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Con nota n. 3003 del 28 agosto 2006, rispondendo ad un interpello della Regione Liguria, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito una interpretazione del combinato disposto dall art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 e dell art. 20, Legge 53/2000. L Amministrazione del lavoro ritiene che i permessi disgiunti sono possibili solo nel caso in cui le cure siano esclusive e continue per ciascun soggetto assistito.