Come indicato anche nell’ultima circolare di Assonime, la n. 24 del 16 Giugno 2006, la norma che prevede l’agevolazione Irap per le nuove assunzioni il numero dei neoassunti agevolati non dovrebbe essere determinato dalla differenza tra i dipendenti a tempo indeterminato al termine di un esercizio e quelli al termine dell’esercizio precedente, in quanto rilevano solo le assunzioni del periodo e non i licenziamenti.
Pubblicata la circolare Assonime n.23 del 2006 sulla rivalutazione dei beni delle imprese
Assonime con circolare n. 23 del 12 giugno 2006 ha illustrato e commentato i commi da 469 a 476 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per l’anno 2006) che hanno riproposto con alcune innovazioni il regime di rivalutazione dei beni di impresa già previsto dalla legge n.342 del 2000 (articoli di 10 a 16).
La circolare si sofferma su alcune importanti novità. La più significativa è indubbiamente quella che riguarda le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta alla rivalutazione, che risultano notevolmente attenuate rispetto alle precedenti misure: sui beni ammortizzabili l’aliquota passa dal 19 al 12 per cento e, sugli altri beni, dal 15 al 16 per cento.
Strettamente connessa a questa attenuazione delle aliquote vi è poi la previsione di un consistente differimento degli effetti fiscali della nuova rivalutazione. Mentre infatti ai fini del bilancio essa esplica effetti immediati, ai fini fiscali invece (comma 470 della legge n.266 del 2005) è previsto che “il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita”.
Egualmente connessa a questo regime di differimento degli effetti fiscali è la previsione dell’affrancamento del saldo di rivalutazione. L’affrancamento, che può essere anche parziale consente di sottrarre i saldo al regime di sospensione proprio e di renderlo libero per la distribuzione previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento .
L’altra fondamentale novità riguarda il trattamento delle aree fabbricabili. E’ prevista espressamente (comma 49 della citata legge n.266) l’esclusione dall’ambito applicativo del regime di rivalutazione in esame e per esse (commi da 473 a 475) è stabilito un separato regime di rivalutazione a pagamento con aliquota del 19 per cento.
Altri aspetti del provvedimento che la circolare n. 23 commenta riguarda il ripristino da parte della nuova disciplina dell’intero ambito applicativo delle disposizioni contenute nella Sezione II, capo I, della legge n.342 del 2000 che consente l’applicazione tanto del regime di rivalutazione quanto del riallineamento. Anche questo regime risente tuttavia delle novità che interessano le rivalutazioni e in particolare della riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva nonché della possibilità di avvalersi dell’affrancamento per sottrarre allo stati di sospensione d’imposta la speciale riserva da costituire a fronte del riallineamento.
Quanto all’impatto della rivalutazione sulla nuova struttura dei bilanci, il tema di fondo sul quale si sofferma la circolare n. 23 resta quello della compatibilità delle sue regole con quelle dettate dagli IAS/IFRS per le imprese che sono tenute ad applicarli per la prima volta proprio nella redazione del bilancio sul quale è eseguita la rivalutazione.