Egli ha rifiutato di prendere servizio nella nuova sede, facendo presente che la lettera di assunzione prevedeva espressamente Biella come luogo di lavoro. L’azienda ha aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare con l’addebito di assenza ingiustificata a Pomigliano d’Arco. Egli si è giustificato facendo presente che il suo posto di lavoro era, per contratto, Biella. L’azienda lo ha licenziato per inadempimento. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Biella di annullare il licenziamento e di condannare l’azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in base all’art. 18 St. Lav.. Il Tribunale ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che fosse nella facoltà dell’azienda modificare il luogo di lavoro.
Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ha ordinato all’azienda di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e l’ha condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. La Corte ha motivato la sua decisione osservando che dal contratto di lavoro sottoscritto nel novembre 1992 emergeva l’impegno di Costantino C. a rendere la prestazione in un preciso luogo (servizio di refezione scolastica presso il Comune di Biella) e l’obbligo della società di adibirlo a tale servizio. La Compass ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte di Appello di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16907 del 25 luglio 2006, Pres. Lupi, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso richiamando l’orientamento espresso in varie sentenze (n. 3219/79, n. 1738/82, n. 4334/83, n. 3249/85) secondo cui il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito con carattere vincolante per entrambe le parti che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.