Intervento del Governo al fine di attuare la sentenza della Corte di giustizia Europea del 14 settembre (C-228/05) con sui sono state ritenute illegittime le limitazioni alla detraibilità dell’IVA su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa.
In base al decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006 i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi per ottenere il rimborso, escluse compensazioni e detrazioni, dovranno presentare per via telematica, entro il 15 dicembre di quest’anno, apposita istanza, utilizzando lo specifico modulo che verrà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n.258
Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita dell IVA.
(G.U. n. 215 del 15-9-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell imposta sul valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni per l adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 15 settembre 2006
NAPOLITANO
D Alema, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella