Con sentenza n. 21287 del 2 ottobre 2006, la Cassazione ha affermato che l affidamento in appalto di servizi della gestione di alcune parti dell attività produttiva non è cessione di ramo d azienda. La Corte ha sottolineato come l outsourcing comprenda ogni ipotesi attraverso le quali una impresa dismette la gestione di parti della produzione e dei servizi di base. Tale attività può essere svolta sia appaltando a terzi, sia attraverso la cessione del ramo d azienda, la scelta, che dipende da una valutazione per se insindacabile dell imprenditore, ha come conseguenza che, in presenza di un appalto di servizi affidato ad una ditta esterna, i lavoratori di quest ultima non possono essere considerati dipendenti del committente.
La Corte conclude affermando che "se la volontà delle parti contraenti è stata di stipulare un contratto di appalto di servizi e non vi è prova alcuna di un intento elusivo comune tra le parti, non si vede come tale contratto possa trasformarsi in un contratto di cessione di ramo d azienda".