TRIBUNALE DI PERUGIA
Il Giudice designato per la trattazione del procedimento dr. Aldo Criscuolo,
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del 28 settembre
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 44,
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Con l’indicato ricorso M.A. ha chiesto che venisse ordinato alla A.S.L. di Viterbo, ai sensi del
A sostegno della sua richiesta precisava:
= di essere cittadina iraniana e di soggiornare regolarmente in Italia dal
= di essersi laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università di Perugia in data 28.2.1995;
= di aver presentato in data 4.4.2006 domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a Dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione, indetto dall’A.S.L. di Viterbo e pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio del 10.3.2006;
= di aver specificato nella domanda di partecipazione di aver inoltrato domanda per ottenere la cittadinanza italiana sin dal 2.1.2006;
= di aver ricevuto, successivamente, dall’A.S.L. di Viterbo comunicazione datata 25.7.2006 di ammissione con riserva al detto concorso in quanto non in possesso del requisito della cittadinanza italiana, previsto nel relativo bando tra quelli generali e necessari per l’ammissione, con contestuale invito a produrre il documento attestante la cittadinanza al momento di sostenere la prova scritta del concorso;
L’A.S.L. di Viterbo, malgrado la rituale notifica del ricorso non provvedeva a costituirsi in giudizio.
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Ritiene il giudicante come, anzitutto, debba ritenersi ormai pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia, rientrando questa nell’ambito del disposto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 che prevede espressamente al
Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato come il ricorso sia fondato e vada, conseguentemente, accolto sulla base quantomeno di una duplice serie di argomentazioni.
1) Ed infatti, risulta che la ricorrente – che risiede legalmente sul territorio italiano sin dal 1985 – ha inoltrato in data 2.1.2006 domanda volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera F, della legge 5.2.1992, n. 91. Il termine di perfezionamento di tale procedura – come comunicato dal competente Ufficio Territoriale del Governo di Perugia – è di 730 giorni (e, quindi, di 2 anni) decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Da ciò consegue che solo alla data del 2 gennaio 2008 la ricorrente M.A. potrà ottenere il requisito della cittadinanza italiana, posto che non pare sussistano circostanza ostative.
Orbene, può affermarsi, come principio generale, quello secondo cui il lasso di tempo necessario alla Pubblica Amministrazione per pervenire al perfezionamento di un procedimento – a maggior ragione nei casi, come quello in esame, in cui sia di notevole durata – non può mai ritorcersi a danno del privato interessato soprattutto quando questi abbia un apprezzabile interesse ad una sua sollecita conclusione. Nel caso in esame, gli effetti negativi e pregiudizievoli ricollegabili al lasso temporale di due anni indicato come necessario per il perfezionamento della pratica di concessione della cittadinanza italiana non possono certamente pregiudicare la posizione della ricorrente rispetto all’espletando concorso non essendo di certo a lei addebitabili. E’ questo, pertanto, un primo aspetto “discriminatorio” del provvedimento n. 26387 del 25.7.2006 dell’A.S.L. di Viterbo in quanto operante una ingiustificata disparità di trattamento tra colui che, come la attuale ricorrente, sia in attesa di conseguire il requisito, avendo tempestivamente provveduto ad inoltrare la relativa richiesta. Sarebbe stato più corretto, si ritiene, un provvedimento di ammissione con riserva di successiva esclusione in caso di mancato conseguimento del requisito della cittadinanza richiesto.
2) Pure a voler prescindere da quanto sin qui esposto, la questione della partecipazione a pubblici concorsi del cittadino non italiano né appartenente all’Unione Europea risulta essere stata più volte posta, affrontata e risolta dall’autorità giudiziaria in senso favorevole al privato sulla base di osservazioni e argomentazioni corrette sul piano giuridico e, pertanto, pienamente condivisibili anche da parte di questo Tribunale.
In estrema sintesi, una volta richiamato integralmente l’ampio excursus normativo compiutamente elaborato dalla difesa della ricorrente, si ritiene che per addivenire ad una soluzione favorevole alla ricorrente della controversia basti solo osservare come la attuale normativa in materia di stranieri ha di fatto e implicitamente abrogato la regola generale contenuta e ribadita in varie antecedenti disposizioni normative per effetto della quale era da ritenere esistente una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani e per i soggetti per legge agli stessi equiparati.
Da ciò deriva che in assenza di precise disposizioni restrittive inerenti lo svolgimento di determinate attività (quali, ad esempio, quelle dei militari e dei magistrati) prevedenti normativamente (come stabilito, ad esempio, dall’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998) ovvero per effetto di individuazione demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri (in tal senso l’art. 30,
Da ultimo, può ancora evidenziarsi:
a) come non esista un interesse dello Stato volto a precludere l’accesso di uno straniero al posto di dirigente medico;
b) che nemmeno può rinvenirsi un ostacolo alla partecipazione dello straniero a concorsi pubblici l’art. 51 della Costituzione sia perché la interpretazione nel senso escludente gli stranieri è contraria alla sua ratio, volta alla eliminazione di ogni forma di discriminazione all’interno dello Stato, sia perché la previsione in esso contenuta di consentire l’accesso ai pubblici uffici ai soli cittadini italiani non ha impedito che tale accesso fosse reso possibile anche per i cittadini dell’Unione Europea per cui non si scorgono valide ragioni per ritenere l’esclusione di cittadini anche non appartenenti all’Unione Europea.
Non esistendo in conclusione, norma alcuna che legittimi un provvedimento di ammissione con riserva al concorso dell’A.S.L. di Viterbo della ricorrente M.A., il provvedimento stesso (n. 26387 del 25.7.2006), rendendo più difficile o addirittura impedendo di fatto la sua partecipazione al concorso, integra una condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 43 del T.U. sull’immigrazione come tale legittimante appieno la ricorrente all’azione volta alla rimozione dei suoi effetti, così come previsto dal successivo art. 44.
Poiché ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 è compito del giudice quello di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e di adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, deve, in accoglimento del ricorso, senz’altro ordinarsi all’A.S.L. di Viterbo di procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per consentire al M.A. di essere ammessa, senza riserva, al concorso pubblico per titoli ed esami a Dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio del 10.3.2006, n. 7, parte III, p. 78, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione con riserva n. 26387 del 25.7.2006.
Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria avanzata al punto d) delle conclusioni del ricorso ai sensi del
Nulla per le spese, attesa l’assenza di contestazioni da parte della resistente dovuta alla mancata costituzione in giudizio.
p.q.m.
visto l’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286,
= ordina all’AZIENDA SANITARIA LOCALE di Viterbo di procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per consentire a M.A. sia di essere ammessa, senza riserva, al concorso pubblico per titoli ed esami a Dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio del 10.3.2006, n. 7, parte III, p. 78, sia di partecipare alle prove scritte e orali, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione con riserva adottato con delibera n. 26387 del 25.7.2006;
= respinge la domanda risarcitoria avanzata dalla M.A. ai sensi del
Nulla per le spese.
Perugia, 29.9.2006
IL GIUDICE