavoratori comuni)
Tipo di trattamento
I trattamenti si distinguono a seconda della qualifica del lavoratore in:
Indennità ordinaria dal 1955
Essa spetta a:
• lavoratori OTD iscritti da 1 a 100 gg.
• equiparati agli OTD (piccoli coloni e compartecipanti)
• OTI o salariati fissi
L indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato dal 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale.
Per gli operai a tempo indeterminato, l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.
Trattamento speciale dal 1977
Essa riguarda i:
• lavoratori OTD iscritti da 101 a 150 gg.
L’indennità è pari al 40% del salario convenzionale congelato dal 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale.
Trattamento speciale dal 1972
Relativo a:
• lavoratori OTD iscritti da 151 gg. e fino a 270 gg. (ai fini del perfezionamento delle 151 gg. sono utili anche le giornate di lavoro subordinato effettuate in settore extra agricolo a condizione che nell’ultimo biennio ci sia la prevalenza in agricoltura)
L’importo dell’indennità è calcolato nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale.
Indennità ordinaria con requisiti ridotti dal 1988
Spetta:
• in assenza dei requisiti per il diritto al trattamento in agricoltura
Fino al 31.12.1992 in caso di diritto ai trattamenti speciali in agricoltura, veniva corrisposta anche la disoccupazione ordinaria nei limiti previsti dalla legge .
Requisiti
Per tutte le tipologie di disoccupazione previste per i lavoratori agricoli è necessario far valere:
• l’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno di competenza della prestazione
• un’anzianità assicurativa di due anni
• un minimo di contribuzione pari a 102 gg. nel biennio o 78 gg. nell’anno di riferimento per la disoccupazione a requisiti ridotti
• la prevalenza di lavoro agricolo nel biennio
• la cessazione avvenuta per licenziamento.
Dal 1999 non c’è diritto ad alcun tipo di DS se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni.
Nel caso di più rapporti di lavoro in corso durante l’anno solare, si può avere diritto alla DS solo se almeno uno di questi è cessato per licenziamento
Iter
La domanda, predisposta su apposito modulo, deve essere inoltrata all’INPS del comune di residenza del lavoratore dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (o 01/04 se il 31 e’ festivo).
Il Patronato INCA offre questo servizio.
Il pagamento della prestazione avviene da parte INPS, su indicazione del lavoratore, a mezzo di:
• assegno circolare all’indirizzo del lavoratore;
• accredito sul C/C bancario dell’assicurato
Se sussiste il diritto, al lavoratore viene corrisposto anche l’assegno per il nucleo familiare.