lavoroprevidenza

domenica 29 ottobre 2006

LE SENTENZE DELLA SETTIMANA SEGNALATE DA LAVOROPREVIDENZA

Rassegna settimanale di Giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro e previdenza

Il cassintegrato nei cui confronti l’azienda non rispetti l’obbligo di impiego a rotazione ha diritto al risarcimento del danno – Per inadempienza contrattuale



Il lavoratore collocato in cassa integrazione in base ad un accordo che preveda l’impiego a rotazione dei cassintegrati ha diritto al risarcimento del danno contrattuale in caso di mancato rispetto, da parte dell’azienda, della clausola di rotazione. La cassa integrazione determina, nella vigenza del rapporto lavorativo, una quiescenza della funzionalità del sinallagma fra prestazione e retribuzione: in questo stato di quiescenza, la lesione del diritto del lavoratore è inadempimento contrattuale. Come l’illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro per effetto d’un non corretto esercizio dei poteri del datore, in egual modo la violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale, da cui consegue il diritto del dipendente al risarcimento del danno (ex art. 1218 cod. civ.); ed il diritto resta assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 21820 del 12 ottobre 2006, Pres. De Luca, Rel. Cuoco).



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Il superamento del periodo di comporto non consente il licenziamento se la malattia del lavoratore è dovuta a causa imputabile al datore di lavoro – In base all’art. 2110 cod. civ.


La fattispecie del recesso del datore di lavoro, per l’ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2 e 1464 cod. civ.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e successive modifiche). Conseguentemente, da un lato il datore di lavoro non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (c.d. periodo comporto) – predeterminato dalla legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi oppure, nel difetto di tali fonti, determinati dal giudice in via equitativa – e, dall’altro il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso – nel senso che non è all’uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2 e 1464 cod. civ.), né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.


Le assenze dal lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro – in ipotesi di superamento del periodo di comporto – ove l’infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro – in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme, incombendo, peraltro, al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia, che ha determinato l’assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto), ed il carattere morbigeno dell’ambiente di lavoro o delle mansioni espletate (Cassazione Sezione Lavoro n. 18711 del 30 agosto 2006, Pres. Mileo, Rel. De Luca).



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