Con sentenza n. 19554 del 13 settembre 2006, la Cassazione ha ritenuto che integra gli estremi dell’inadempimento grave, tale da giustificare il recesso datoriale, il comportamento del lavoratore che si sia concretato nella diffusione all’esterno di dati idonei a consentire a terzi l’accesso ad una grande massa di informazioni attinenti l’attività aziendale e destinate a restare riservate (nella fattispecie il prestatore di lavoro aveva divulgato a terzi la password aziendale di accesso alla posta elettronica.).